lavoro
06 Maggio 2026E' in vigore il decreto-legge n. 62/2026 che introduce il principio del salario giusto, incentivi per assunzioni e stabilizzazioni, misure per la conciliazione famiglia-lavoro e nuove regole sui rinnovi contrattuali nel settore privato.

Il “salario giusto” è il nuovo principio che entra nel quadro normativo del mondo del lavoro come trattamento economico complessivo previsto dai Ccnl delle organizzazioni più rappresentative, dei lavoratori e datoriali, e riferimento per garantire ai lavoratori un trattamento economico adeguato e, insieme, come condizione per l’accesso agli incentivi previsti dal nuovo decreto su occupazione e lavoro. Lo stabilisce il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale” pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2026 e in vigore dal 1° maggio (da cui il nome). Il decreto si articola in cinque Capi e 19 articoli, con un impianto che, come commentano diversi esperti del lavoro, punta a incentivare le assunzioni stabili nel settore privato, rafforzare le garanzie retributive e introdurre misure contro le nuove forme di sfruttamento legate alle piattaforme digitali.
Per favorire l’occupazione femminile stabile (art. 1), il decreto introduce un esonero contributivo del 100% per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice, elevato a 800 euro nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno. Il beneficio è riconosciuto fino a 24 mesi e, in alcuni casi, fino a 12 mesi. Il testo prevede inoltre che le assunzioni determinino un incremento occupazionale netto e stabilisce che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo della lavoratrice incentivata, o di un dipendente con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva nei sei mesi successivi all’assunzione, comporta “la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito”.
Per le assunzioni giovanili il decreto riconosce ai datori di lavoro privati (art. 2) un esonero del 100% dei contributi previdenziali per l’assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale under 35. L’incentivo arriva fino a 500 euro mensili per 24 mesi, elevato a 650 euro nelle aree della ZES (Zona Economica Speciale) unica,e in alcune regioni individuate dal provvedimento. La misura riguarda lavoratori che risultino privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi oppure da almeno 12 mesi se appartenenti a specifiche categorie di lavoratori svantaggiati.
Sempre sul fronte occupazionale, viene introdotto un incentivo dedicato alle imprese della ZES unica per il Mezzogiorno (art. 3) con fino a 10 dipendenti. In questo caso l’esonero contributivo totale, fino a 650 euro mensili per 24 mesi, è riconosciuto per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale over 35 disoccupato da almeno 24 mesi.
Il decreto prevede inoltre un incentivo per la trasformazione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato (art. 4). L’esonero contributivo, fino a 500 euro mensili per 24 mesi, riguarda le trasformazioni effettuate tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026 relative a contratti instaurati entro il 30 aprile 2026, di durata non superiore a 12 mesi, e riferiti a personale non dirigenziale under 35 mai occupato stabilmente in precedenza.
Sul fronte della conciliazione tra vita familiare e lavoro (art. 6), il provvedimento riconosce alle aziende in possesso delle certificazioni previste dal decreto legislativo n. 184/2025 un esonero contributivo “in misura non superiore all’1%” e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda. Le modalità operative saranno definite con successivo decreto attuativo.
Uno dei passaggi centrali del decreto riguarda il principio del salario giusto (art. 7). Il testo stabilisce infatti che “la contrattazione collettiva costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36 della Costituzione, lo strumento per la determinazione del salario giusto” e che il riferimento è il “trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Nel caso specifico delle farmacie private, il salario giusto è quello stabilito dal Ccnl per i dipendenti di farmacia privata, sottoscritto da Federfarma, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs. Il decreto stabilisce inoltre che l’accesso agli incentivi previsti dal provvedimento è consentito solo in presenza di un trattamento economico individuale non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo di riferimento.
Sempre in materia di salario giusto, il decreto prevede che le posizioni di lavoro pubblicate sulla piattaforma Siisl riportino il contratto collettivo applicato, il codice alfanumerico unico, la qualifica, il livello contrattuale e la retribuzione collegata alla mansione.
Sempre in materia di lavoro, il decreto interviene anche sui rinnovi contrattuali (art. 10). Il testo prevede che le parti definiscano, in sede di rinnovo, “le decorrenze degli incrementi retributivi, gli eventuali importi una tantum e gli strumenti di copertura economica” relativi al periodo tra scadenza del contratto e firma del rinnovo. Se il rinnovo non avviene entro 12 mesi dalla scadenza, le retribuzioni vengono adeguate “a titolo di anticipazione forfettaria” alla variazione dell’Ipca (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato) un indice di inflazione, “nella misura pari al 30% della stessa”, salvo diverse pattuizioni contrattuali.
Per i contratti già scaduti, le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2027 aspetto che interessa direttamente il comparto delle farmacie private, il cui Ccnl è già scaduto e con una trattativa per il rinnovo ancora in stallo.
Tra le novità operative figurano anche nuovi obblighi informativi per i datori di lavoro (art. 11). Nel cedolino paga dovrà essere indicato il contratto collettivo nazionale applicato, “identificato mediante il codice alfanumerico unico”. Lo stesso codice dovrà comparire nelle comunicazioni obbligatorie e nei flussi previdenziali e sarà utilizzato da Ministero del Lavoro, Inps, Ispettorato nazionale del lavoro e Cnel per monitorare l’effettiva applicazione dei contratti collettivi e individuare eventuali fenomeni di dumping contrattuale e retributivo.
Fonte:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/04/30/26G00082/SG
ph.cr. magnific
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