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Manovra 2026

22 Dicembre 2025

Manovra 2026 in Senato. Tutte le novità su farmacia dei servizi, riclassificazione Pht, misure su lavoro e congedi familiari

Il disegno di legge di Bilancio 2026 è all’esame dell’Aula del Senato e contiene numerose misure di interesse per farmacie e farmacisti, dal rafforzamento strutturale della farmacia dei servizi agli interventi sulla spesa e sulla distribuzione dei farmaci, fino alla digitalizzazione dell’assistenza

di Simona Zazzetta


Manovra 2026. Tutte le novità su farmacia dei servizi, riclassificazione Pht, misure su lavoro e congedi familiari

Il disegno di legge di Bilancio 2026 ha concluso l’esame in Commissione Bilancio del Senato ed è approdato all’Aula di Palazzo Madama per la discussione e il voto, con un testo ormai definito nei suoi elementi principali e pronto per il confronto finale dell’assemblea. Il provvedimento introduce e consolida misure di interesse diretto per la categoria delle farmacie e dei farmacisti, in particolare per il rafforzamento strutturale della farmacia dei servizi, per l’assetto della distribuzione dei farmaci e per la governance della spesa farmaceutica, accanto a interventi di digitalizzazione che incidono sull’erogazione dell’assistenza.

La Manovra 2026 contiene inoltre disposizioni che incidono direttamente su lavoro, reddito e conciliazione tra vita professionale e familiare, con misure rivolte in particolare alle lavoratrici madri, agli incentivi all’occupazione e al rafforzamento dei congedi parentali, temi rilevanti anche per il settore farmaceutico in termini di organizzazione del lavoro e sostenibilità occupazionale.

Il testo è in discussione a Palazzo Madama per il voto del Senato e, una volta approvato, passerà alla Camera dei deputati per la seconda lettura. L’obiettivo resta l’approvazione definitiva entro il 31 dicembre. 
Di seguito, l’analisi degli articoli di maggiore interesse per i farmacisti.

Farmacia dei servizi: attese le linee guida sui requisiti 

Nell’articolo 68 (Farmacia dei servizi) la Manovra sancisce il passaggio strutturale della farmacia dei servizi dalla sperimentazione all’integrazione stabile nel Servizio sanitario nazionale.
Le farmacie pubbliche e private convenzionate “sono riconosciute come strutture erogatrici di prestazioni sanitarie e sociosanitarie”, ai sensi del DPCM 12 gennaio 2017, operando anche in sinergia con gli altri professionisti sanitari.

Per l’accreditamento di “ulteriori prestazioni assistenziali” il Ministero della Salute adotterà linee guida “al fine di definire i requisiti per lo svolgimento delle predette prestazioni, in particolare con riferimento ai requisiti delle farmacie che operano in contesti decentrati, di disagio e di ruralità”.

Per sostenere questo nuovo assetto vengono vincolati 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, nell’ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard, la remunerazione dei servizi sarà definita a livello regionale tramite gli Accordi Integrativi Regionali, entro il tetto complessivo delle risorse disponibili. Regioni e Province autonome sono tenute a rendicontare annualmente al Ministero della Salute l’utilizzo delle risorse e i volumi di attività erogati.

È inoltre demandata a un decreto ministeriale la disciplina delle modifiche alle procedure di prescrizione medica dematerializzata e delle modalità di erogazione e rimborso, fermo restando l’impianto dell’assistenza farmaceutica già operativa.

Farmaci innovativi: accesso al Fondo

L’articolo 73 (Ripartizione del Fondo farmaci innovativi) interviene sul Fondo per i farmaci innovativi, modificando la platea dei soggetti che possono accedervi.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, anche le Regioni e Province autonome a statuto speciale – che finanziano autonomamente la spesa sanitaria corrente – possono accedere alle risorse del Fondo.

La misura mira a garantire una maggiore equità territoriale nell’accesso ai farmaci innovativi e a superare le precedenti esclusioni legate ai regimi di autonomia finanziaria, con effetti rilevanti sulla programmazione regionale della spesa farmaceutica.

Prontuario terapeutico nazionale: revisione annuale

Con l’articolo 76 (Revisione annuale del prontuario) viene introdotto l’obbligo per AIFA di procedere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla revisione e all’aggiornamento del Prontuario Terapeutico Nazionale (PTN).

La revisione è finalizzata alla razionalizzazione della spesa farmaceutica pubblica e si basa su criteri puntuali di efficacia clinica, sicurezza, appropriatezza d’uso, accessibilità, rapporto costo-beneficio per il SSN.

In esito alla valutazione, AIFA individua i medicinali da includere, mantenere, riclassificare o escludere dal Prontuario, nonché quelli per i quali procedere alla rinegoziazione delle condizioni di prezzo e di rimborso anche in ragione dell’ampliamento dei consumi o della presenza di alternative con costo-terapia più favorevole per il Servizio sanitario nazionale.

È prevista la possibilità di misure transitorie per garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, evitando interruzioni improvvise delle cure. L’intero processo avviene senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Celiachia, dematerializzazione dei buoni per prodotti senza glutine

L’articolo 77 (Dematerializzazione della ricetta per l’erogazione dei prodotti per celiaci) introduce un sistema nazionale e completamente digitale per l’erogazione dei contributi destinati alle persone affette da celiachia. Il contributo diventa, quindi, un buono dematerializzato, valido su tutto il territorio nazionale, utilizzabile per l’acquisto di prodotti senza glutine in farmacie, parafarmacie, negozi specializzati e grande distribuzione organizzata (GDO).

Il valore massimo mensile resta quello già previsto dalla normativa vigente e per l’attuazione del sistema sono stanziati 2 milioni di euro per il 2026 e 1 milione di euro annuo dal 2027. Le Regioni dovranno  stipulare convenzioni con i punti vendita aderenti e pubblicare elenchi aggiornati dei soggetti convenzionati e un decreto del Ministero della Salute, di concerto con il MEF, definirà le modalità operative.

Tetti di spesa farmaceutica, payback, remunerazione e gare

L’articolo 78 (Altre disposizioni in materia farmaceutica) interviene sugli strumenti di governo e controllo della spesa farmaceutica, rimodulando i tetti di spesa, il meccanismo del payback, le procedure di rinegoziazione dei prezzi e le regole per accordi-quadro e gare pubbliche.

Prevede innanzitutto l’incremento dei tetti di spesa farmaceutica che a partire dal 2026, vengono aumentati dello 0,30% per la spesa per acquisti diretti e dello 0,05% per la spesa convenzionata, mentre resta invariata la quota per i gas medicinali.

Viene inoltre ridotto il Fondo per i farmaci innovativi (da 1,3 a 1,16 miliardi di euro), con riduzione proporzionale tra le diverse categorie di farmaci.
Cancellata anche la regola payback a carico delle aziende farmaceutiche secondo cui le aziende farmaceutiche restituiscono una quota di spesa alle Regioni quando i tetti vengono superati. Un’operazione da circa 166 milioni annui che sarà coperta con risorse statali. Si prevede l’eliminazione della facoltà per le aziende farmaceutiche di sospendere la riduzione obbligatoria del 5 % del prezzo al pubblico dei medicinali rimborsati dal SSN.

L’articolo disciplina anche la rinegoziazione dei prezzi dei farmaci biotecnologici in scadenza di brevetto, con possibilità che l’Aifa possa applicare uno sconto automatico del 20%.
Nuove regole per accordi-quadro e gare pubbliche sui farmaci equivalenti con la ridefinizione delle modalità di acquisto e la ripartizione del fabbisogno tra più operatori economici, al fine di ridurre il rischio di carenze e interruzioni delle forniture e rafforzare la resilienza del sistema di approvvigionamento.

All’interno dello stesso articolo è inserita anche una disposizione che interviene sulla remunerazione delle farmacie in caso di passaggio dei medicinali dal regime A-PHT alla classe A convenzionata. La norma stabilisce che, per i medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico, al netto dell’IVA, sia superiore a 100 euro, le quote di remunerazione applicabili alla farmacia si calcolano come se il prezzo fosse pari a 100 euro. In questo modo, la remunerazione non cresce oltre tale soglia, introducendo un tetto implicito per i farmaci ad alto costo trasferiti nella convenzionata.
L’articolo interviene sul monitoraggio della spesa farmaceutica attraverso l’utilizzo dei dati del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, con rilevazioni mensili fino al 31 dicembre 2028 validate dalle aziende titolari di AIC, a supporto delle attività di controllo e programmazione.

Ricette elettroniche: scambio transfrontaliero

L’articolo 83 (Realizzazione dei servizi di scambio transfrontaliero per le ricette mediche elettroniche […]) introduce l’infrastruttura per lo scambio transfrontaliero dei dati sanitari nell’Unione europea, con impatto diretto sull’assistenza farmaceutica e sulla continuità delle cure. La norma rende possibile l’utilizzo delle prescrizioni elettroniche anche al di fuori del Paese di emissione e consente alle farmacie di accedere, in modo sicuro e interoperabile, alle informazioni sanitarie essenziali dei cittadini in mobilità.

Il sistema si fonda sull’evoluzione del Sistema Tessera Sanitaria e sull’integrazione con le piattaforme europee e prevede uno stanziamento di 985.222 euro per il 2026 e di 793.000 euro annui a decorrere dal 2027, destinato allo sviluppo e alla gestione dell’infrastruttura informatica. L’obiettivo è favorire una sanità più digitale e integrata, facilitando l’accesso ai farmaci e rafforzando la continuità assistenziale a livello europeo.

Lavoratrici madri con due o più figli: integrazione del reddito

La manovra prevede anche un pacchetto di misure orientato a sostenere la genitorialità nel mercato del lavoro, con un’attenzione specifica alle madri ma con effetti anche sull’equilibrio complessivo delle responsabilità familiari.

Nello specifico l’articolo 46 (Misura di integrazione del reddito delle lavoratrici madri con due o più figli) introduce una misura strutturata di sostegno al reddito destinata alle lavoratrici madri, con l’obiettivo di contrastare la penalizzazione economica legata alla maternità e favorire la permanenza nel mercato del lavoro. La norma prevede un assegno mensile di 60 euro, riconosciuto alle lavoratrici dipendenti (con esclusione delle collaboratrici domestiche) e alle lavoratrici autonome.

Il beneficio è riconosciuto alle madri con due figli, fino al compimento del decimo anno di età del secondo figlio e alle madri con più di due figli, fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio.
Per accedere all’assegno devono essere rispettate condizioni reddituali e occupazionali: il reddito annuo non deve essere superiore a 40.000 euro e per le madri con più di due figli, non deve sussistere un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Occupazione delle madri lavoratrici: esoneri contributivi

L’articolo 48 (Promozione dell’occupazione delle madri lavoratrici) interviene sul lato della domanda di lavoro, introducendo un esonero contributivo totale per incentivare l’assunzione di madri con carichi familiari rilevanti. La misura riguarda i datori di lavoro privati che assumono donne con almeno tre figli minorenni o prive di un impiego retribuito da almeno sei mesi.

L’agevolazione consiste nella totale esenzione dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Inoltre, entro un tetto massimo di 8.000 euro annui per ciascuna lavoratrice. Sono esclusi dall’esonero i premi Inail, che restano integralmente a carico del datore di lavoro. È espressamente garantita la piena rivalutazione pensionistica per la lavoratrice, evitando effetti penalizzanti sul futuro trattamento previdenziale.
La durata dell’incentivo varia in base alla tipologia contrattuale: 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato, 18 mesi complessivi in caso di trasformazione da tempo determinato a indeterminato, 24 mesi per le assunzioni direttamente a tempo indeterminato.
La norma prevede inoltre un limite di spesa progressivo, che parte da 5,7 milioni di euro nel 2026 e cresce negli anni successivi fino a stabilizzarsi a 28,9 milioni di euro annui dal 2035, delineando una misura di medio-lungo periodo.

Congedi parentali e di malattia per figli minori

L’articolo 50 (Rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori) interviene sugli strumenti di conciliazione tra lavoro e cura. Per quanto riguarda il congedo obbligatorio di paternità il numero di giorni viene aumentato da 10 a 14 giorni complessivi e di questi, 4 giorni sono obbligatori immediatamente dopo la nascita.

In caso di congedo per malattia del figlio i giorni annui passano da 5 a 10 per ciascun figlio e diventano 14 giorni annui se il figlio ha meno di 3 anni. L’estensione risponde all’esigenza di rendere più sostenibile la gestione delle assenze dal lavoro legate alla cura dei figli, soprattutto nella prima infanzia. 

TAG: MANOVRA FINANZIARIA, FARMACIA DEI SERVIZI

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