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25 Settembre 2020

Indennità Covid-19, Agenzia Entrate: non tassabile. Enpaf: non entra nel reddito


L'indennità assistenziale straordinaria Covid-19 erogata dall'Ente nazionale di previdenza ai propri iscritti una tantum, non è rilevante sotto il profilo fiscale perché non è riconducibile ad alcuna categoria di reddito

L'indennità assistenziale straordinaria Covid-19 che un Ente nazionale di previdenza ed assistenza eroga una tantum ai propri iscritti in caso di stato di bisogno derivante dal contagio certificato da Covid-19, non è rilevante sotto il profilo fiscale non essendo riconducibile ad alcuna categoria di reddito. Questo in sintesi la Risposta (n.395/2020) dell'Agenzia delle Entrate a un interpello sul trattamento fiscale applicabile a questo tipo di indennizzo straordinario che conferma per altro quanto la stessa Agenzia rispose all'Enpaf lo scorso 23 marzo sulla stessa materia.

Enpaf: misure straordinarie Covid-19 a sostegno dei farmacisti

A ricordarlo è l'Enpaf, che consultato da Farmacista33, ha commentato la posizione ribadita dall'Agenzia. Enpaf ha menzionato le misure straordinarie a sostegno della categoria per l'emergenza sanitaria da Covid-19, varate con la deliberazione n. 17/2020, "che coincidono con quelle oggetto dell'attuale interpello". L'Enpaf riconosce "un contributo di 11.000,00 euro in caso di decesso, a causa del Covid-19, del farmacista iscritto; un contributo pari a 200,00 euro a favore del farmacista iscritto per ogni giornata di ricovero presso struttura ospedaliera a seguito di positività al Covid-19 un contributo pari a 100,00 euro a favore del farmacista iscritto per ogni giornata di isolamento obbligatorio domiciliare o presso struttura dedicata disposto dall'autorità sanitaria in seguito di positività al Covid-19; un contributo di 400,00 euro a favore del titolare dell'esercizio in caso di chiusura temporanea della farmacia o della parafarmacia in conseguenza del contagio da Covid-19".

Agenzia: indennità non assume rilevanza fiscale

"Si tratta di misure che sono state adottate nell'ambito dell'art. 12 del Regolamento di assistenza dedicato alle calamità naturali - prosegue a spiegare l'Enpaf - la copertura della spesa è stata accertata nell'ambito dell'apposito "Fondo calamità naturali" delle Sezione Assistenza. Nella deliberazione n. 17/2020, il Consiglio di amministrazione ha già preso posizione sulla esenzione da tassazione dei vari contributi, riconoscendone la natura compensativa dei danni subiti. L'Enpaf aveva già sottoposto all'Agenzia delle Entrate un interpello sul trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate, a cui l'Agenzia delle Entrate in data 23 marzo 2012 aveva fornito risposte analoghe a quelle contenute nella Risposta n. 395/2020". "Tutti gli interventi previsti in caso di calamità naturali anche quelli di cui alla deliberazione n. 17/2020 - conclude l'Ente - prescindono dalla condizione economico-reddituale del richiedente e del suo nucleo naturale e, dunque, assumono una natura risarcitoria del danno subito (non necessariamente patrimoniale)". E in chiusura ricorda un passaggio della nota di risposta indirizzata dall'Agenzia delle Entrate all'Enpaf: "Non assumono rilevanza fiscale e non sono quindi tassabili le somme non inquadrabili in alcuna delle categorie di reddito sopra citate, né quelle percepite per risarcire una perdita patrimoniale".

(SZ)

TAG: FARMACISTI, AGENZIA DELLE ENTRATE, FARMACISTA, COVID-19, SARS-COV-2

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