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01 Ottobre 2021

Tamponi gratuiti in farmacia: requisiti, controlli e procedure. Ecco come funziona l’esenzione


Un ulteriore picco di tamponi rapidi è atteso con l'entrata in vigore dell'obbligo del Green Pass sul posto di lavoro e il Ministero ha prorogato la durata dell'esenzione per chi non può vaccinarsi

L'utilizzo dei tamponi antigenici rapidi, a seguito della estensione del Green Pass, è in progressivo aumento e un ulteriore boom è atteso quando entrerà in vigore l'obbligo della Carta Verde sul posto di lavoro. Anche alla luce di questa deadline, dal Ministero della salute è stata prorogata di altri due mesi la validità della certificazione di esenzione rilasciata dai medici a chi non può ricevere o completare il ciclo vaccinale anti Covid. Un documento che è anche necessario all'ottenimento, presso farmacie e strutture sanitarie che somministrano i test antigenici rapidi, dell'erogazione gratuita del tampone. Ma quale è l'operatività in questi casi per le farmacie?

Tamponi rapidi, ad agosto aumento del 57,7%. Da 15 ottobre attesa ulteriore crescita

«La progressiva estensione del green pass ha ottenuto un effetto molto netto in termini di testing della popolazione, ma sinora non ha prodotto nessuna impennata nella curva dei nuovi vaccinati» ha spiegato Nino Cartabellotta, presidente Gimbe, commentando gli ultimi dati. «Sin dal 6 agosto, infatti, l'impatto dell'estensione del green pass è molto evidente sui tamponi rapidi: la media mobile a 7 giorni è aumentata in un mese del 57,7%, passando da 113 mila (6 agosto) a 178 mila (7 settembre), per poi stabilizzarsi. Considerato che almeno 5 milioni di persone non vaccinate sono in età lavorativa, la prova del nove per valutare l'efficacia della "spinta gentile" arriverà intorno al 15 ottobre, data di decorrenza dell'obbligo del green pass per dipendenti pubblici e privati». Quello che occorrerà vedere è se tale deadline rappresenterà una spinta alla vaccinazione o se si tradurrà in un ulteriore aumento sulle attività di testing.

Obbligo di tamponi gratuiti per esenti dal vaccino: ecco i requisiti

Intanto, come si ricorderà, per facilitare i cittadini, è stato previsto, all'interno del cosiddetto Decreto sul Green Pass sul lavoro (n. 127), accanto all'obbligo per le "farmacie che somministrano test antigenici rapidi di applicare le modalità e i prezzi definiti nel Protocollo nazionale", anche quello di "assicurare l'esecuzione gratuita del tampone nei confronti dei soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti Covid" purché provvisti di "idonea certificazione medica". Ma che cosa prevede in questo caso l'operatività per le farmacie? Un primo aspetto a cui prestare attenzione riguarda proprio la certificazione della esenzione: il Decreto prevede che con un prossimo "Dpcm dovranno essere individuate le specifiche tecniche per trattarla in modalità digitale". Ma, nelle more della sua adozione, "possono essere utilizzate le certificazioni in formato cartaceo". Queste possono "essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai medici di Medicina generale o pediatri di Libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione". Con la recente circolare del Ministero della Salute (25 settembre), ne è stata prorogata la validità - dalla iniziale scadenza del 30 settembre sino al 30 novembre -, tanto per le certificazioni già emesse e quanto per il rilascio di nuovi documenti.

Gli step operativi per le farmacie

Le farmacie, quindi, come indicato in un approfondimento sull'house organ di Federfarma Filodiretto, "al fine di identificare correttamente gli aventi diritto e ottenere il rimborso" dovranno "verificare che la certificazione sia rilasciata esclusivamente dai soggetti incaricati, che possono essere medici vaccinatori dei Servizi vaccinali dei Servizi Sanitari Regionali o medici di famiglia e pediatri che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-Covid".
L'indicazione - che è stata confermata anche in una circolare di oggi del Commissario Figliolo indirizzata a Federfarma, Assofarm e Farmacieunite - poi è di "conservare copia della certificazione cartacea agli atti", in quanto unica documentazione che attesta il diritto del cittadino a ricevere gratuitamente il tampone. "In ogni caso, resta fermo l'obbligo informativo inerente la trasmissione dei dati dei tamponi effettuati al Sistema Tessera Sanitaria, tra i quali anche il dato della segnalazione (flag) del tampone somministrato in esenzione".

Francesca Giani

TAG: FARMACIA, FARMACIE, COVID-19, TAMPONI RAPIDI

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