contratto lavoro
30 Luglio 2025Con l’ordinanza n. 19622 del 16 luglio 2025, la Corte di Cassazione affronta il tema dei riflessi fiscali dell’impiego in farmacia di lavoratori irregolari

Per la Corte di Cassazione la presenza di un lavoratore irregolare può costituire, da sola, rappresenta un elemento sufficiente per giustificare l’accertamento fiscale analitico-induttivo. Anche un solo indizio, se grave e preciso, può far presumere l’esistenza di ricavi non dichiarati, salvo prova contraria da parte del contribuente. Una decisione che rafforza l’impatto fiscale delle irregolarità sul lavoro. Ecco il commento sulla posizione della Corte e delle ricadute sulle farmacie
Con l’ordinanza n. 19622 del 16 luglio 2025, la Corte di Cassazione affronta il tema dei riflessi fiscali dell’impiego in farmacia di lavoratori irregolari, in particolare con riferimento all’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa.
La vicenda trae origine da un controllo della Guardia di Finanza, che riscontrava la presenza in farmacia di una lavoratrice non regolarmente assunta, impegnata per almeno 25 giornate. Sulla base di tale rilievo, l’Agenzia delle Entrate notificava al titolare due distinti avvisi di accertamento: il primo relativo al recupero delle ritenute non versate, il secondo volto alla ricostruzione induttiva del reddito d’impresa per l’anno 2014.
Mentre il primo accertamento veniva confermato, il secondo – quello suscettibile di maggiore incidenza da un punto di vista economico – veniva annullato dalla Commissione tributaria provinciale (ora Corte di Giustizia Tributaria di primo grado), secondo cui la sola presenza di una lavoratrice in nero non costituiva un elemento sufficiente per fondare un accertamento analitico-induttivo. La sentenza di primo grado veniva confermata in appello (CTR).
Nel ricorso per Cassazione, l’Amministrazione ha contestato tale interpretazione, sostenendo che l’accertamento del lavoro irregolare rappresenta un indice grave, preciso e concordante, sufficiente per presumere l’esistenza di ricavi “in nero”, a meno che il contribuente non fornisca prova contraria. Un principio, questo, affermato da una solida giurisprudenza: anche la presenza di un solo elemento (come l’assunzione irregolare) può giustificare l’adozione del metodo analitico-induttivo previsto dall’art. art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. 600/1973 recante Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
La Suprema Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate, censurando la sentenza della CTR per avere erroneamente escluso la possibilità di fondare un accertamento fiscale su un unico elemento presuntivo, per quanto grave e preciso. La Corte ha osservato che:
“Gli elementi assunti a fonte di prova non devono essere necessariamente più di uno […] potendosi il convincimento del giudice fondare anche su di un solo elemento, purché grave e preciso”.
Pertanto, la presenza di un lavoratore non regolarizzato poteva legittimamente sorreggere l’accertamento fiscale, a condizione che il contribuente non fosse in grado di fornire una prova contraria idonea a superare la presunzione di ricavi non dichiarati.
L’impiego di personale irregolare non esaurisce pertanto i suoi effetti in ambito giuslavoristico, ma può attivare, come in questo caso, un accertamento fiscale sul presupposto dell’esistenza di redditi non contabilizzati.
Per approfondire, Cassazione Civile 16.07.2025 su www.dirittosanitario.net al seguente link:
https://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4256&areaid=13
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