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02 Dicembre 2025

Testo unico farmaceutico. Dalla pianta organica ai servizi: criteri e direttrici per rafforzare le farmacie

Il Testo unico della legislazione farmaceutica definisce criteri e direttrici per il riordino del settore: dalla revisione della pianta organica alla digitalizzazione dei processi, fino al rafforzamento del ruolo delle farmacie come presidi sanitari di prossimità, in linea con i modelli territoriali e la farmacia dei servizi

di Simona Zazzetta


Testo unico farmaceutico. Dalla pianta organica ai servizi: criteri e direttrici per rafforzare le farmacie

Il Testo unico della legislazione farmaceutica ha superato il vaglio della Ragioneria Generale dello Stato che, come anticipato dal Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato al Forum Risk Management di Arezzo, lo ha bollinato e ora lo schema del disegno di legge, costituito da 4 articoli, si appresta all’esame del Parlamento e della Conferenza unificata.

Il testo stabilisce, nei primi due articoli, che il Governo viene delegato ad adottare entro il 31 dicembre 2026 uno o più decreti legislativi per riordinare, revisionare e razionalizzare le disposizioni che regolano il settore farmaceutico, mediante testi unici il cui obiettivo, come precisa la Relazione illustrativa, è “assicurare un accesso al farmaco più equo e tempestivo, un monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica più efficiente e un rafforzamento del ruolo delle farmacie territoriali quali presidi sanitari di prossimità”.
Tra i principi generali anche la “organizzazione sistematica delle norme per settori omogenei” con modifiche e integrazioni per “assicurare la coerenza giuridica, logica e sistematica” della normativa del settore anche con l’abrogazione “delle disposizioni incompatibili o non più attuali”.

Criteri specifici e ambiti di intervento

È nell’articolo 3 che vengono definiti i criteri direttivi specifici di cui il Governo dovrà tenere conto. Nello specifico, rivedere la disciplina di distribuzione dei medicinali, puntando anche a rafforzare la capacità produttiva interna per garantire ai pazienti con patologie rare, croniche o invalidanti un accesso più equo, continuo e personalizzato ai farmaci di cui hanno bisogno, compresi i galenici.
Va, inoltre, previsto l’adeguamento o la revisione dei tetti della spesa farmaceutica e dei meccanismi di payback.
Tra i criteri direttivi anche l’implementazione di sistemi informativi nazionali e regionali integrando i dati di prescrizione, dispensazione, prezzi, consumi e stock farmaceutici in tempo reale del Sistema tessera sanitaria e favorendo l’interoperabilità, attraverso l’Infrastruttura nazionale di interoperabilità, tra i sistemi di prescrizione e dispensazione dei farmaci, il Fascicolo Sanitario Elettronico e l’Ecosistema dei dati sanitari per il Dossier Farmaceutico. Altro aspetto rilevante è il potenziamento dei processi di prescrizione e dispensazione digitalizzati attraverso la dematerializzazione delle ricette per “ridurre gli adempimenti burocratici”. 

Farmacie: criteri direttivi per rafforzamento del ruolo 

Il testo entra nel dettaglio anche dei criteri direttivi per il rafforzamento il ruolo delle farmacie territoriali, uno degli obiettivi dell’intervento normativo, “quali presidi sanitari di prossimità” e in coerenza con quanto previsto dal Pnrr. In primo luogo, va favorita “l’integrazione attiva con la rete assistenziale territoriale, anche disciplinando l’esecuzione delle attività di televisita e telemonitoraggio per la presa in carico attiva dei pazienti e il miglioramento dell’accessibilità e della continuità delle cure, semplificando e razionalizzando i procedimenti di verifica dell’attività svolta, nonché favorendo la collaborazione tra professionisti sanitari e le attività di educazione sanitaria e di prevenzione delle principali patologie”. Una seconda direttrice è promuovere “l’accessibilità, l’appropriatezza e la sostenibilità economico-finanziaria dei servizi offerti dalle farmacie sia in regime privatistico sia in regime SSN, in coerenza con i Piani Sociosanitari Regionali”. 
Terzo aspetto è la pianificazione territoriale delle sedi farmaceutiche la cui disciplina va razionalizzata “in coerenza con le esigenze assistenziali delle comunità locali” in particolare nelle aree interne mantenendo inalterato i criteri della pianta organica.
Su questo aspetto l’intento del legislatore è di mettere “in luce l'importanza delle farmacie come punti di riferimento sanitari vicini alla comunità” pertanto la pianificazione territoriale “diventa uno strumento integrato nella rete dell’assistenza territoriale, capace di adattare in modo più flessibile e dinamico la presenza delle farmacie sul territorio, in linea con i Piani Socio-Sanitari Regionali e con l’evoluzione del modello di farmacia dei servizi. L’obiettivo è “superare la rigidità attuale legata alla pianta organica, mantenendo comunque la sua funzione di garantire un equilibrio tra offerta e domanda”, rafforzando l’integrazione con la programmazione sanitaria locale e considerando “le specificità demografiche, epidemiologiche e geografiche delle diverse aree del Paese”.

Questo permetterà di “promuovere una maggiore equità nell’accesso ai servizi farmaceutici” e di sostenere apertura e permanenza delle farmacie nei contesti marginali tramite strumenti più adeguati, coerenti con “il principio di prossimità e con il potenziamento dell’assistenza territoriale previsto dalla recente riforma sanitaria”.
In questa prospettiva, “la pianificazione territoriale diventa un elemento chiave per garantire una presenza attiva e qualificata delle farmacie nel sistema delle cure primarie”, contribuendo alla gestione dei pazienti, alla continuità assistenziale e alla sostenibilità complessiva del servizio, sia convenzionato sia privatistico.

Aspetti finanziari: coperture vanno garantite da stanziamenti ad hoc

L’impatto finanziario delle misure per il rafforzamento del ruolo delle farmacie territoriali quali presidi sanitari di prossimità, chiarisce infine la Relazione tecnica, “dipende da variabili non predeterminabili ex ante, quali le modalità attuative definite a livello normativo e contrattuale, il grado di coinvolgimento delle singole farmacie, le differenze organizzative e di fabbisogno assistenziale sul territorio, nonché l’evoluzione dei rapporti convenzionali con il Servizio sanitario nazionale”.
Per questo obiettivo, come per tutti i decreti legislativi di attuazione della delega, l'articolo 4 del Ddl chiarisce che si provvederà alla quantificazione delle risorse necessarie al momento dell’adozione dei singoli decreti legislativi e qualora da questi derivino “nuovi o maggiori oneri” i medesimi decreti “saranno emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie”.

TAG: FARMACIE, TESTO UNICO DELLA LEGISLAZIONE FARMACEUTICA

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