Obbligo vaccinale per operatori sanitari, Ministero chiarisce: sospensione tout court e senza possibilità di ricorso
Una circolare del Ministero della Salute chiarisce alcuni aspetti sull'obbligo vaccinale degli operatori sanitari e gli effetti della sospensione
La vaccinazione anti Covid degli operatori sanitari è un requisito imprescindibile per svolgere l'attività professionale e deve sussistere inizialmente, ai fini delle nuove iscrizioni all'albo. Deve permanere nel tempo, in ogni fase, pena la sospensione dall'esercizio della professione. Pertanto, la sospensione ex lege dall'esercizio dell'attività professionale per la mancata vaccinazione non può che considerarsi come sospensione tout court, e non limitata alle attività a contatto con le persone. Inoltre, un eventuale ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (Cceps) non potrà avere, in nessun caso, effetto impeditivo dell'applicazione di questa sospensione, che non è una sanzione disciplinare. A ricordarlo è l'house organ delle Fofi che richiama una circolare del Ministero della Salute inviata a tute le Federazioni degli Ordini delle professioni sanitarie.
Il Ministero fa chiarezza su obbligo e sospensione
La circolare del Ministero fa chiarezza su alcuni quesiti posti dalle Federazioni sulla corretta interpretazione dell'articolo del decreto-legge n. 44 che prevede "obblighi vaccinali per le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario". In particolare, prevede "espressamente che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati". Tale condizione, scrive il Ministero, deve "sussistere ai fini dell'iscrizione all'albo e deve permanere nel tempo e in ogni fase dell'attività, pena la sospensione della professione". Dall'atto di accertamento da parte dell'Asl dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, "cui consegue annotazione nell'albo, non può che discendere per il sanitario medesimo la sospensione ex lege dall'esercizio dell'attività professionale sanitaria tout court". Ferma restando la sospensione, il datore potrà adibire il dipendente ad altre mansioni diverse da quelle sanitarie proprie del profilo di appartenenza purché non implichino contatti interpersonali con utenza". E conclude: "Eventuali ricorsi alla Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie (Cceps), non potranno avere alcun effetto impeditivo del verificarsi della sospensione".
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A cura di Redazione Farmacista33
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