Farmacisti ucraini, riconosciuti titoli per esercizio professione. Modalità e contratti per reclutamento
I professionisti sanitari ucraini rifugiati potranno esercitare temporaneamente (12 mesi) la propria professione in Italia. Anche le farmacie possono procedere al reclutamento
I professionisti sanitari, medici, infermieri, farmacisti e Oss, ucraini potranno esercitare temporaneamente (12 mesi) la propria professione in Italia e le strutture sanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo. Lo prevede il decreto "Misure urgenti" per l'Ucraina in vigore dal 22 marzo. Le farmacie di comunità rientrano tra le strutture che possono reclutare in quanto "l'esercizio temporaneo dei farmacisti ucraini è previsto nelle strutture pubbliche e private", come precisa una circolare di Federfarma Roma e come recita il decreto.
Farmacie possono reclutare farmacisti ucraini. Le perplessità sulla deroga
Il decreto spiega che le strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, interessate possono procedere con il reclutamento temporaneo di medici, infermieri, farmacisti e operatori socio-sanitari, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa. Le strutture sanitarie che decideranno di contrattualizzare questi operatori dovranno fornire a Regioni o Province autonome e ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati. L'esercizio temporaneo in Italia è consentito, fino al 4 Marzo 2023, a cittadini ucraini e residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022. Anche le farmacie di comunità, come spiega Federfarma in una circolare, pertanto potranno procedere in tal senso: "Il titolare di farmacia potrà proporre ad un farmacista ucraino un contratto di lavoro a tempo determinato o un rapporto di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa" e quindi procedere come indicato dalla norma per le comunicazioni del nominativo del professionista sanitario con il quale è stato finalizzato il rapporto di lavoro. A esprimere alcune perplessità nel merito della deroga sono gli infermieri di Nursing-up, che pongono diverse questioni, tra cui la deroga sull'accertamento della conoscenza della lingua italiana, la conoscenza dei nomi commerciali dei farmaci presenti sul mercato italiano e la conoscenza della legislazione italiana. Aspetti su cui hanno chiesto chiarimenti, incluso anche la verifica dello stato vaccinale degli operatori. Su quest'ultimo aspetto in particolare è intervenuto Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo) che alle agenzie stampa ha sottolineato che "per poter esercitare professioni mediche e sanitarie in Italia è necessario avere la terza dose del vaccino anti Covid. La deroga riguarda solo il riconoscimento del titolo. Per il resto le regole che valgono per i medici italiani valgono per tutti".
Deroga per il riconoscimento dei titoli professionali
Gli estremi normativi sono contenuti nell'Articolo 34 ('Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini'), del decreto prevede che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 4 marzo 2023, in deroga al regolamento del decreto del 1999, n. 394, e alle disposizioni del decreto del 2007, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea".
Contratti a tempo determinato, libera professione e collaborazione coordinata e continuativa
E per l'operatività l'articolo recita: "Le strutture sanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60. Le predette strutture sanitarie forniscono alle regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono, nonché' ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del presente articolo".
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A cura di Redazione Farmacista33
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