Garante Privacy: l’invio di mail promozionali senza consenso è illecito e sanzionabile
Le mail promozionali automatizzate senza il consenso del destinatario non sono lecite, anche in presenza di un link per disiscriversi. Dal garante multa da 10 mila euro
Le mail promozionali inviate con modalità automatizzate e senza il consenso del destinatario non sono lecite, anche in presenza di un link per disiscriversi. Lo ha precisato il Garante privacy nel disporre una multa di 10 mila euro a una società che aveva utilizzato questa modalità per le proprie campagne promozionali indirizzate a numerosi destinatari. L'intervento dell'Autorità, spiega il Garante nella newsletter periodica, nasce dal reclamo di un utente che lamentava la ricezione di e-mail promozionali indesiderate, anche dopo essersi opposto a tali invii e non aver avuto alcun riscontro da parte della società.
Invio di comunicazioni con modalità automatizzate è consentito solo con il consenso del contraente o utente
La società si è difesa dichiarando di aver estratto i nominativi da diversi elenchi pubblici e che l'invio delle e-mail era diretto, oltre che al reclamante, anche ad altri professionisti. I dati, poi, sarebbero stati trattati sulla base di un legittimo interesse. Il Garante ha ricordato che l'invio di comunicazioni con modalità automatizzate è consentito solo con il consenso del contraente o utente. L'unica deroga ammessa è il rilascio dell'indirizzo e-mail da parte dell'interessato nel contesto di una vendita di beni o servizi analoghi. Ma nel caso specifico, questa eccezione non è applicabile, in quanto non era stato rilasciato il proprio indirizzo nell'ambito di un rapporto contrattuale pregresso non avendo alcuna conoscenza né del titolare né del trattamento.
Il link in fondo alla mail per disiscriversi non ha alcuna rilevanza
Dall'istruttoria è dunque emerso che nessuna e-mail poteva essere inviata al reclamante, così come agli altri destinatari, senza un idoneo consenso. Rispetto al link inserito in calce alla mail per disiscriversi, il Garante ha poi ricordato che non ha alcuna rilevanza poiché, prima ancora del suo contenuto e delle eventuali misure di contenimento del danno, è lo stesso invio dell'e-mail a essere illecito. Tenuto conto dell'ampia portata dei trattamenti e del fatto che l'azienda non ha mai dichiarato di aver interrotto la condotta limitandosi a cancellare i dati del reclamante, il Garante privacy ha imposto alla società il divieto di trattare per finalità promozionali tutti i dati inseriti nel data base oggetto di istruttoria per i quali non sia in grado di dimostrare l'acquisizione di un idoneo consenso. In conseguenza di tale divieto, ha poi ordinato alla società di provvedere alla cancellazione dei dati in questione, ad eccezione di quelli necessari ad adempiere ad un obbligo di legge o per la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
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A cura di Studio Legale Farmatutela
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