veterinaria
14 Aprile 2026Il Ministero della Salute chiarisce che farmacie e parafarmacie non devono più notificare alla Asl l’attività di vendita al dettaglio di mangimi medicati per animali da compagnia né essere registrate nel sistema SINVSA. Le informazioni sono già disponibili nel sistema (Rev), aggiornato

Farmacie e parafarmacie veterinarie non devono più notificare alla Asl l’attività di vendita al dettaglio di mangimi medicati per animali da compagnia né essere registrate nel sistema Sinvsa. Il chiarimento, segnalato da Vet33, arriva dal Ministero della Salute, in risposta a un quesito degli Ordini dei veterinari (Fnovi) e precisa l’applicazione dell’articolo 13.5 del Regolamento (Ue) 2019/4, introducendo una semplificazione degli adempimenti per gli operatori al dettaglio.
La Direzione generale della salute animale motiva la decisione con la disponibilità delle informazioni già presenti nel sistema di farmacosorveglianza della Ricetta elettronica veterinaria (Rev), recentemente implementato con specifici filtri nelle sezioni “registro forniture” e “registro ricette”. La nota ministeriale, sostanzialmente, rettifica in parte una precedente circolare inviata a giugno 2022 e completa le indicazioni fornite di recente con le comunicazioni del 16 ottobre e del 3 dicembre 2025.
Il chiarimento produce due effetti operativi immediati per farmacie e parafarmacie che dispensano farmaci e prodotti per la veterinaria.
In primo luogo, viene meno l’obbligo di inviare alla Asl la comunicazione di avvio dell’attività di vendita al dettaglio di mangimi medicati per animali da compagnia, adempimento che era stato previsto dalla circolare del 2022.
In seconda battuta, anche le Asl non devono più procedere alla registrazione delle farmacie e parafarmacie nel sistema Sinvsa per questa specifica attività.
La semplificazione è collegata alla natura degli operatori coinvolti: farmacie e parafarmacie operano come rivenditori al dettaglio e non svolgono attività di fabbricazione, trasporto o altre attività disciplinate dal Regolamento europeo, per le quali restano invece in vigore gli obblighi di registrazione e controllo.
Secondo il Ministero, spiegano i veterinari, l’autorità competente dispone già degli strumenti necessari per la vigilanza attraverso il sistema Rev, che consente di verificare l’eventuale dispensazione di mangimi medicati per animali da compagnia senza necessità di ulteriori notifiche amministrative. L’aggiornamento del sistema con filtri specifici nelle sezioni dedicate ai registri permette infatti di tracciare le forniture e le prescrizioni in modo automatico.
Il chiarimento si inserisce nel percorso di evoluzione del settore dei mangimi medicati per animali da compagnia. Due passaggi normativi e operativi segnano in particolare lo sviluppo recente: a maggio 2025 è stato autorizzato il primo medicinale veterinario destinato alla produzione di mangimi medicati per pet, mentre da ottobre 2025 nel sistema Rev è attiva la modalità di prescrizione che consente la dispensazione di questi prodotti.
Il Regolamento (Ue) 2019/4 definisce il mangime medicato come “un mangime pronto per essere somministrato direttamente agli animali senza trasformazione, composto da una miscela omogenea contenente uno o più medicinali veterinari o prodotti intermedi e materie prime per mangimi o mangimi composti”.
Il chiarimento ministeriale rappresenta quindi una misura di semplificazione amministrativa che riduce gli adempimenti per farmacie e parafarmacie veterinarie, mantenendo al tempo stesso i livelli di tracciabilità e controllo attraverso gli strumenti digitali già operativi nel sistema della ricetta elettronica veterinari.
Fonte:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0004
https://www.fnovi.it/node/51676
photo credits: freepik
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