Covid, nuove regole per quarantene e green pass rafforzato. Ecco cosa prevede il decreto
Approvato il decreto-legge che introduce le nuove misure anti-Covid-19 definite sulla scorta dei pareri del Cts
Nel Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021 è stato approvato il decreto-legge che introduce le nuove misure anti-Covid-19 definite sulla scorta dei pareri del Cts: stop alla quarantena azzerata ai vaccinati da meno di quattro mesi e a quelli con dose booster, prezzi calmierati per le mascherine Ffp2, ampliamento obblighi del super Green pass dal 10 gennaio. Eccole nel dettaglio in una nota del Governo.
Green Pass rafforzato: ampliati gli obblighi
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l'uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività: alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all'aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto; centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all'aperto. Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Quarantene, le nuove scadenze per chi è vaccinato
Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all'ultima esposizione al caso. Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza sopradescritta consegua all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all'Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
Capienze per impianti sciistici
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all'aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.
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A cura di Redazione Farmacista33
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