Login con

lavoro

20 Maggio 2025

Contratti a termine e periodo di prova in farmacia, novità dal Collegato Lavoro

Le farmacie possono ricorrere a contratti a termine con l’esigenza di inserire un periodo di prova. Ci sono novità introdotte con l’entrata in vigore della Legge n. 203/2024, comunemente chiamato Collegato Lavoro

di Redazione Farmacista33


Contratti a termine e periodo di prova in farmacia, novità dal Collegato Lavoro

Nei periodi di picchi di lavoro o per far fronte a sostituzioni, le farmacie possono ricorrere a contratti a termine con l’esigenza di inserire un periodo di prova per valutare le competenze e l’affidabilità del personale assunto. Ma come va gestito, oggi, il periodo di prova nei contratti a tempo determinato? A fare il punto è lo Studio Bacigalupo-Lucidi che aggiorna i titolari di farmacia sulle novità introdotte con l’entrata in vigore della Legge n. 203/2024, recante “Disposizioni in materia di lavoro”, più comunemente chiamato Collegato Lavoro con l’obiettivo di evitare errori formali che possono rendere esporre a contenziosi.

Definire la durata del periodo di prova

La durata del periodo di prova nei contratti a termine va determinata applicando il criterio previsto dalla legge 203/2024 e cioè “un giorno di effettiva prestazione, e quindi di prova, ogni 15 giorni di calendario, decorrenti dall’inizio del rapporto”.
La norma nazionale stabilisce soglie “inderogabili” che vanno da “minimo due giorni e massimo 15 per i contratti fino a sei mesi” a un “massimo 30 per quelli di durata compresa tra sei e 12 mesi”. Questi limiti, come indicato anche dalla circolare del ministero del Lavoro (n. 6/2025), “non possono essere superati neppure quando il contratto collettivo preveda durate superiori”.

E, anche se il CCNL farmacie private “stabilisce all’art. 8 periodi di prova più lunghi – addirittura 90 giorni per i farmacisti collaboratori” questi sono “evidentemente inapplicabili ai rapporti a termine. In questo ambito - commenta Giorgio Bacigalupo, consulente del lavoro dello Studio - prevale la durata più favorevole per il lavoratore, quindi la più breve”. Inoltre, in presenza di malattia, infortunio o congedi obbligatori, “la prova si sospende e riprende alla ripresa del servizio”.
 

Adottare criteri di minore estensione temporale

Il consiglio dello Studio è di “procedere con un doppio passaggio: applicare il criterio della norma nazionale (1 giorno ogni 15), verificare la presenza di una disciplina collettiva specifica, e adottare “quella che conduce alla minore estensione temporale, tenendo presente che in ogni caso, quando il rapporto si rinnovi per le stesse mansioni, non è ammesso un secondo periodo di prova”. Tenendo conto che il superamento delle soglie “esporrebbe, in definitiva, a facili contestazioni”.

La farmacia, sottolinea l'esperto, “contesto in cui i contratti a termine sono abbastanza frequenti, al pari dei casi di necessità di coperture temporanee o stagionali, deve dunque conformarsi a questa nuova disciplina del rapporto a termine senza, pertanto, poter invocare regole contrattuali ormai non più compatibili con la disciplina legale, che – come tale – è ovviamente vincolante”. Nel contratto bisogna “comunque indicare con chiarezza la durata pattuita, riferita a giorni di effettiva prestazione, da conteggiare escludendo assenze, malattia o ferie e naturalmente, non potrà essere invocata l’applicazione delle soglie più ampie previste nel CCNL”.

Fonte

https://www.piazzapitagora.it/2025/05/09/contratti-a-termine-in-farmacia-il-nuovo-calcolo-del-periodo-di-prova-tra-legge-e-ccnl/ 

TAG: CONTRATTI A TERMINE, CONTRATTO, FARMACIE

Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:

Seguici su Facebook! Seguici su Linkedin! Segui le nostre interviste su YouTube!

Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

10/07/2026

Il 6 luglio si è riaperto il confronto del tavolo negoziale per il rinnovo del Ccnl delle farmacie comunali e speciali. Un cambio di passo, dicono Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs ma sulle...

A cura di Redazione Farmacista33

07/07/2026

Conasfa richiama l'attenzione sulle condizioni di lavoro dei farmacisti non titolari e sulla crescente difficoltà delle farmacie a reperire professionisti. Retribuzioni, carichi di lavoro,...

A cura di Redazione Farmacista33

01/07/2026

Dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027 i titolari di farmacia associati a Federfarma potranno accedere a un Piano sanitario odontoiatrico realizzato con Fondazione Andi Salute e Fas. Previsti rimborsi...

A cura di Redazione Farmacista33

30/06/2026

I danni alle farmacie del lodigiano dovuti ai lunghi blackout del weekend scorso

A cura di Redazione Farmacista33

 
Resta aggiornato con noi!

La tua risorsa per news mediche, riferimenti clinici e formazione.

 Dichiaro di aver letto e accetto le condizioni di privacy

AZIENDE

Capelli splendenti con gli shampoo firmati Lafarmacia.

Capelli splendenti con gli shampoo firmati Lafarmacia.

A cura di Lafarmacia.

I Nas di Firenze hanno scoperto un sistema basato su ricette falsificate, ricettari e timbri rubati utilizzati per ottenere nelle farmacie medicinali, soprattutto oppioidi, per oltre 44mila euro....

A cura di Redazione Farmacista33

 
chiudi

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)

Top