Login con

contratto lavoro

30 Luglio 2025

Contratto irregolare in farmacia. Cassazione: sufficiente per giustificare l’accertamento fiscale

Con l’ordinanza n. 19622 del 16 luglio 2025, la Corte di Cassazione affronta il tema dei riflessi fiscali dell’impiego in farmacia di lavoratori irregolari

di Avv. Rodolfo Pacifico


Contratti irregolari in farmacia. Cassazione: sufficiente per giustificare l’accertamento fiscale

Per la Corte di Cassazione la presenza di un lavoratore irregolare può costituire, da sola, rappresenta un elemento sufficiente per giustificare l’accertamento fiscale analitico-induttivo. Anche un solo indizio, se grave e preciso, può far presumere l’esistenza di ricavi non dichiarati, salvo prova contraria da parte del contribuente. Una decisione che rafforza l’impatto fiscale delle irregolarità sul lavoro. Ecco il commento sulla posizione della Corte e delle ricadute sulle farmacie

Con l’ordinanza n. 19622 del 16 luglio 2025, la Corte di Cassazione affronta il tema dei riflessi fiscali dell’impiego in farmacia di lavoratori irregolari, in particolare con riferimento all’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa.

Assunzione irregolare e accertamento fiscale

La vicenda trae origine da un controllo della Guardia di Finanza, che riscontrava la presenza in farmacia di una lavoratrice non regolarmente assunta, impegnata per almeno 25 giornate. Sulla base di tale rilievo, l’Agenzia delle Entrate notificava al titolare due distinti avvisi di accertamento: il primo relativo al recupero delle ritenute non versate, il secondo volto alla ricostruzione induttiva del reddito d’impresa per l’anno 2014.

Mentre il primo accertamento veniva confermato, il secondo – quello suscettibile di maggiore incidenza da un punto di vista economico – veniva annullato dalla Commissione tributaria provinciale (ora Corte di Giustizia Tributaria di primo grado), secondo cui la sola presenza di una lavoratrice in nero non costituiva un elemento sufficiente per fondare un accertamento analitico-induttivo. La sentenza di primo grado veniva confermata in appello (CTR).

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

Nel ricorso per Cassazione, l’Amministrazione ha contestato tale interpretazione, sostenendo che l’accertamento del lavoro irregolare rappresenta un indice grave, preciso e concordante, sufficiente per presumere l’esistenza di ricavi “in nero”, a meno che il contribuente non fornisca prova contraria. Un principio, questo, affermato da una solida giurisprudenza: anche la presenza di un solo elemento (come l’assunzione irregolare) può giustificare l’adozione del metodo analitico-induttivo previsto dall’art. art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. 600/1973 recante Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate, censurando la sentenza della CTR per avere erroneamente escluso la possibilità di fondare un accertamento fiscale su un unico elemento presuntivo, per quanto grave e preciso. La Corte ha osservato che:

“Gli elementi assunti a fonte di prova non devono essere necessariamente più di uno […] potendosi il convincimento del giudice fondare anche su di un solo elemento, purché grave e preciso”.

Pertanto, la presenza di un lavoratore non regolarizzato poteva legittimamente sorreggere l’accertamento fiscale, a condizione che il contribuente non fosse in grado di fornire una prova contraria idonea a superare la presunzione di ricavi non dichiarati.

L’impiego di personale irregolare non esaurisce pertanto i suoi effetti in ambito giuslavoristico, ma può attivare, come in questo caso, un accertamento fiscale sul presupposto dell’esistenza di redditi non contabilizzati.

Per approfondire, Cassazione Civile 16.07.2025 su www.dirittosanitario.net al seguente link: 

https://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4256&areaid=13

TAG: CONTRATTI, LAVORO

Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:

Seguici su Facebook! Seguici su Linkedin! Segui le nostre interviste su YouTube!

Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

03/02/2026

Il Movimento nazionale liberi farmacisti critica l’introduzione dell’assistente di farmacia, ritenuta una scorciatoia per affrontare la carenza di professionisti e un rischio di progressivo...

A cura di Redazione Farmacista33

02/02/2026

In un'intervista a Farmacista33 Stefano Del Missier, direttore generale di Multiservizi Cinisello Balsamo (Farmacie comunali di Cinisello Balsamo) chiarisce perimetro operativo, formazione e...

A cura di Simona Zazzetta

30/01/2026

Intervista a Benedetta Mariani (Filcams Cgil) per un punto sui nodi ancora aperti del tavolo negoziale per il rinnovo del Ccnl dei farmacisti: salari adeguati, diritti e prospettive di carriera sono...

A cura di Simona Zazzetta

28/01/2026

Il contratto è scaduto nel 2024 e riguarda circa 1.500 addetti specializzati. La richiesta è che la Regione Friuli-Venezia Giulia assuma un ruolo attivo nel confronto con Federfarma, anche alla...

A cura di Redazione Farmacista33

 
Resta aggiornato con noi!

La tua risorsa per news mediche, riferimenti clinici e formazione.

 Dichiaro di aver letto e accetto le condizioni di privacy

AZIENDE

Il nuovo tool per calcolare l’impatto della Nuova Remunerazione

Il nuovo tool per calcolare l’impatto della Nuova Remunerazione

A cura di CGM Compugroup

L’Efsa ha fissato un livello provvisorio di assunzione sicura del Cbd come novel food pari ma sottolinea che i dati restano incompleti. Persistono incertezze su effetti epatici, endocrini,...

A cura di Simona Zazzetta

 
chiudi

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)

Top