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Formazione

04 Novembre 2023

Crediti Ecm, verso stop a spostamento. Regole su recupero debiti e autoformazione

La possibilità di recuperare il debito formativo accumulatosi nel triennio 2020-2022 probabilmente non andrà oltre la fine dell’anno in corso. Le varie opzioni formative

di Francesca Giani


Crediti Ecm, verso stop a spostamento. Regole su recupero debiti e autoformazione

È in scadenza a fine anno la possibilità di spostare i crediti Ecm per recuperare il debito formativo del triennio passato, 2020-2022, e, con ogni probabilità, non saranno previste ulteriori proroghe. La necessità è da collegare anche alle previsioni normative che legano l’assolvimento dell’obbligo Ecm - nella misura del 70% dei crediti richiesti - all’efficacia della copertura assicurativa. E proprio questo passaggio rende ancora più importante focalizzare l’attenzione su quegli strumenti che permettono ai sanitari una maggiore flessibilità.

Il nodo delle polizze assicurative e dell’obbligo formativo: prossimi step e ricadute
Il nodo era emerso con forza durante la riunione di insediamento della nuova Commissione nazionale Ecm e anche da parte del ministro della Salute, Orazio Schillaci, è stato affrontato più volte. «La Commissione», aveva dichiarato, «prenderà in esame tutte le iniziative volte a favorire i professionisti sanitari nella partecipazione ai corsi di formazione ECM», anche al fine di evitare di subire «sanzioni», nonché le ricadute dei «provvedimenti di legge» connessi. I professionisti sanitari «dovranno sanare necessariamente la loro posizione al fine di evitare di rimanere scoperti dalle tutele delle proprie compagnie assicurative».
D’altra parte, chiarisce a questo proposito la Fofi in una comunicazione, «la prossima approvazione dei decreti attuativi della cosiddetta Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) darà piena attuazione alla disposizione che lega l’assolvimento dell’obbligo Ecm nella misura del 70% dei crediti formativi nel triennio 2023-25, all’efficacia della copertura assicurativa, salvo l’ipotesi di esenzione automatica per i professionisti ultrasettantenni che svolgono attività saltuaria (art. 38-bis del D.L. 152/2021)». Questo passaggio rende ancora più importante per i professionisti mettersi alla pari, anche rispetto al passato.
Tanto più che, continua la Fofi, «il 31 dicembre scade il termine per spostare i crediti registrati nel 2023, in modo tale da recuperare il debito formativo del triennio passato - 2020-2022 - regolarizzando la posizione», e, da quanto emerge, «non vi saranno ulteriori proroghe».

Spostamento e recupero crediti per sanare il fabbisogno: ancora due mesi di tempo
Ma come funziona il meccanismo del recupero crediti? I farmacisti possono acquisire crediti utili al recupero del debito partecipando ai corsi formativi erogati dai provider accreditati, purché con data fine evento fissata al massimo per il 31.12.2023. Appartengono a questo gruppo, per esempio, «i 10 corsi del Progetto Formativo Nazionale - Sperimentazione farmacia dei servizi predisposti da Fofi/Fondazione Cannavò».
Una ulteriore modalità che garantisce grande flessibilità è l’istituto dell’Autoformazione, che per i farmacisti, più di altri professionisti, ha visto un'ampia declinazione. Si tratta di uno strumento disciplinato da alcune delibere della Commissione Ecm e dal Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario (paragrafo 3.5) che permette di ottenere crediti attraverso attività considerate di utilità per la formazione, anche pratica, del professionista e per il servizio alla popolazione. In particolare, a essere previste all'interno di questo istituto, che vuole valorizzare anche l'apporto individuale del professionista, c'è «l'utilizzazione di materiali durevoli e sistemi di supporto per la formazione continua preparati e distribuiti da Provider accreditati, nonché l'attività di lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati e distribuiti da provider accreditati Ecm e privi di test di valutazione, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l'iscrizione negli elenchi e albi ministeriali non accreditati come eventi formativi Ecm».
Ricorrendo a tale modalità, «il professionista sanitario può acquisire crediti da autoapprendimento, a seguito di una istanza di riconoscimento e in funzione dell'impegno orario autocertificato».

Acquisire crediti con l’autoformazione: quando e cosa fare
Accanto a questa specifica è previsto, poi, un ambito di casistiche che viene indicato direttamente dalle Federazioni e dagli Ordini - possibilità che per i farmacisti è stata sin da subito declinata e su cui, anche a inizio anno, era astata avanzata una ulteriore ipotesi di ampliamento.
Tra le possibilità di autoformazione, quindi, per i farmacisti c’è:
- la partecipazione alle riunioni del Consiglio Nazionale o alle Assemblee degli iscritti nelle quali si trattano temi di aggiornamento professionale;
- la partecipazione a corsi/incontri/eventi/attività di aggiornamento professionale di vario tipo organizzati o promossi dalla Federazione (per esempio FarmacistaPiù, che resta valido anche se fruito in momenti successivi, attraverso lo streaming on-line), oltre che da società e associazioni del settore;
- la partecipazione a eventi di volontariato e, in particolare, quelli realizzati dal Banco Farmaceutico o dall’Associazione Nazionale Farmacisti Volontari per la Protezione civile;
- la partecipazione agli organismi locali di vigilanza sulle farmacie.

Nuove casistiche per i farmacisti e limiti d’utilizzo
Oltre a queste casistiche, di più recente definizione, c’è poi l'identificazione, valutazione, comprensione e prevenzione degli effetti avversi o di qualsiasi altro problema correlato all'uso dei medicinali, per assicurare un rapporto beneficio/rischio favorevole per la popolazione, nonché ogni attività svolta nell'ambito della farmacovigilanza, dispositivo-vigilanza;
- le prestazioni professionali svolte nell'ambito della Sperimentazione dei nuovi servizi in farmacia (ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 17 ottobre 2019), tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo, le attività finalizzate all'attivazione del Fascicolo sanitario elettronico, all'arruolamento dei pazienti cronici e alla presa in carico degli stessi, nonché all'aderenza alla terapia e alla telemedicina;
- la partecipazione alle attività di screening rivolte alla popolazione, nonché le azioni di divulgazione (realizzazione materiale informativo) o l'adesione alle campagne di sensibilizzazione per la prevenzione della salute rivolte ai cittadini promosse, organizzate o patrocinate da Autorità o Istituzioni pubbliche;
- le attività di studio effettuate in laboratorio galenico finalizzate alla formulazione, allestimento, analisi dei preparati e valutazione dei risultati relative a medicinali carenti.

Al momento, i professionisti possono acquisire crediti tramite autoformazione con un limite massimo pari al 20% dell'obbligo formativo triennale individuale. Sul portale Cogeaps è nuovamente attiva la funzione per inserire le richieste di riconoscimento dei crediti da autoapprendimento.

TAG: FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI - FOFI, FONDAZIONE CANNAVò, ECM, ORAZIO SCHILLACI

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