Login con

Farmacisti

07 Ottobre 2020

Antitrust, luce verde su accordo Cef-Catena Farmaceutica per affitto ramo d’azienda


Per l'Antitrust l'affitto da parte del Cef del ramo d'azienda di un grossista non costituisce concentrazione: la durata del contratto è breve e prevede la possibilità di recesso anticipato

Non costituisce concentrazione l'operazione di affitto del ramo d'azienda di un grossista, da parte di Cef, per lo svolgimento dell'attività di distribuzione dei farmaci. È la conclusione dell'esame dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato pubblicato nel Bollettino.

Antitrust: non costituisce concentrazione

A essere sotto esame dell'Antitrust è l'operazione di affitto, da parte di Cef, del ramo d'azienda di Catena farmaceutica S.p.A. "società attiva nel commercio all'ingrosso di medicinali a uso umano e veterinario, prodotti dietetici, alimenti per l'infanzia, oltre a tutti i prodotti che soddisfano le richieste d'acquisto delle farmacie, dei presidi e delle strutture sanitarie". Il ramo di interessa è "costituito dal complesso di beni e rapporti giuridici strumentali allo svolgimento dell'attività di distribuzione dei farmaci esercitata presso l'immobile ubicato nel Comune di Lallio (BG)". L'accordo è l'affitto "pari a 12 mesi, senza che sia prevista alcuna clausola di rinnovo contrattuale; inoltre, entrambe le parti possono esercitare il recesso anticipato dal contratto". L'operazione, si legge nel Bollettino, "consiste nell'affitto di un ramo d'azienda che conferisce alla società affittuaria il controllo della gestione e delle risorse del ramo d'azienda oggetto di contratto d'affitto. Tale operazione, tuttavia, non costituisce una concentrazione in quanto la durata temporale del contratto d'affitto, pari a 12 mesi, risulta particolarmente breve ed è, inoltre, prevista la possibilità di recesso anticipato da parte di entrambe le società partecipanti all'operazione. Pertanto, l'operazione comunicata, non determinando una modifica duratura del controllo, non costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5 della legge n. 287/90".

TAG: FARMACISTI, LEGISLAZIONE ANTITRUST, DISTRIBUZIONE DEI FARMACI, GROSSISTI, AUTORITà ANTITRUST

Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:

Seguici su Facebook! Seguici su Linkedin! Segui le nostre interviste su YouTube!

Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

24/06/2026

Per il presidente di Federfarma la revisione del Prontuario farmaceutico nazionale è necessaria sia perché prevista dalla legge sia per adeguare l'elenco dei medicinali rimborsati alle nuove...

A cura di Redazione Farmacista33

24/06/2026

Il Tar Lazio valuterà nel merito il ricorso dell'Uap ontro gli atti regionali sulla farmacia dei servizi e sull'utilizzo di locali distaccati. Al centro la presunta disparità di trattamento tra...

A cura di Redazione Farmacista33

24/06/2026

Il sottosegretario Gemmato in un'interrogazione alla Camera e respinge il collegamento tra aumento della spesa convenzionata, riclassificazione di gliflozine e gliptine e nuova remunerazione....

A cura di Redazione Farmacista33

23/06/2026

Sostenibilità della spesa, accesso all'innovazione e libertà di scelta terapeutica al centro del dibattito sulla revisione del Prontuario farmaceutico nazionale. Sul tavolo l'ipotesi di nuovi...

A cura di Redazione Farmacista33

 
Resta aggiornato con noi!

La tua risorsa per news mediche, riferimenti clinici e formazione.

 Dichiaro di aver letto e accetto le condizioni di privacy

AZIENDE

Trattare piccoli incidenti, traumi e contusioni

Trattare piccoli incidenti, traumi e contusioni

A cura di PIC Solution

Inaugurato a Sansepolcro, sede di Aboca, il museo Luca Pacioli, umanista e matematico rinascimentale

A cura di Redazione Farmacista33

 
chiudi

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)

Top