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22 Aprile 2025Il nuovo Codice della Strada è stato rinviato alla Corte Costituzionale per questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Pordenone. Intanto, una circolare congiunta dei Ministeri chiarisce le modalità di accertamento e sottolinea l’importanza di distinguere tra uso terapeutico e abuso di sostanze
Il nuovo codice della stradaè stato rinviato alla Corte Costituzionale chiamata a esprimersi sulla questione di legittimità costituzionale. A sollevarla sono stati i giudici del tribunale di Pordenone, con particolare riferimento all’Art. 187, cioè quello che norma la “Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti”, intervenuti sul caso di una donna che dopo aver causato un incidente stradale e risultata positiva al test per gli oppiacei, oggi rischia una sanzione penale. La donna aveva però riferito ai sanitari di aver assunto nelle 24/72 ore alcune gocce di un ansiolitico e un altro farmaco contenente codeina.
L'episodio riguarda una donna che il 24 di dicembre era rimasta coinvolta un incidente stradale: ricoverata in ospedale, dagli esami delle urine era risultata positiva agli oppiacei. La donna aveva dichiarato ai sanitari di aver assunto solo un ansiolitico e un farmaco a base di codeina nelle 24/72 ore precedenti. Secondo la nuova formulazione dell’articolo 187 del codice stradale, che prima era titolato “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti” mentre ora sono stati eliminati i riferimenti allo “stato di alterazione psico-fisica”, rischia un decreto di condanna penale. È previsto infatti che “a chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi a un anno”.
l pubblico ministero Enrico Pezzi che ha chiesto un decreto di condanna ha però evidenziato che si poteva "escludere ragionevolmente che la signora si fosse posta alla guida in uno stato di alterazione psico-fisica", considerato il tempo trascorso dall'assunzione delle sostanze. Quindi su sollecitazione della stessa Procura, il Tribunale di Pordenone ha deciso di sollevare questione di legittimità costituzionale: secondo i giudici nella modifica legislativa ci sono vari profili di incostituzionalità.
“Secondo il tribunale – spiega all’Adnkronos l’avvocato Guido Stampanoni Bassi, “sembra ‘manifestamente irragionevole e iniquo ritenere necessaria e sufficiente, ai fini della penale responsabilità, la mera positività del soggetto ad una determinata sostanza stupefacente, senza effettuare alcuna indagine sugli effetti di tale dato sulla capacità di guida’.
In questo modo, si sanzionerebbe penalmente anche chi, pur avendo assunto sostanze, non manifesti alcuna alterazione psico-fisica e non costituisca un pericolo per la sicurezza stradale.
Tra i profili critici evidenziati dal Tribunale spiega ancora l’avvocato, emerge la violazione del principio di "offensività", ossia il requisito che una condotta debba creare un pericolo concreto per essere punibile penalmente.
L'avvocato fa notare che secondo il Tribunale, con l'attuale formulazione della norma, "non sono state fornite ai cittadini chiare indicazioni su come distinguere ciò che è lecito da ciò che è illecito", esponendo chiunque assuma sostanze stupefacenti o psicotrope, anche per ragioni terapeutiche, a "uno stato di obiettiva e insuperabile incertezza" circa la rilevanza penale della propria condotta di guida, mentre in passato il giudice doveva verificare l'effettivo stato di alterazione psico-fisica per poter procedere penalmente, “ora la sola positività è sufficiente a integrare il reato”.
La vicenda giudiziaria va di pari passo con le nuove indicazioni fornite dal ministero degli Interni e dal Ministero della Salute all’inizio di aprile in una circolare congiunta (n. 11280 del 11/04/2025). I ministeri specificano che la “nuova norma punisce la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere da un effettivo stato di alterazione psicofisica”. Infatti, “l’elemento caratterizzante la nuova fattispecie, contenuto nella locuzione “dopo aver assunto”, è costituito dallo stretto collegamento tra l’assunzione della sostanza e la guida del veicolo”. Quindi per accertare il reato vanno eseguite analisi strumentali che siano capaci di “circoscrivere l’assunzione in un periodo temporale definito”. In altri termini, va provato che “la sostanza stupefacente o psicotropa sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida. A tal fine, la presenza dei principi attivi delle sostanze stupefacenti o psicotrope deve essere determinata esclusivamente attraverso analisi di campioni ematici o di fluido del cavo orale del conducente, le uniche matrici biologiche nelle quali la presenza di molecole o metaboliti attivi costituisce indice di una persistente attività della sostanza, in grado di influire negativamente sulla guida (Nel sangue e nella saliva, infatti, la maggior parte delle sostanze stupefacenti è rilevabile solo per alcune ore, a seconda dell’emivita della singola sostanza. In tale periodo, le sostanze rinvenute sono ancora in grado di esercitare il loro effetto)”.
Secondo il codice “la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e/o loro metaboliti nelle urine non può essere indicativa di una intossicazione in atto, ma sostanzialmente può rappresentare il “presupposto” per il ritiro della patente.
Negli Allegati della circolare che entrano nel merito delle modalità di esecuzione dei test, si fa riferimento all’assunzione per uso terapeutico di farmaci e all’importanza di acquisire le prescrizioni mediche: “È importante indicare i farmaci eventualmente dichiarati dal soggetto o riportati nella certificazione medica eventualmente esibita ed acquisita dagli organi accertatori attestante una terapia farmacologica; l’indicazione potrà essere utile per consentire una più completa valutazione e interpretazione dei risultati degli accertamenti tossicologici di secondo livello” precisa la circolare.
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