Spese Covid e detraibilità. Tamponi, mascherine e autotest: regole aggiornate da Agenzia Entrate
Le spese per l'esecuzione di tamponi e di test per il Covid-19, in qualità di prestazioni sanitarie diagnostiche, sono detraibili anche quando pagate in contanti
Le spese per l'esecuzione di tamponi e di test per il Covid-19, in qualità di prestazioni sanitarie diagnostiche, sono detraibili e lo sono anche se pagate in contanti. L'obbligo di pagamento tracciato sussiste solo se le prestazioni sono eseguite da strutture private non accreditate al Ssn. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate (circolare 24 del 7 luglio 2022 - prima parte) che fa il punto sui principali adempimenti per la deduzione e detrazione delle spese sanitarie.
Detraibilità: le prestazioni di servizi in farmacia possono essere pagate in contanti
«Il documento dell'Agenzia» spiega Stefano De Carli, commercialista dello Studio Luce di Modena «è un importante passaggio che conferma come tutte le prestazioni di servizi eseguite in farmacia possono essere pagate anche in contanti per potere ottenere la detraibilità della spesa sostenuta. Questo in quanto gli esercizi farmaceutici sono strutture convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale e pertanto tale condizione le assimila alle strutture accreditate, normativamente esentate dall'obbligo del pagamento tracciabile». Infatti, si legge nella circolare, "le spese per l'esecuzione di tamponi e di test per il Sars-Cov-2, eseguiti da laboratori pubblici o privati, sono detraibili quali prestazioni sanitarie diagnostiche. L'obbligo di pagamento tracciato per tali spese sussiste solo se le prestazioni sono eseguite da strutture private non accreditate al SSN. Le spese per i predetti tamponi o test eseguiti in farmacia sono detraibili anche se pagate in contanti, atteso che le farmacie - sia pubbliche sia private - operano in regime di convenzionamento con il SSN". «Tale presa di posizione» continua De Carli «vale non solo per i tamponi, ma per tutte le tipologie di servizi effettuate in farmacia che siano considerate spesa sanitaria». C'è poi un altro punto da segnalare: «La circolare permette anche di chiarire in modo definitivo che i tamponi eseguiti in farmacia sono da considerarsi prestazioni di servizi, mentre gli autotest rientrano tra le vendite di dispositivi medici».
Tamponi eseguiti dal farmacista vs autotest: ecco come vanno gestiti fiscalmente
Ma quali sono i passaggi operativi che le farmacie devono mettere in atto per garantire al paziente la detraibilità? «Ai fini della detrazione dall'imposta della spesa sostenuta, la certificazione rilasciata dalle farmacie - vale a dire il documento commerciale o la fattura - può riportare la qualità della prestazione sanitaria effettuata, consistente, ad esempio, nella "esecuzione prestazione di servizio tampone antigenico per la diagnosi Covid-19"». Un'altra possibilità è che «indichi i codici univoci validi su tutto il territorio nazionale, riferiti all'esecuzione di tamponi rapidi per Covid-19 approvati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC): 983172483 (esecuzione tampone rapido 18+) e 983172420 (esecuzione tampone rapido 12-18)».
Che cosa occorre fare invece per gli autotest?
«Secondo quanto riporta l'Agenzia, i tamponi rapidi di autodiagnosi, vale a dire i dispositivi destinati ad essere utilizzati dal paziente stesso in ambito domestico, non sono compresi nell'elenco dei dispositivi di uso più comune emanato dal Ministero della salute e, pertanto, ai fini della detraibilità - qualora il documento di spesa non riporti il codice AD che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici - eÌ necessario conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la documentazione dalla quale risulti che lo stesso ha la marcatura CE e la conformità alla normativa europea».
Confermata la posizione su mascherine e FFP2
Infine, in merito alle mascherine, dall'Agenzia è stato ribadito che "le mascherine chirurgiche ricadono nell'ambito dei dispositivi medici, la cui funzione è evitare che chi le indossa contamini l'ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi, mentre le mascherine Ffp2 e Ffp3, dette anche "facciali filtranti", rientrano nei DPI, che sono utilizzati per proteggere chi le indossa dagli agenti esterni, quali goccioline di saliva. Ai fini della detrazione Irpef della spesa sostenuta per l'acquisto delle mascherine chirurgiche e di quelle Ffp2 e Ffp3 occorre verificare se la singola tipologia di "mascherina protettiva" rientri fra i dispositivi medici individuati dal Ministero della salute, tenuto conto che, nell'attuale situazione emergenziale, potrebbero essere immessi in commercio anche prodotti non aventi le caratteristiche per rientrare nella categoria di dispositivo medico come definito dal Ministero. Ciò posto, si ritiene che la spesa per l'acquisto di "mascherine protettive" spetti a condizione che le stesse siano classificate, in base alla tipologia, quali "dispositivi medici" dai provvedimenti del Ministero della salute e rispettino i requisiti di marcatura CE già declinati (Circolare 15.10.2020 n. 26/E, paragrafo 2.3, quesito 1, e Circolare 06.05.2020 n. 11/E, quesito 5.12)".
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A cura di Francesca Giani
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