laurea abilitante
12 Ottobre 2024Il ministro dell'Università e della Ricerca ha dichiarato il suo impegno a promuovere il passaggio dal corso di laurea non abilitante al nuovo percorso didattico abilitante. Ecco i motivi

Gli studenti di farmacia attualmente iscritti al secondo, terzo, quarto e quinto anno dell’ordinamento non abilitante potrebbero passare al nuovo percorso didattico abilitante dal momento che la transizione della classe di laurea magistrale LM-13 da non abilitante ad abilitante, ha intersecato anche la revisione del piano di studi universitario con l’aggiornamento degli obiettivi formativi. Su questo passaggio il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini ha dichiarato il suo impegno a promuoverlo “con atti di propria competenza”. Il ministro Bernini ne ha parlato nel corso di un question time, segnalato dalla Fofi, in cui ha risposto all’interrogazione posta da Beatriz Colombo (FdI).
L’attuale normativa sulle lauree abilitanti (legge 8 novembre 2021, n. 163, art.1) dispone che per alcune lauree magistrali a ciclo unico, tra cui anche farmacia e farmacia industriale (classe LM-13), oltre a odontoiatria, veterinaria, psicologia, è previsto che l'esame finale abilita all'esercizio delle professioni, tra cui anche quella di farmacista. Il ministro ha ricordato che le attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale prevedono che “almeno 30 crediti formativi universitari siano acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio”.
Nello specifico della classe LM-13 il tirocinio è stato definito, di concerto con il Ministero della Salute, “come un percorso formativo a carattere professionalizzante finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività del farmacista nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. In particolare, si prevede “un periodo di sei mesi, anche non continuativi, di tirocinio professionale da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico e/o una farmacia ospedaliera o presso i servizi farmaceutici territoriali posti sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico. L'attività di tirocinio è svolta per non più di 40 ore a settimana, per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico, e corrisponde a 30 crediti formativi universitari”.
La transizione della classe di laurea magistrale LM-13 da non abilitante ad abilitante, “ha intersecato anche l'aggiornamento degli obiettivi formativi qualificanti” definiti con il decreto ministeriale n. 1147 del 10 ottobre 2022, il Mur si impegna a “promuovere, con atti di propria competenza, il passaggio per gli studenti attualmente iscritti al secondo, terzo, quarto e quinto anno dei corsi di laurea in farmacia e farmacia industriale del previgente ordinamento didattico non abilitante al nuovo percorso formativo abilitante” come indicato nell’articolo 5 del decreto interministeriale n. 651 del 2022. Per il passaggio è previsto che le attività di tirocinio professionale eventualmente già svolte possano essere riconosciute dalle università ai fini del completamento del tirocinio pratico-valutativo.
“La revisione del piano di studi universitario degli aspiranti farmacisti permetterà, di integrare le conoscenze e le competenze di base dei laureati con un percorso altamente professionalizzante, coerente con le nuove funzioni di questi professionisti, in tutti gli ambiti in cui operano, riducendo lo spazio tra la fine della loro formazione universitaria e l'accesso al mondo del lavoro". L’obiettivo conclude il ministro Bernini, e di consentire “a tali studenti, non appena ottenuto il titolo di laurea, di procedere all'iscrizione al relativo ordine professionale e allo svolgimento della professione”.
Fonte:
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-08;163
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