Nutrizione
20 Luglio 2026Dalla partita Iva alla scelta del codice Ateco, fino agli aspetti previdenziali, fiscali e deontologici: un punto sugli adempimenti da valutare per avviare un'attività di consulenza nutrizionale online nel rispetto dei limiti della professione.

L'attività di consulenza nutrizionale svolta attraverso videochiamate (non in telemedicina, chiaramente), webinar e piattaforme digitali rappresenta uno sbocco professionale che i farmacisti possono percorrere valorizzando le proprie competenze nell'ambito della nutraceutica, dell'educazione alimentare e della promozione di corretti stili di vita. L’organizzazione dell’attività, oltre agli aspetti professionali, presenta anche numerose questioni pratiche da gestire, dalla partita Iva al codice Ateco dini all’impatto sulla posizione Enpaf. A fare il punto è l'avvocato Stefano Simonetta dello Studio Farmatutela.
Il punto di partenza, chiarisce Simonetta, è che il "farmacista esperto in nutrizione" non costituisce una nuova professione sanitaria. L'attività può comprendere divulgazione scientifica, educazione alimentare, counseling sull'impiego di integratori e nutraceutici e promozione di corretti stili di vita, ma deve rimanere entro il perimetro delle competenze proprie del farmacista.
Come evidenzia il legale, "l'espressione 'farmacista esperto in nutrizione' descrive una specializzazione professionale di fatto, frutto di un percorso formativo aggiuntivo, come master, corsi specialistici, laurea in scienze dell’alimentazione e nutrizione. Non corrisponde, però, a una nuova professione sanitaria autonoma. La conseguenza pratica è che le competenze esercitabili restano quelle del farmacista nel rispetto delle riserve di altre professioni sanitarie. Il titolo, quindi, qualifica la competenza del professionista, non ne amplia le attività riservate".
Uno dei principali dubbi affrontati dall'avvocato riguarda l'inquadramento fiscale dell'attività, che dipende dal carattere abituale e dall'organizzazione con cui viene svolta. In particolare, l'autore evidenzia che le consulenze online strutturate difficilmente possono essere considerate prestazioni occasionali.
Simonetta spiega infatti che "l'abitualità e l'organizzazione dell'attività, anche senza significativi mezzi propri, fanno scattare l'obbligo di apertura della partita Iva. Per il farmacista che imposta una propria attività di counseling online, con un proprio sito o un proprio profilo professionale, un listino prezzi, un sistema di prenotazione delle consulenze, una modulistica strutturata e un volume di prestazioni anche solo modesto ma ricorrente, la soglia dell'abitualità è normalmente integrata". Restano invece limitate le ipotesi di prestazione occasionale, riferibili a collaborazioni sporadiche e prive di un'organizzazione propria.
Un altro aspetto da smarcare per il farmacista che opera in libera professione è la scelta del codice Ateco, che con la nuova classificazione 2025 ha generato dubbi interpretativi. Il codice Ateco, come ricorda Simonetta "ha finalità prevalentemente statistiche e fiscali e non attribuisce né modifica competenze professionali". Per il farmacista che imposta un'attività di consulenza nutrizionale online, counseling nutraceutico, educazione alimentare o supporto ai corretti stili di vita, il codice "96.99.99 può rappresentare un'opzione coerente". Restano tuttavia valutabili, in funzione delle concrete modalità di svolgimento dell'attività, anche il codice 74.90.99 e, con particolare cautela, il codice 86.90.29.
In ogni caso, consiglia l’esperto, “la scelta deve essere effettuata con il supporto del proprio consulente fiscale, tenendo conto dell'effettivo contenuto della prestazione resa".
Altro aspetto pratico da considerare è l’impatto sulla posizione previdenziale per l’Enpaf. Per l’ente, spiega Simonetta, il criterio è “sostanzialistico”: “Ciò che rileva non è tanto il codice Ateco utilizzato o la forma organizzativa adottata, quanto l'effettivo impiego delle competenze tecnico-scientifiche proprie della professione".
Quindi "un'attività continuativa e remunerata di counseling nutraceutico, educazione alimentare o consulenza professionale online svolta in qualità di farmacista può ragionevolmente essere qualificata dall'Ente come esercizio professionale a tutti gli effetti", con possibili effetti sulla posizione contributiva. Nei casi dubbi, aggiunge, può essere opportuno richiedere preventivamente un riscontro scritto all'Enpaf.
Quanto al trattamento Iva delle prestazioni rese, Simonetta ricorda che "appare generalmente più coerente qualificare la prestazione come attività consulenziale e informativa soggetta al regime IVA ordinario, salvo specifiche valutazioni del professionista fiscale in relazione al caso concreto", sottolineando l'importanza che "impostazione contrattuale, comunicazione al pubblico, modulistica e fatturazione siano tra loro coerenti".
L’avvocato ribadisce l’importanza di restare entro i limiti delle competenze proprie della professione farmaceutica e non invadere ambiti riservati ad altre professioni sanitarie: “L’attività andrebbe configurata come attività di informazione, educazione alimentare, divulgazione scientifica, supporto all’utilizzo di integratori e promozione di corretti stili di vita, evitando attività di diagnosi, presa in carico clinica o elaborazione di piani alimentari personalizzati”.
Tra gli adempimenti che accompagnano l'avvio di un'attività consulenza nutrizionale online rientrano gli obblighi in materia di protezione dei dati personali: qualora la consulenza comporti il trattamento di informazioni sullo stato di salute degli utenti, è necessario predisporre un'adeguata informativa privacy e individuare la corretta base giuridica del trattamento nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (Gdpr). Quando il servizio è personalizzato, inoltre, è opportuno definire in modo chiaro finalità, limiti e caratteristiche della consulenza attraverso un'apposita modulistica informativa e contrattuale.
Particolare attenzione deve essere prestata anche alla comunicazione: l’uso di siti web, social network, webinar, podcast e video divulgativi deve rispettare la disciplina sulla pubblicità sanitaria, le norme sui claims nutrizionali e salutistici e le disposizioni del Codice deontologico del farmacista. Vanno evitati non solo messaggi ingannevoli, ma anche promesse di risultati garantiti o affermazioni prive di adeguato fondamento scientifico, oltre a comunicare in modo trasparente eventuali collaborazioni con aziende produttrici di integratori, nutraceutici o altri prodotti commerciali.
Vanno inoltre definiti “preventivamente l'oggetto e i limiti della consulenza, precisando che la consulenza non sostituisce la valutazione del medico o delle altre professioni sanitarie nei casi previsti dalla legge”. Ultimo aspetto da verificare è che la polizza professionale “copra espressamente anche le attività di consulenza svolte online e al di fuori della farmacia, valutando eventuali integrazioni contrattuali”.
Fonte:
ph.cr.magnific
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