contratto di lavoro farmacisti
12 Aprile 2026Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs inviano una diffida a Federfarma per presunta condotta antisindacale in relazione alle indicazioni diffuse alle farmacie in vista dello sciopero nazionale del personale dipendente

Le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs promotrici dello sciopero del 13 aprile hanno ritenuto che alcune indicazioni fornite ai titolari di farmacia in vista della giornata di astensione dal lavoro dei dipendenti possano rappresentare “una condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge n. 300 del 1970” e per questo motivo hanno diffidato le aziende del settore a cessare immediatamente la eventuale condotta adottata. È quanto si apprende dai profili social delle OO.SS. che hanno reso pubblica la pec inviata a Federfarma.
Un aspetto contestato riguarda i servizi minimi. Le OO.SS. richiamano l’art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 affermando che “la determinazione delle prestazioni indispensabili in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali deve avvenire mediante accordo tra azienda e organizzazioni sindacali” e che “l’adozione unilaterale di regole da parte dell’azienda, senza il necessario confronto sindacale, viola il dovere generale di negoziazione imposto dalla legge e svuota di contenuto il diritto di sciopero”.
Sostengono inoltre che “nel settore delle farmacie private, in assenza di accordi specifici, l’unico riferimento vigente è la Deliberazione n. 03/169 del 17.12.2003 della Commissione di Garanzia, che individua come servizio minimo da garantire le farmacie di turno” e “ogni diversa regolamentazione unilaterale, ivi comprese le disposizioni che impongano percentuali di personale o soglie di prestazioni è priva di valore vincolante e rappresenta una forzatura non prevista dalla normativa”
L’atro profilo contestato riguarda la comunicazione preventiva dell’adesione allo sciopero. Nella diffida si legge infatti che “richiesta aziendale di comunicazione preventiva dell’adesione allo sciopero configura altresì, condotta antisindacale, in quanto viola il diritto di sciopero sancito dall’art. 40 Cost.”, poiché “l’adesione costituisce un atto individuale e riservato, e la comunicazione preventiva può essere richiesta solo nei casi espressamente previsti dalla legge o dagli accordi collettivi, che nel caso delle farmacie private non risultano esistenti”.
Per queste ragioni i sindacati hanno diffidato le aziende “a cessare immediatamente la eventuale condotta illegittima adottata”, riservandosi, “in difetto”, di “adire il tribunale competente per la repressione della condotta antisindacale”.
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