Tamponi antigenici rapidi: dal Commissario indicazioni su regole e obblighi
La Struttura Commissariale ha ribadito in una circolare inviata ai sindacati di categoria le tempistiche di rimborso per le farmacie, e le casistiche previste
Per le farmacie che intendono somministrare tamponi antigenici rapidi, il cosiddetto Decreto Green Pass 2 (127/2021) ha introdotto l'esecuzione gratuita per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti covid e, per gli altri, a partire dai 12 anni di età, l'obbligo di assicurarli secondo le modalità e i prezzi contenuti nel protocollo di intesa di agosto. A ribadirlo è la Struttura Commissariale in una circolare inviata ieri a Federfarma, Assofarm e Farmacieunite, nella quale vengono poi riportate le tempistiche di rimborso per le farmacie, e ricapitolate, per ogni casistica, "l'introito della farmacia, la quota di contribuzione da parte dello Stato e il prezzo". Eccone i contenuti.
Il prospetto prezzi e rimborso alle farmacie
Un primo aspetto affrontato dalla Circolare della Struttura Commissariale riguarda la remunerazione alle farmacie: nel "prospetto sinottico" riportato come allegato "sono riepilogati i prezzi dei testi antigienici rapidi da praticare al pubblico, le quote di contribuzione da parte dello Stato e le date di decorrenza". Nel dettaglio, si prevede che, per tutte le casistiche, "l'introito della farmacia" ammonti a 15 euro, e questo vale tanto per le farmacie che prima del 21 settembre avevano aderito al Protocollo sia, dal 22 settembre, per tutte le farmacie che intendono somministrare tamponi antigienici rapidi. Per quanto riguarda il prezzo e il contributo dello Stato lo schema prevede: - Per i minori tra i 12 e i 18 anni, un contributo dello Stato pari a 7 euro. Il prezzo per l'utenza indicato è di 8 euro. - Per i cittadini di età maggiore o uguale a 18 anni, non è previsto nessun contributo dello Stato, che è quindi pari a zero, mentre il prezzo utenza indicato è di 15 euro. - Per gli esenti dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione, infine, il contributo dello Stato è pari all'intera cifra di 15 euro, mentre il cittadino non è chiamato ad alcun tipo di contribuzione. Questa possibilità è in vigore, appunto, dal 22 settembre.
Modalità e tempistica di remunerazione delle farmacie
Per quanto attiene alle "modalità di remunerazione alle farmacie e alle strutture sanitarie aderenti al Protocollo di intesa, sia nel caso in cui la somministrazione dei test sia diretta agli esenti, sia nel caso di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, questa avviene sulla base di quanto rilevato dal Sistema Tessera Sanitaria e reso disponibile alle Regioni o Asl di competenza. A ogni modo, si precisa che le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione della spesa a seguito della approvazione del documento contabile, o nell'ambito della distinta contabile riepilogativa predisposta dalle farmacie - fermo restando le ulteriori modalità operative previste nel protocollo. La tempistica è "entro il 31 dicembre in relazione ai test somministrati fino al 30 settembre incluso, entro il 31 marzo per i test somministrati fino al 31 dicembre incluso". Si precisa inoltre che, "tenuto conto dell'obbligo introdotto per le farmacie, è stata disabitata la funzione di adesione al protocollo d'intesa presente sul sistema tessera sanitaria. Tale funzione permarrà per le altre strutture sanitarie". Come già avevamo anticipato (Farmacista33 del 1° ottobre), nel caso di cittadini esenti, le farmacie e le strutture sanitarie devono "verificare la certificazione medica attestante l'impossibilità di ricevere o completare la vaccinazione anti Covid, e conservare copia della stessa agli atti. In ogni caso, resta fermo l'obbligo informativo inerente alla trasmissione dei dati dei tamponi effettuati al Sistema Tessera Sanitaria, tra i quali anche il dato della segnalazione (flag) del tampone somministrato in esenzione".
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A cura di Simona Zazzetta
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