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22 Aprile 2023 La circolare della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI) dal titolo "Comunicazione sanitaria su social media" richiama le norme di legge sulla comunicazione sanitaria

Ha suscitato un certo fermento tra tutti i farmacisti attivi su Instagram, Facebook e Tiktok la recente circolare della Fofi dal titolo "Comunicazione sanitaria su social media". Si tratta di un primo intervento diretto ed esplicito relativo a questo canale comunicativo, da parte della Federazione degli ordini.
La corretta informazione sui farmaci
Tutto parte da una segnalazione da parte di un'azienda farmaceutica, in merito ad alcuni video di farmacisti e farmaciste, in cui si fanno valutazioni e raccomandazioni sui medicinali. Nulla di strano, si potrebbe dire, dal momento in cui è quello che tutti i giorni si fa dietro al bancone. Tuttavia, i contenuti digitali incriminati vengono realizzati rendendo ben chiaro il prodotto oggetto della comunicazione, ovvero si va al di là del principio attivo e si parla di brand e nome commerciale. Ci sono infatti numerosissimi contenuti in cui i farmacisti parlano di un prodotto tenendo la scatola in mano. A volte le informazioni sono neutre, a volte elogiative (magari vera e propria pubblicità, contrassegnata su Instagram dagli hashtag #ad e #adv, ovvero contenuti pagati dall'azienda produttrice), a volte negative. Magari si tratta di informazioni scientificamente corrette, con studi scientifici che ne dimostrino la fondatezza, tuttavia la Fofi tiene a ricordare punti specifici del Codice deontologico: «Il farmacista, nell'attività di dispensazione, consiglio e consulenza professionale, è tenuto a garantire un'informazione sanitaria chiara, corretta e completa, con particolare riferimento all'uso appropriato dei medicinali, alle loro controindicazioni e interazioni, agli effetti collaterali e alla loro conservazione (art. 15 del Cod. deontologico)».
Mentre per quanto riguarda la comunicazione sponsorizzata, esistono passaggi chiari nel Codice di noi farmacisti: «Contestualmente all'attivazione della pubblicità, il farmacista è tenuto a trasmetterne il contenuto all'Ordine di appartenenza (art. 23, c. 1., del Cod. deontologico)».
Farmaco con obbligo di prescrizione: limiti di legge
Se poi queste informazioni riguardassero dei farmaci che vanno dispensati su ricetta medica, si entra su un terreno scivoloso, normato in maniera chiara dalla legge italiana ed europea: «È vietata la pubblicità presso il pubblico dei medicinali che possono essere forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica o che contengono sostanze psicotrope o stupefacenti; in deroga a tale divieto, il Ministero della salute può autorizzare campagne di vaccinazione promosse da imprese farmaceutiche (art. 115, c. 2, del Dlgs n. 219/2006)». Esistono infatti molti contenuti in cui i farmacisti parlano di farmaci di fascia A e C; ultimamente, per esempio è successo con Ozempic (liraglutide, in merito alla sua azione antiobesità) e Levotirsol (levotiroxina, informazioni sulla scadenza anticipata). Se questi contenuti multimediali in cui un/una farmacista si raffigura con il prodotto in mano siano configurabili come pubblicità o semplice informazione è difficile dirlo e merita una disamina accurata, tuttavia la Fofi tiene a rimarcare che le parole dei farmacisti «devono essere funzionali all'oggetto e realizzate in modo consono alle esigenze di tutela della salute di cui la professione di farmacista è garante».
Promemoria per i farmacisti: Codice deontologico valido in ogni contesto
Come inquadrare quindi l'ultima circolare della Fofi in merito alla comunicazione dei farmacisti su social media? Non si tratta di nuove indicazioni quanto piuttosto di un "promemoria" a tutti i professionisti iscritti agli Ordini dei farmacisti d'Italia: ricordatevi che voi siete sempre farmacisti, in ogni momento della vostra vita pubblica. Dietro al bancone, sulla strada, mentre partecipate a una trasmissione televisiva o realizzate dei contenuti da divulgare sui social media. E, in quanto farmacisti, dovete sempre ispirare le vostre parole e le vostre azioni al Codice deontologico che avete sottoscritto. In caso contrario, il vostro Ordine professionale dovrà capire se ci sono gli estremi per intervenire.
Sergio Cattani
Farmacista formatore
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