farmacia dei servizi
14 Marzo 2025La Fofi ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla “refertazione” da parte del farmacisti dei test diagnostici in farmacia e le principali novità introdotte dall'Accordo collettivo nazionale (Acn)
La consegna del “referto o attestato di esito” da parte del farmacista dopo l’esecuzione del test eseguito in farmacia va intesa necessariamente in linea con la normativa vigente e pertanto quello che verrà consegnato all’assistito è un “attestato di esito”, in forma scritta su carta intesta della farmacia. La firma del farmacista è prevista ai fini della “riferibilità della prestazione al farmacista che l’ha eseguita e alla farmacia che l’ha erogata, in modo da garantire un’assunzione di responsabilità sul rispetto delle procedure seguite e degli standard di qualità nell’esecuzione del test stesso”. La precisazione è stata fornita dalla Federazione degli ordini dei farmacisti che in una circolare commenta le principali novità introdotte nell’Accordo collettivo nazionale (Acn) per la disciplina dei rapporti con le farmacie su cui lo scorso 6 marzo anche la Conferenza Stato Regioni ha dato l’ok. La precisazione della Fofi in inserisce in un ampio dibattito, a tratti acceso, sul perimetro di attività del farmacista e della farmacia, ma il commento è esteso a tutto il testo dell’Acn, allegati inclusi. Ecco le novità previste.
L'Accordo introduce novità sul ritiro dei medicinali da parte dei cittadini, specificando che con la ricetta dematerializzata il ritiro è libero su tutto il territorio nazionale, mentre con la ricetta cartacea è limitato alla regione di residenza, salvo accordi tra regioni confinanti. Tra gli obiettivi da realizzare l’utilizzo del dossier farmaceutico e la Dpc dei farmaci a distribuzione diretta con modalità disciplinate nell’ambito degli Accordi Integrativi Regionali. I farmaci oggetto di Dpc sono “esclusivamente quelli del regime di classificazione A-PHT” come indicato dalla legge Bilancio 2024. L’Accordo, inoltre, individua i parametri indicatori di disagio al fine della determinazione della indennità di residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali.
Ampio capitolo del commento è dedicato alla Farmacia dei servizi, ambito in cui sono “esplicitamente” previste diverse prestazioni e agli “standard uniformi fissati su tutto il territorio nazionale, volti ad assicurare la massima qualità delle prestazioni sanitarie rese ai cittadini”. L’articolo 20 riguarda le somministrazioni di vaccini le prestazioni analitiche, i test diagnostici, la telemedicina e l’utilizzo di dispositivi strumentali e i requisiti minimi sono contenuti nell’Allegato 4 e includono: attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione alla specificità delle prestazioni da erogare (lettino, sedia/poltrona, chaise longue ecc…); dotazione minima per la gestione dell’emergenza; presenza di servizi igienici; un’area dedicata di cinque metri quadri. In assenza di queste condizioni, la farmacia può effettuare le prestazioni “al di fuori degli orari ordinari di apertura” oppure in aree locali o strutture esterne previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’amministrazione sanitaria. La remunerazione delle prestazioni verrà definito dall’Accordo integrativo regionale considerando le tariffe del Nomenclatore della specialistica ambulatoriale, le specificità delle farmacie rurali sussidiate e eventuali ulteriori criteri regionali. Nell’Accordo regionale (art. 21) verranno definiti anche i requisiti per l’erogazione di prestazioni professionali effettuate da infermieri e fisioterapisti abilitati e iscritti all’ordine di riferimento.
Previsti anche "ulteriori servizi" che le Regioni possono promuovere in linea con i Piani sociosanitari regionali che includono il supporto all'assistenza domiciliare integrata, come la consegna di farmaci e dispositivi medici a casa, la preparazione di miscele per la nutrizione artificiale e la dispensazione di medicinali antidolorifici. Comprendono anche il monitoraggio delle terapie farmacologiche, l'adesione alla terapia, il rilevamento dei consumi di farmaci non concessi dal SSN per fini di farmacovigilanza, la partecipazione a screening e alla presa in carico dei cittadini, l'accesso personalizzato ai farmaci e la fornitura di strumenti per la televisita. I criteri di remunerazione e l'eventuale introduzione di altri servizi sono definiti a livello regionale.
Nell’Allegato 3 dell’Acn sono raccolte le linee guida per l’esecuzione in farmacia delle attività vaccinali, dei test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare e/o del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, delle prestazioni analitiche diagnostiche e di telemedicina effettuate mediante utilizzo di dispositivi strumentali. I vaccini possono essere somministrati solo da farmacisti abilitati, in un’area della farmacia dedicata e separata dagli spazi in cui vengono dispensati i farmaci.
Per i test diagnostici vanno usati solo i test conformi alla normativa di riferimento e adottando adeguate misure di sicurezza a tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, con particolare attenzione alle procedure di sanificazione degli ambienti e all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale.
Nello specifico dell’esecuzione dei test diagnostici (art. 3) è previsto che il farmacista, dopo l’esecuzione del test, consegni al paziente “referto o attestato di esito scritto all’assistito, anche in formato digitale, debitamente firmato su carta intestata della farmacia”. Questo passaggio, precisa la Fofi, “deve necessariamente essere letta in linea con il quadro normativo vigente. Quindi, la predetta previsione va intesa nel senso che il farmacista, una volta effettuato il test, consegna al paziente il relativo “attestato di esito”, in forma scritta su carta intesta della farmacia. La firma apposta è finalizzata ad assicurare la riferibilità della prestazione al farmacista che l’ha eseguita e alla farmacia che l’ha erogata, in modo da garantire un’assunzione di responsabilità sul rispetto delle procedure seguite e degli standard di qualità nell’esecuzione del test stesso”.
Per le attività di telecardiologia (ECG, Holter pressorio e Holter cardiaco) l’Allegato rinvia alle “Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina” per standard e requisiti di funzionalità. Per l’esecuzione delle attività di telemedicina le farmacie devono acquisire il consenso informato del paziente, gestire e refertare regolarmente la prestazione sanitaria erogata in modalità telematica, utilizzando apparecchiature certificate e con calibrazione in corso di validità.
La Fofi sta lavorando alla predisposizione in materia di responsabilità professionali, di procedure per la corretta esecuzione dei test ematico capillari e dei servizi di telemedicina (ECG, holter cardiaco e pressorio), e di appositi corsi formativi al fine di fornire ai farmacisti le necessarie competenze culturali per l’erogazione delle predette prestazioni professionali.
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