Obbligo vaccinale, nuovi automatismi nelle procedure. Ecco come funzionano i controlli
Alcuni chiarimenti sulla nuova disciplina relativa all'obbligo vaccinale che ha dato attuazione agli automatismi per verifiche e controlli
Per i professionisti sanitari - farmacisti inclusi - l'obbligo della dose di richiamo sussiste a partire da 150 giorni dal completamento del ciclo primario, mentre i collaboratori che non esercitano professioni sanitarie non sono sottoposti all'obbligo vaccinale. In ogni caso, nei luoghi di lavoro non eÌ lecito controllare il Green pass rafforzato ma solo quello ordinario. Sono questi alcuni dei chiarimenti che arrivano all'indomani dell'entrata in vigore della nuova disciplina relativa all'obbligo vaccinale e della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Dpcm 17 dicembre, che ha dato attuazione agli automatismi per verifiche e controlli.
Obbligo vaccinale e terza dose: le indicazioni dal Ministero
Come si ricorderà, dal 15 dicembre è scattato l'obbligo di vaccinazione anti Covid-19 per i professionisti sanitari, farmacisti compresi, e per altre categorie di lavoratori a contatto con il pubblico, quali insegnanti, operatori socio sanitari, forze dell'ordine, ecc (Dl 172/2021, GU del 26 novembre - Decreto Super Green Pass). In particolare, per gli iscritti all'albo la vaccinazione costituisce requisito essenziale per essere considerati idonei all'esercizio della professione e allo svolgimento dell'attività lavorativa e l'eventuale inadempimento ne comporta la sospensione. Tale obbligo vale a prescindere dal contesto in cui si opera. La nuova disciplina prevede poi l'estensione alla terza dose e proprio su questo aspetto dal Ministero è arrivato di recente un chiarimento: "l'obbligo della dose di richiamo" si legge nella nota "sussiste a partire dal momento in cui sono decorsi 5 mesi dal completamento del ciclo primario. Sin dal primo giorno successivo, per i professionisti sanitari e gli operatori di interesse sanitario che non risultino vaccinati con la dose di richiamo, il sistema informativo dovrà restituire il messaggio di "obbligo non rispettato", in modo da consentire agli Ordini professionali e ai responsabili delle strutture di avviare la fase di accertamento in contraddittorio. Resta fermo che, a partire dal 15 dicembre, i professionisti sanitari che non risultino ancora vaccinati con la dose di richiamo e per i quali siano decorsi i 5 mesi dal completamento del ciclo primario, per evitare la sospensione, dovranno essere in possesso della richiesta di prenotazione della dose di richiamo da esibire all'Ordine professionale di appartenenza. La sospensione non sarà comminata laddove l'inoculazione intervenga nel termine massimo di 20 giorni dall'invito rivolto ai professionisti sanitari".
Procedura di controllo automatica: ecco come dovrà funzionare
Una delle caratteristiche del nuovo impianto relativo all'obbligo vaccinale riguarda, infatti, la procedura di accertamento, per la quale ora è competente l'Ordine professionale territoriale. Come era stato anticipato, Ministero e Federazioni hanno operato per rendere le verifiche sulla validità dello stato di vaccinazione automatiche, attraverso una interoperabilità tra l'Albo e la Piattaforma nazionale digital green certificate. Proprio per consentire una verifica automatizzata dell'adempimento dell'obbligo vaccinale, il Ministero, riporta l'House organ di Federfarma, "rende disponibili alle Federazioni degli Ordini specifiche funzionalità", attualmente oggetto di verifica, che "segnalano anche le eventuali variazioni dello stato vaccinale rispetto alla precedente interrogazione. Le Federazioni nazionali, attraverso i sistemi informativi, rendono disponibili gli esiti delle verifiche agli Ordini territoriali, nel rispetto della privacy". Va ricordato, a ogni modo, che l'atto di accertamento dell'inadempimento, adottato da parte dell'Ordine territoriale, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio della professione sanitaria e deve essere tempestivamente annotato nell'Albo professionale, anche se non dovrà essere riportata alcuna informazione dalla quale possa risultare che la sospensione è dovuta al mancato l'assolvimento dell'obbligo vaccinale. Per il periodo di sospensione non è dovuta retribuzione e per i professionisti inadempienti non è più prevista la possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.
Il datore non deve controllare stato di vaccinazione
Un ultimo aspetto che vale la pena sottolineare è che, come previsto nel Dpcm del 17 dicembre, "il Green pass rafforzato non può essere controllato per accedere ai luoghi di lavoro, come indicato dal Garante della privacy il 10 dicembre, né può essere richiesto ai lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale". Il Dpcm ha poi introdotto un ulteriore automatismo relativo alla revoca del Green Pass in caso di soggetto confermato positivo. "La revoca eÌ attuata automaticamente in caso di comunicazione al sistema TS da parte dei soggetti preposti e verrà annullata a seguito dell'emissione della certificazione verde covid di guarigione. La revoca ci sarà anche in caso di certificazioni rilasciate o ottenute in maniera fraudolenta o a seguito della sospensione di una partita di vaccino risultata difettosa".
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A cura di Redazione Farmacista33
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