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20 Maggio 2025Le farmacie possono ricorrere a contratti a termine con l’esigenza di inserire un periodo di prova. Ci sono novità introdotte con l’entrata in vigore della Legge n. 203/2024, comunemente chiamato Collegato Lavoro

Nei periodi di picchi di lavoro o per far fronte a sostituzioni, le farmacie possono ricorrere a contratti a termine con l’esigenza di inserire un periodo di prova per valutare le competenze e l’affidabilità del personale assunto. Ma come va gestito, oggi, il periodo di prova nei contratti a tempo determinato? A fare il punto è lo Studio Bacigalupo-Lucidi che aggiorna i titolari di farmacia sulle novità introdotte con l’entrata in vigore della Legge n. 203/2024, recante “Disposizioni in materia di lavoro”, più comunemente chiamato Collegato Lavoro con l’obiettivo di evitare errori formali che possono rendere esporre a contenziosi.
La durata del periodo di prova nei contratti a termine va determinata applicando il criterio previsto dalla legge 203/2024 e cioè “un giorno di effettiva prestazione, e quindi di prova, ogni 15 giorni di calendario, decorrenti dall’inizio del rapporto”.
La norma nazionale stabilisce soglie “inderogabili” che vanno da “minimo due giorni e massimo 15 per i contratti fino a sei mesi” a un “massimo 30 per quelli di durata compresa tra sei e 12 mesi”. Questi limiti, come indicato anche dalla circolare del ministero del Lavoro (n. 6/2025), “non possono essere superati neppure quando il contratto collettivo preveda durate superiori”.
E, anche se il CCNL farmacie private “stabilisce all’art. 8 periodi di prova più lunghi – addirittura 90 giorni per i farmacisti collaboratori” questi sono “evidentemente inapplicabili ai rapporti a termine. In questo ambito - commenta Giorgio Bacigalupo, consulente del lavoro dello Studio - prevale la durata più favorevole per il lavoratore, quindi la più breve”. Inoltre, in presenza di malattia, infortunio o congedi obbligatori, “la prova si sospende e riprende alla ripresa del servizio”.
Il consiglio dello Studio è di “procedere con un doppio passaggio: applicare il criterio della norma nazionale (1 giorno ogni 15), verificare la presenza di una disciplina collettiva specifica, e adottare “quella che conduce alla minore estensione temporale, tenendo presente che in ogni caso, quando il rapporto si rinnovi per le stesse mansioni, non è ammesso un secondo periodo di prova”. Tenendo conto che il superamento delle soglie “esporrebbe, in definitiva, a facili contestazioni”.
La farmacia, sottolinea l'esperto, “contesto in cui i contratti a termine sono abbastanza frequenti, al pari dei casi di necessità di coperture temporanee o stagionali, deve dunque conformarsi a questa nuova disciplina del rapporto a termine senza, pertanto, poter invocare regole contrattuali ormai non più compatibili con la disciplina legale, che – come tale – è ovviamente vincolante”. Nel contratto bisogna “comunque indicare con chiarezza la durata pattuita, riferita a giorni di effettiva prestazione, da conteggiare escludendo assenze, malattia o ferie e naturalmente, non potrà essere invocata l’applicazione delle soglie più ampie previste nel CCNL”.
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