Green pass, Consiglio di Stato: non viola riservatezza dati sanitari
Consiglio di Stato: sistema di verifica del green pass non rivela se è stato fatto il vaccino o il tampone, quindi non è leso il diritto alla riservatezza sanitaria
Il sistema di verifica del green pass non rende conoscibili ai terzi il presupposto della certificazione ottenuta, cioè la vaccinazione o l'attestazione della negatività al virus (il tampone) pertanto non è leso il diritto alla riservatezza sanitaria in ordine alla scelta compiuta. Questa una delle motivazioni con cui il Consiglio di Sato ha rigettato la richiesta di alcuni cittadini che denunciavano "un pregiudizio della riservatezza sanitaria", confermando peraltro anche la decisione del Tar Lazio n. 4281/2021.
CdS: pieno diritto a non vaccinarsi
Per gli appellanti il green pass lede il loro "diritto alla riservatezza sanitaria, il rischio di discriminazioni nello svolgimento di attività condizionate al possesso della certificazione verde, nonché il pregiudizio economico derivante dalla necessità di sottoporsi a frequenti tamponi", e in particolare, il pregiudizio della riservatezza sanitaria, entrerebbe in contrasto con la disciplina europea sulla protezione dei dati sanitari. Ma per il Consiglio di Stato, "gli appellanti, dichiarandosi contrari alla somministrazione del vaccino, nel pieno esercizio dei loro diritti di libera autodeterminazione, non subiscono lesioni del diritto alla riservatezza sanitaria in ordine alla scelta compiuta, dal momento che l'attuale sistema di verifica del possesso della certificazione verde non sembra rendere conoscibili ai terzi il concreto presupposto dell'ottenuta certificazione (vaccinazione o attestazione della negatività al virus)"
Prevale interesse pubblico alla salute e alla sicurezza
Secondo il Consiglio nel bilanciamento tra l'interesse dei singoli e il loro diritto di autodeterminazione e l'interesse pubblico alla salute e alla sicurezza, è quest'ultimo a prevalere per cui non sussisterebbe l'attualità del pregiudizio, lamentata dai ricorrenti, essenziale per emettere il provvedimento in via cautelare. All'interesse collettivo della salute e della sicurezza dei cittadini si aggiunge la necessità della ripresa economica e sociale delle attività, altro motivo in base al quale il Consiglio ha respinto il ricorso. In ogni caso, viene sottolineato, in sede di merito il Tar potrà approfondire le questioni relative alla disciplina europea in materia di dati sanitari.
I sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil dell'Umbria hanno proclamato presidi davanti alle prefetture di Perugia e Terni per sollecitare il rinnovo dei contratti nazionali delle farmacie...
L'assemblea degli iscritti al Conasfa ha rinnovato il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori dei conti. Angela Noferi lascia la guida dell'associazione dopo aver annunciato la decisione di...
Il 7 giugno 2026 è entrato in vigore il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 96, che recepisce la Direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza retributiva e sul principio della parità di retribuzione tra uomini e...
Le commissioni Sanità pubblica e Occupazione del Parlamento europeo hanno approvato una relazione che chiede una strategia di lungo periodo contro la carenza di personale sanitario. Il testo...
A cura di Redazione Farmacista33
Resta aggiornato con noi!
La tua risorsa per news mediche, riferimenti clinici e formazione.
Dichiaro di aver letto e accetto le condizioni di privacy
AZIENDE
Prevenzione per il benessere delle donne - Colpofix
Uno studio su donne con obesità rileva carenza o insufficienza di vitamina D in oltre otto casi su dieci. Nelle donne in post-menopausa, livelli più bassi della vitamina sono associati a maggiore...