Login con

Farmacisti

14 Gennaio 2022

Caso Covid, Iss: definizione includa tutti i positivi. Le Faq su auto-sorveglianza, quarantena e isolamento


L'Iss chiarisce perché nella definizione di caso, la sorveglianza dovrebbe includere tutti i positivi. Le Faq con i chiarimenti

La definizione di caso di sorveglianza deve includere tutti i positivi e non solo i casi con sintomi (sintomi respiratori, febbre alta, alterazione gusto e olfatto etc.): non sorvegliarli limiterebbe la capacità di identificare nuove varianti emergenti, di conoscere lo stato clinico nelle diverse popolazioni (età, stato vaccinale, comorbidità) e di monitorare l'andamento della circolazione del virus nel tempo. Così l'Istituto superiore di sanità entra nel dibattito sulla definizione di caso ai fini della sorveglianza epidemiologica ma anche sulle modalità misure di auto-sorveglianza, quarantena e isolamento


Rischioso non sorvegliare positivi asintomatici

L'Iss sottolinea che la sintomatologia variegata del Covid, "in evoluzione anche per la comparsa di nuove varianti virali rende molto difficile riconoscere clinicamente un'infezione sintomatica da SARS-CoV-2 in assenza di una conferma di laboratorio". Inoltre, "la maggior parte delle infezioni, in particolare nei soggetti vaccinati, decorre in maniera asintomatica o con sintomatologia molto sfumata. Non sorvegliare questi casi, limiterebbe la nostra capacità di identificare le varianti emergenti, le loro caratteristiche e non potremmo conoscere lo stato clinico che consegue all'infezione nelle diverse popolazioni. Inoltre, non renderebbe possibile monitorare l'andamento della circolazione del virus nel tempo e, di conseguenza, i rischi di un impatto peggiorativo sulla capacità di mantenere adeguati livelli di assistenza sanitaria anche per patologie diverse da Covid-19".


Linee guida Ecdc non sono cambiate

L'Iss richiama anche la definizione di caso per l'Ecdc ribadendo, in risposta a quanto affermato dalle Regioni, che non è cambiata: "La definizione di caso utilizzata per la sorveglianza è la stessa dal dicembre 2020. In un'ottica di ritorno alla normalità dopo la fine dell'emergenza pandemica, l'Ecdc ha suggerito in un documento del 18 ottobre 2021 una futura transizione a un sistema di sorveglianza sindromico, simile a quello che si usa attualmente per l'influenza". Dal canto loro le Regioni hanno richiamato le linee guida europee per chiedere una "sburocratizzazione" dei soggetti vaccinati asintomatici. Le Regioni, infatti, dovrebbero avanzare al Governo la richiesta di eliminare il tampone dopo i 7 giorni di isolamento per i vaccinati asintomatici, non inserire i positivi asintomatici nel conteggio dei casi e non conteggiare come ricoveri Covid quei pazienti ospedalizzati per altre patologie e poi risultati positivi al tampone.


Definizione di caso non ha effetti su auto-sorveglianza e quarantena

L'Iss, inoltre ribadisce che l'importanza di monitorare i casi attraverso la sorveglianza non va confusa con i criteri con cui si decidono le indicazioni per casi e contatti, pertanto la definizione di caso utilizzata nella sorveglianza epidemiologica non definisce le misure di auto-sorveglianza e quarantena: "La definizione di caso utilizzata per la sorveglianza epidemiologica nazionale non comprende i contatti dei casi confermati e la stessa sorveglianza non ne monitora l'andamento nel tempo. Pertanto, la definizione di caso usata in sorveglianza non riveste alcun ruolo nel definire le misure di auto-sorveglianza e quarantena. A riprova di questo, l'ECDC il 7 gennaio 2022 ha aggiornato le proprie indicazioni relative a quarantena e isolamento, senza modificare la definizione di caso usata per la sorveglianza epidemiologica". Da qui, infine, l'ultimo chiarimento sul fatto che la definizione di caso utilizzata nella sorveglianza epidemiologica non definisce le misure di isolamento: "Sebbene esse abbiano in comune una esigenza di conferma diagnostica che si avvale di test antigenici e molecolari, un caso positivo secondo la definizione della sorveglianza viene valutato in base ad una serie di criteri, riportati nella circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021, per definire le diverse modalità di isolamento".

La circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021

TAG: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITà, COVID-19, QUARANTENA, VACCINO ANTI-COVID-19, COVID-19 VARIANTE OMICRON, TEST COVID-19

Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:

Seguici su Facebook! Seguici su Linkedin! Segui le nostre interviste su YouTube!

Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

24/09/2025

Federfarma ribadisce la volontà di arrivare al rinnovo del CCNL dei dipendenti di farmacia privata, ma chiede equilibrio tra riconoscimento dei collaboratori e sostenibilità economica delle...

A cura di Redazione Farmacista33

22/09/2025

La Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali comunica un'indicazione immediata urgente rivolta ai sindacati delle farmacie private della...

A cura di Redazione Farmacista33

18/09/2025

In Sardegna i sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs proclamano lo sciopero dei farmacisti per il 26 settembre per lo stallo sul rinnovo del contratto nazionale delle farmacie private....

A cura di Redazione Farmacista33

12/09/2025

Ci sono casi e condizioni specifiche in cui è consentita la dispensazione senza ricetta di farmaci che la prevedono da parte del farmacista che è tenuto a rispettare alcune procedure. Il quadro...

A cura di Redazione Farmacista33

 
Resta aggiornato con noi!

La tua risorsa per news mediche, riferimenti clinici e formazione.

 Dichiaro di aver letto e accetto le condizioni di privacy

AZIENDE

Miconail

Miconail

A cura di Planet Pharma

L’assunzione di flavonoidi del cacao può contribuire a ridurre l’infiammazione cronica negli anziani, con possibili benefici sulla salute cardiovascolare e sull’invecchiamento

A cura di Paolo Levantino - Farmacista clinico

 
chiudi

©2025 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Via Spadolini, 7 - 20141 Milano (Italy)

Top