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21 Novembre 2024Sono cambiati i requisiti per ricevere il cosiddetto bonus di Natale previsto per i lavoratori dipendenti con un certo limite di reddito. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcuni chiarimenti e ha predisposto le nuove indicazioni per ottenerlo
L’Agenzia delle Entrate ha predisposto le nuove indicazioni per ottenere il “Bonus Natale”, l’indennità riservata ai lavoratori dipendenti che rientrano nei requisiti richiesti, prevista per quest’anno dal Decreto Omnibus. Una circolare dell’Agenzia dà infatti i chiarimenti sulle nuove regole che definiscono l’ampliamento della platea dei lavoratori che possono usufruire del credito maturato per effetto dell'erogazione del bonus di cui all'articolo 2-bis del D.L. 113/2023, cosiddetto “Bonus Natale”.
A seguito dei cambiamenti introdotti con una norma (Dl 167/2024) pubblicata in Gazzetta lo scorso 14 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha rinnovato il perimetro dell’agevolazione ampliandone la platea. L’indennità è riservata ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 28mila euro e, “ferme restando le condizioni di reddito e capienza fiscale (cioè la capacità di recuperare parte delle tasse pagate, ottenendo il massimo sconto possibile sull'IRPEF ndr.), i datori di lavoro potranno riconoscere il bonus ai lavoratori con almeno un figlio a carico a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi”. Il bonus non spetta se coniuge o convivente beneficiano della stessa indennità. La norma prevede per l'anno 2024 un'indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti con i suddetti requisiti.
L’Agenzia spiega che secondo la precedente versione della norma, una delle condizioni per accedere al beneficio era avere “sia il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, sia almeno un figlio fiscalmente a carico o, in alternativa, far parte di un nucleo familiare cosiddetto monogenitoriale”.
Con il nuovo decreto-legge, spiega l’AdE, “il requisito familiare si considera soddisfatto con la semplice presenza di un figlio a carico”. E per l’Agenzia, sono “fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo fino a 4mila euro al lordo degli oneri deducibili (i figli con più di 24 anni, invece, si considerano fiscalmente a carico se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro)”.
Questo chiarimento è funzionale all’impossibilità di cumulare il bonus: “Se entrambi i coniugi - chiarisce l’Agenzia - non legalmente ed effettivamente separati, o entrambi i conviventi, sono lavoratori dipendenti, nel rispetto degli altri requisiti, solo uno di essi avrà diritto al contributo”. Nella circolare dell’agenzia sono riportati alcuni esempi di possibili “combinazioni” familiari che chiariscono quando spetta o meno il bonus.
Per accedere al beneficio devono esserci gli altri due requisiti previsti, cioè “avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro e avere un’imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente”.
Per ottenere il bonus, il dipendente deve comunicare, tramite un’autocertificazione di “possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma e dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente, non sia beneficiario della stessa indennità”. I dipendenti che hanno già fatto richiesta al sostituto d’imposta non devono presentare una nuova autocertificazione, tranne nel caso in cui, nel rispetto delle nuove regole, sia necessario comunicare il codice fiscale del convivente, e dichiarare che quest’ultimo non sia beneficiario del bonus.
Il sostituto d’imposta, in genere il datore di lavoro, “riconoscerà il contributo insieme alla prossima tredicesima mensilità, generalmente in arrivo con la busta paga di dicembre; in ogni caso, il lavoratore che, pur avendo diritto al bonus, non dovesse riceverlo, potrà “recuperarlo” con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentare nel 2025”.
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