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29 Ottobre 2025

Sciopero farmacisti. Indicazioni per le farmacie: servizi, personale e comunicazioni da garantire

Il 6 novembre, giorno dello sciopero di 24 ore dei farmacisti le farmacie, pur nel rispetto dell’astensione proclamata dai dipendenti per il rinnovo del CCNL, sono tenute ad assicurare il servizio farmaceutico essenziale secondo le normative vigenti

di Redazione Farmacista33


Sciopero farmacisti. Indicazioni per le farmacie: servizi e comunicazioni da garantire

In vista dello sciopero nazionale del personale dipendente delle farmacie per l’intera giornata del 6 novembre 2025, le farmacie dovranno garantire almeno un terzo dei farmacisti normalmente presenti in turno e assicurare almeno la metà delle prestazioni farmaceutiche abituali, oltre ad esporre l’avviso al pubblico entro il 1° novembre. Sono le indicazioni operative da seguire per garantire le prestazioni essenziali, in conformità alla legge 146/1990 e alle indicazioni della Commissione di garanzia scioperi, comunicate da Federfarma ai titolari di farmacia.

Servizi minimi e personale da garantire

Secondo quanto chiarito dalla Commissione, per assicurare l’equilibrio tra diritto alla salute e diritto di sciopero durante la giornata di sciopero dovranno essere comunque garantite le prestazioni indispensabili. Ciò significa assicurare mediamente il 50% delle prestazioni farmaceutiche normalmente erogate e la presenza in farmacia di una quota di personale pari a circa un terzo di quello abitualmente impiegato nel turno. Per quanto riguarda il servizio farmaceutico, la percentuale va calcolata con riferimento ai farmacisti effettivamente presenti in quel turno e non sull’intero organico. Nel caso in cui dal calcolo emerga un valore frazionario, l’arrotondamento va effettuato per eccesso se la parte decimale è superiore a 0,50 e per difetto negli altri casi.

Informazioni a dipendenti, Asl e utenza e possibili chiusure

I dipendenti non hanno il dovere di dichiarare in anticipo l’adesione allo sciopero. Tuttavia, il titolare — o, nel caso di società, il rappresentante legale o un delegato, anche tramite il direttore responsabile — può acquisire eventuali informazioni rilasciate liberamente dai dipendenti in merito alle intenzioni, esclusivamente per finalità organizzative legate alla garanzia del servizio.
Se la farmacia non riuscisse a garantire la presenza minima dei farmacisti e non potesse restare aperta, è obbligatorio inviare immediatamente comunicazione alla ASL territorialmente competente. Inoltre, la legge impone ai titolari di informare l’utenza con almeno cinque giorni di anticipo. L’avviso dovrà essere esposto in modo ben visibile entro il 1° novembre.

Dal punto di vista amministrativo, l’adesione allo sciopero comporta un’assenza giustificata ma non retribuita: la farmacia dovrà quindi effettuare la decurtazione corrispondente alle ore non lavorate.
Al termine della giornata, i titolari sono invitati a comunicare alla propria Associazione provinciale il numero dei dipendenti normalmente impiegati e quello di coloro che hanno aderito allo sciopero, suddivisi per livello di inquadramento, per consentire a Federfarma di monitorare l’astensione e verificare l’osservanza delle disposizioni.

TAG: CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO (CCNL), SCIOPERO DI LAVORATORI DIPENDENTI, FARMACIE, FARMACISTI

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