farmacie
09 Settembre 2025La Corte dei conti certifica positivamente (con osservazioni e raccomandazioni) l’ipotesi di Accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private
La nuova convenzione delle farmacie definita nell’Ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per le farmacie che è stata approvata dalla Conferenza Stato-Regioni il 6 marzo 2025, ha ricevuto la certificazione positiva della Corte dei Conti che ha espresso alcune osservazioni e raccomandazioni. Il commento della Corte è stato reso con la delibera N. 10/2025 in cui analizza e valuta i passaggi del testo.
La prima valutazione che emerge dal documento della Corte è il riconoscimento che il nuovo ACN recepisce le innovazioni legislative degli ultimi anni, tra cui la “farmacia dei servizi”, nonché i chiarimenti in materia di dispensazione, per conto delle strutture sanitarie, dei farmaci e di distribuzione diretta a cui fa cenno in un capitolo dedicato.
I chiarimenti e le novità della Convenzione
La vecchia convenzione del 1998, ricorda la Corte “era stata, infatti, concepita in un sistema che vedeva la farmacia come l’unico soggetto deputato all’erogazione dei farmaci sul territorio”.
Dal dlgs n.153 in poi sono stati invece definiti “nuovi compiti e funzioni assistenziali delle farmacie, tra i quali l’erogazione di servizi di primo e di secondo livello”. In particolare, le farmacie, attraverso i servizi di primo livello, partecipano a programmi di educazione sanitaria e campagne di prevenzione rivolte alla popolazione e ai gruppi a rischio, anche con formazione specifica dei farmacisti. I servizi di secondo livello, invece, sono destinati ai singoli assistiti e prevedono prestazioni in linea con linee guida e PDTA, su prescrizione medica, con possibile supporto infermieristico e dotazione di defibrillatori semiautomatici.
“In questa nuova prospettiva, quindi, l’attività delle farmacie non è più ristretta alla distribuzione di farmaci o di prodotti sanitari, ma si estende alla prestazione di servizi nell’ambito del SSN, regolati per la prima volta nell’ambito del presente ACN”.
La Corte richiama anche l’Atto di indirizzo che, aggiornato nel 2024, ridefinisce il ruolo delle farmacie, che non sono più solo dispensatrici di farmaci e dispositivi, ma “primo punto di contatto del cittadino con il SSN”, anche per prevenzione, patologie croniche e presa in carico dei pazienti.
La Corte tocca anche gli aspetti economici. In particolare, per la remunerazione di tali servizi, sottolinea il percorso che ha portato alla scelta negoziale dell’Acn di demandare l'accertamento dei singoli limiti di spesa a livello decentrato, nell’ambito di Accordi integrativi regionali. Pertanto, “l’accordo all’esame provvede, quindi, soltanto alla regolamentazione dei nuovi servizi, lasciando alle singole regioni la certificazione del risparmio di spesa che essi generano”.
Richiama le modifiche apportate alla gestione dell’acconto con cui si procede all’erogazione, sotto forma di anticipazione, di quanto dovuto alla farmacia con percentuali diverse per quelle sussidiate. Modifica che, precisa la Corte “secondo quanto riportato nella relazione tecnica, questa modifica, rispetto alla situazione in essere, non comporta alcun onere aggiuntivo ed anzi determinerà una riduzione delle risorse annualmente anticipato”.
Sempre sul piano economico, la Corte sottolinea come la nuova disciplina della distinta contabile elettronica rappresenti un passaggio verso una gestione più efficiente e trasparente, destinata a ridurre i costi amministrativi e a semplificare i flussi di rendicontazione, con la ricetta cartacea mantenuta solo in via residuale.
La Corte richiama inoltre l’integrazione delle regole sulla distribuzione per conto e sulla distribuzione diretta, che trovano nell’ACN una cornice più razionale e coerente con i principi di contenimento della spesa. In questo quadro, la sostenibilità economica dei nuovi servizi viene affidata agli Accordi regionali, cui spetta la certificazione dei risparmi generati, con l’invito a vigilare affinché non si determinino difformità e squilibri tra i diversi territori.
Altro aspetto evidenziato dalla Corte è la dotazione minima di personale delle farmacie. L’ipotesi di Accordo introduce infatti prescrizioni volte a garantire una presenza adeguata di farmacisti in relazione al volume di attività, in modo da assicurare la qualità dei servizi erogati e una maggiore tutela degli assistiti. Si tratta di un passaggio che la Corte legge come elemento di rafforzamento del ruolo professionale, in linea con l’ampliamento delle funzioni assistenziali riconosciute alle farmacie.
Sulla base di queste considerazioni, tra le altre la Corta “ritiene di poter procedere con una certificazione positiva dell’accordo in questione” e “con alcune osservazioni e raccomandazioni intese ad una responsabilizzazione” delle singole Regioni e dei Tavoli tecnici. Invita, in particolare, a garantire l’omogeneità delle modalità applicative su tutto il territorio nazionale ed a vigilare sul coordinamento tra Stato e Regioni, per evitare difformità nella concreta attuazione dei servizi. Raccomanda inoltre un attento monitoraggio dei profili finanziari legati alla nuova disciplina della remunerazione, così da mantenere l’equilibrio tra sostenibilità economica e qualità dell’assistenza.
Fonte
https://www.corteconti.it/HOME/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=9959e1bb-cf58-4bff-ab85-cad8d0a7ce0d
https://www.corteconti.it/Download?id=e5997546-9d18-4722-a7d9-b56b6d5c7ddb
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