Transazioni con Pos e carte: sanzioni dal 30 giugno a chi non accetta il pagamento
Dal prossimo 30 giugno per tutti gli esercizi commerciali, incluse le farmacie, che rifiuteranno di ricevere i pagamenti con carte di debito, carte di credito o prepagate scattano le sanzioni
Dal prossimo 30 giugno per tutti gli esercizi commerciali, incluse anche le farmacie, che rifiuteranno di ricevere i pagamenti delle transazioni con carte di debito, carte di credito o carte prepagate, scattano le sanzioni previste dal Decreto-legge 36/2022 (c.d. decreto "Pnrr2"). A ricordarlo è una circolare di Federfarma Roma che ricorda agli associati gli obblighi di legge anticipati al 30 giugno 2022, non più dal 1° gennaio 2023 come aveva invece stabilito il primo "decreto PNRR".
Ecco a quanto ammonta la multa
Diventa, quindi, operativa la sanzione costituita da una parte fissa pari a 30 euro per ciascuna transazione, a prescindere dall'ammontare della spesa sostenuta, a cui si aggiunge una parte variabile commisurata al 4% del valore della transazione per cui non è stato accettato il pagamento. Nel caso in cui, però, non si riceve alcuna richiesta dell'utente, che non intende effettuare il pagamento tramite POS, oppure in casi di "oggettiva impossibilità tecnica" a ricevere pagamenti a mezzo POS (per esempio interruzione servizio di erogazione energia elettrica) "non si verificano i presupposti né per applicare la sanzione fissa, né quella variabile". L'accertamento delle violazioni sarà a cura degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, nonché degli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro, quindi non degli organi dell'Amministrazione Finanziaria. Non è prevista inoltre la possibilità di effettuare il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, come alternativa alla contestazione della violazione. Ovvero, non sarà possibile, entro i 60 giorni successivi dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, effettuare il pagamento di una somma pari a 1/3 del massimo della penalità o, se più favorevole, pari al doppio del minimo edittale, oltre alle spese dovute per il procedimento.
Per le farmacie private il termine per la fruizione delle ferie residue non coincide con quello previsto dalla disciplina generale. Dalle scadenze fissate dal Ccnl all’anticipo contributivo, fino...
In una lettera, Andrea Bartolozzi Bernardini Presidente Sunifar Grosseto denuncia il crescente peso della burocrazia nelle farmacie, la perdita del ruolo sanitario del farmacista territoriale, le...
È stato proclamato per il 17 giugno lo sciopero nazionale dei 6mila addetti contro lo stallo delle trattative di rinnovo del contratto nazionale Assofarm scaduto nel 2024. L'astensione dal lavoro...
La fuga dei farmacisti collaboratori dalle farmacie non dipende da una mancanza di voglia di lavorare dei giovani ma da condizioni professionali considerate sempre meno sostenibili. Il Conasfa...
A cura di Redazione Farmacista33
Resta aggiornato con noi!
La tua risorsa per news mediche, riferimenti clinici e formazione.
Dichiaro di aver letto e accetto le condizioni di privacy
La fuga dei farmacisti collaboratori dalle farmacie non dipende da una mancanza di voglia di lavorare dei giovani ma da condizioni professionali considerate sempre meno sostenibili. Il Conasfa...