Obbligo vaccinale. Dalle iscrizioni all’Albo alle sospensioni, il punto su nuove regole e questioni aperte
La stretta del ministero sulla vaccinazione anti Covid per l'iscrizione all'Albo, le sospensioni e il demansionamento degli operatori sanitari non vaccinati. Il punto sulle nuove regole e i nodi ancora da chiarire
Continua a essere aperto il dibattito sulla questione della sospensione dei sanitari, e quindi anche dei farmacisti, che, a seguito delle procedure avviate dalle Asl, risultino inosservanti rispetto all'obbligo vaccinale. Se, all'indomani dell'ulteriore stretta del Ministero della Salute, in merito alla necessità della vaccinazione anti Covid per l'iscrizione all'Albo sembrano non esserci troppi dubbi, su altri temi restano diversi nodi da sciogliere. Vale la pena fare un punto.
Inosservanza dell'obbligo vaccinale: la stretta del Ministero
Come si ricorderà, l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari - che riguarda anche i farmacisti che operano in farmacie e parafarmacie - era stato introdotto con il cosiddetto Decreto Covid (Dl 44/2021 convertito nella Legge 76/2021) e fin da subito aveva sollevato diverse questioni interpretative. Dal Ministero, anche a seguito di sollecitazioni di alcune Federazioni degli Ordini, si erano succeduti alcuni interventi per cercare di fare chiarezza. In particolare, con quello più recente, la circolare del 22 settembre, è stata data una interpretazione particolarmente stringente: "la vaccinazione dei professionisti sanitari è, nelle intenzioni del legislatore, un requisito imprescindibile perché i medesimi siano considerati idonei a svolgere la propria attività professionale, nonché condizione legittimante per l'esercizio della stessa, in qualunque forma giuridica. Tale condizione, in base alla lettura testuale della norma, deve sussistere inizialmente, ai fini della iscrizione all'Albo, e deve permanere nel tempo in ogni fase dell'attività, pena la sospensione dall'esercizio della professione". In sostanza, "dall'atto di accertamento da parte della Asl dell'inosservanza non può che discendere per il sanitario la sospensione ex lege dall'esercizio dell'attività professionale sanitaria tout court", nonché "la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implichino contatti interpersonali, o che comportino, in qualsiasi altra forma il rischio di diffusione del contagi". Ferma "restando la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, il datore di lavoro potrà adibire il dipendente ad altre mansioni, diverse da quelle sanitarie proprie del profilo di appartenenza", non "inerenti quindi lo svolgimento di attività professionale", purché "non implichino contatti interpersonali". In ogni caso, si tratta di "un'ipotesi di sospensione obbligatoria". Eventuali "ricorsi alla Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie non potranno avere alcun effetti impeditivo del verificarsi della sospensione ope legis dall'esercizio della professione".
Nodi interpretativi su sospensione e la questione dei nuovi iscritti all'Albo
Una interpretazione su cui restano nodi e questioni aperte: Fofi, in una recente circolare, ricorda come la "lettura" che è stata data sia "differente" rispetto a quella formulata dalla stessa Federazione ad agosto, secondo cui "la sospensione non riguarda l'esercizio della professione in generale, ma solo il diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Covid-19". Tuttavia, scrive Fofi, "a seguito della trasmissione da parte dell'ASL dell'atto di accertamento dell'obbligo vaccinale, la Federazione suggerisce all'Ordine di trasmettere all'iscritto, con una nota a firma del Presidente, la comunicazione della sospensione (ai sensi dell'articolo 4, comma 6, D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021)". Un altro punto messo in luce da Fofi riguarda le previsioni relative ai nuovi iscritti: anche se "la norma ricordata non reca disposizioni sull'iscrizione all'albo degli Ordini professionali" sulla "base dell'interpretazione fornita dal Ministero, all'atto dell'iscrizione il soggetto richiedente dovrà attestare all'Ordine l'assolvimento dell'obbligo vaccinale". Sempre in merito all'Albo, vengono evidenziati altri nodi, su cui il Dicastero viene ulteriormente chiamato a esprimersi: "la Federazione ha tempestivamente chiesto al Ministero di precisare che cosa si intenda" quando si richiede che venga "riportata l'annotazione della sospensione dall'esercizio della professione sull'Albo, nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza dei dati personale, quali siano i dati che devono essere annotati e quale sia il periodo di pubblicazione". Da Fofi viene anche osservato che "la normativa vigente prevede l'obbligo di pubblicare i soli provvedimenti disciplinari definitivi".
Preoccupazioni per il servizio e caos nelle decisioni di merito
Anche senza contare le preoccupazioni che, a livello locale, dagli Ordini delle varie professioni stanno arrivando - in merito in particolare a come espletare il servizio ai cittadini, qualora dovessero esserci sospensioni in numero impattante -, la questione, anche da un punto di vista giurisprudenziale, sembra piuttosto complessa. In un articolo di ieri pubblicato su Sedivanews sono state ricapitolate, tra gli altri aspetti della disciplina, alcune decisioni di merito di alcuni Tribunali, che vanno, appunto, in direzioni opposte: da letture meno restrittive, che danno "al datore di lavoro l'onere di individuare nuovi mansionamenti", a quelle ancora più stringenti, che arrivano fino all'"interdizione dall'esercizio della professione e dallo svolgimento delle prestazioni lavorative" in generale. Una situazione in cui non sembra facile orientarsi per nessuno: "il tempo" conclude l'articolo "dovrebbe dirci come stanno le cose, anche se il 31 dicembre 2021" data in cui decade l'obbligo, salvo ulteriori proroghe, "è ormai vicino".
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A cura di Redazione Farmacista33
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