Ricetta elettronica veterinaria (Rev), ampliato obbligo di utilizzo. Le novità in vigore e i nodi da sciogliere
L'obbligo di utilizzo della Ricetta elettronica veterinaria riguarda anche le prescrizioni di medicinali - galenici compresi - contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope. Ecco le nuove operatività
L'obbligo di utilizzo della Rev (Ricetta elettronica veterinaria) riguarda anche le prescrizioni di medicinali - galenici compresi - contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nella tabella dei medicinali (sezioni B, C, D ed E) a eccezione di quelli della sezione A. A stabilirlo il D.lgs. n. 136/2022 che è in vigore da oggi e che costituisce uno dei vari passaggi di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni europee in materia di sanitaÌ animale e di dispositivi medici.
Sanità animale: in vigore le novità relative alla Rev
Diversi sono i decreti legislativi in materia di sanità animale, adottati per attuare la legge di delegazione europea 2019/2020, e pubblicati di recente in Gazzetta ufficiale (GU del 12 e del 13 settembre D.Lgs. 134/2022; D.Lgs. 135/2022; D.Lgs. 136/2022, in vigore dal 27 settembre 2022 e D.Lgs. 137/2022; D.Lgs. 138/2022 in vigore dal 28 settembre 2022). Di rilievo, per le farmacie è soprattutto il D.Lgs. 136/2022 che introduce novità in merito alla Rev. A essere prevista, nel dettaglio, è "la dematerializzazione della prescrizione veterinaria per i medicinali contenenti stupefacenti inclusi nelle sezioni B, C, D ed E della tabella dei medicinali di cui al l DPR 309/90" fa il punto Fofi in una circolare. "Per tali medicinali, dal 27 settembre, trova quindi applicazione il sistema della REV. Sono comprese nella dematerializzazione le prescrizioni veterinarie di preparazioni galeniche magistrali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope della tabella dei medicinali, sezioni B, C, D ed E. Invece, continueranno a rimanere esclusi i medicinali compresi nella tabella dei medicinali sezione A per i quali resta necessaria la ricetta cartacea a ricalco". In quest'ultimo caso, "i veterinari" specifica una circolare di Federfarma Roma "dovranno utilizzare l'apposito ricettario - approvato con Decreto Ministero della salute 10 marzo 2006 - e le farmacie dovranno continuare a conservare tali ricette in farmacia".
Dematerializzati gli approvvigionamenti di veterinari e direttori sanitari
Un ulteriore aspetto di interesse riguarda gli approvvigionamenti da parte dei veterinari e dei direttori sanitari: "Il Ministero della salute, con Circolare del 5 agosto 2022, ha chiarito come le disposizioni normative introdotte dal nuovo decreto prevedano la dematerializzazione delle richieste di approvvigionamento, da parte dei medici veterinari e dei direttori sanitari, di medicinali stupefacenti delle sezioni A, B e C e le prescrizioni per scorta (struttura non zootecnica e propria) per stupefacenti delle sezioni D ed E". Inoltre, a essere ricompresi nei dati che dovranno confluire nella Rev, continua Fofi, ci sono anche quelli "derivanti dalla somministrazione del medicinale veterinario presente nelle scorte, compresa l'indicazione relativa a specie e categoria dell'animale o dei gruppi di animali sottoposti a trattamento. Mentre i dati relativi alla prescrizione e all'uso dei medicinali veterinari, dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi per ogni animale o gruppo di animali siano automaticamente acquisiti nel sistema informativo Vetinfo.it".
L'operatività e i nodi aperti
Ma quale sarà l'operatività? Come spiegato da Federfarma Roma, "per i farmaci della sez. B, C, D ed E non servirà più il timbro e la firma del veterinario prescrittore ma, qualora fossero riportati, ciò non costituisce motivo ostativo alla spedizione. A ogni modo, la ricetta elettronica dovrà sempre essere verificata e chiusa sul portale REV". Da Federfarma vengono anche ricordati i nodi da sciogliere: "Resta aperta la questione del corretto adempimento dell'art. 45, comma 5, del TU stupefacenti, secondo cui "Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, il farmacista è tenuto a conservare una copia della ricetta originale o fotocopia della ricetta originale, recante la data di spedizione". Si tratta di un punto su cui sono state chieste indicazioni operative al Ministero.
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A cura di Redazione Farmacista33
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