farmacia dei servizi
28 Giugno 2024Quintino Lombardo e Silvia Cosmo, avvocati di Health Wealth Pharma delineano i profili normativi della legislazione che regolamente la farmacia dei servizi, evidenziando gli strumenti a tutela dei farmacisti

Locali distaccati, insegna, contratto di rete, obbligo di dotarsi di una procedura operativa: sono alcuni degli elementi di novità relativi ai servizi sanitari in farmacia che sono stati declinati anche nell’esperienza della Regione Veneto. Ad approfondirli, dando una serie di indicazioni pratiche, sono Quintino Lombardo e Silvia Cosmo, avvocati di Health Wealth Pharma – Franco Lombardo Cosmo Studio Legale, nel loro intervento nell’ambito del meeting regionale “Farmacia dei servizi. Il Modello Veneto: innovazione e sinergie per la salute della comunità” organizzato da Federfarma Veneto - in collaborazione con Edra e Punto Effe, e con Farmacista33, in qualità di media partner - che si è tenuto settimana scorsa a Padova.
Servizi sanitari in farmacia: da delibera regionale contenitore con indicazioni generali
Un punto da tenere in considerazione in relazione ai servizi sanitari in farmacia, spiega Quintino Lombardo, è «il quadro normativo che si è andato a costruire nel tempo: allo stato attuale, è il dato legislativo stesso a risolvere alla radice il tema dell’idoneità del farmacista» che quindi risulta essere un «professionista qualificato a effettuare attività di natura sanitaria». Laddove, invece, «sia necessaria una qualificazione specifica, come nel caso delle vaccinazioni, al farmacista viene richiesto un percorso formativo adeguato». Accanto agli aspetti «soggettivi», c’è poi la questione della «idoneità della farmacia come struttura legittimata» a erogare tali servizi: il «quadro è in fase di ulteriore elaborazione», con una disciplina che «si basa anche su passaggi giurisprudenziali» e che vedrà «interventi su scala nazionale». La «farmacia, va ricordato, già dal 2017, viene qualificata come Centro polifunzionale di servizi sanitari» e «presidio sanitario di prossimità».
Dall’affermazione dei principi, è l’intervento di Silvia Cosmo, «sono poi le delibere regioni a prevederne la messa a terra, attraverso l’individuazione di norme e indicazioni specifiche su come declinare i contenuti». Nello specifico, «andando ad analizzare quella del Veneto», che presenta comunque una impostazione individuabile anche in altre realtà, «la principale caratteristica rilevabile» è che è strutturata come un «ampio contenitore, con prescrizioni essenziali, e al contempo generali ed astratte, così da potersi adattare a più soggetti e fattispecie possibili». Si tratta di un aspetto positivo che «favorisce l’accesso delle farmacie alle attività sanitarie, potendo comprendere situazioni diversificate».
Chiarimenti su croce verde e insegna. Necessario individuare bene i locali distaccati e i servizi
Ma quali sono gli aspetti declinati? Un primo punto riguarda la possibilità di utilizzare «locali distaccati». Innanzitutto, va detto, «questi devono ricadere nell’ambito della pianta organica e possono essere ammessi al loro interno solo i servizi. I locali distaccati non possono, quindi, essere destinati alla vendita di farmaci, parafarmaci, alla richiesta e consegna di preparazioni galeniche, o alla raccolta e spedizione delle ricette. Gli spazi poi sono considerati un ampliamento della farmacia: per questo devono avere gli stessi requisiti di idoneità igienico-sanitaria e, per poterli aprire, occorre l’autorizzazione della Usl, altrimenti scattano le sanzioni, fino ad arrivare alla chiusura».
Nella delibera vengono poi indicati «i requisiti essenziali che gli ambienti devono possedere: si tratta di indicazioni generali che tutti i locali pubblici devono presentare per la tutela e la sicurezza dell’utente, come quelli relativi alle barriere architettoniche». C’è poi un importante chiarimento: «La croce verde viene riservata alla farmacia, mentre per i locali destinati ai servizi viene prevista una insegna/cartellone specifico: è necessario che siano ben indicati, dando massima evidenza al cittadino circa la farmacia ai quali afferiscono nel caso siano distaccati e rendendo ben visibile l’elenco dei servizi offerti, ma è altrettanto necessario che resti una differenziazione».
Procedura operativa non è balzello, ma ha effetto di tutela
Ma c’è un altro tema di particolare rilevanza: «a essere richiesta è anche una Procedura operativa, che deve essere individuata dal titolare o direttore per i servizi che si vogliono offrire nei locali distaccati, indicando le corrette modalità di svolgimento degli stessi e vigilando che il processo sia applicato conformemente. Va sottolineato come questa indicazione non costituisca un balzello, ma abbia in realtà un effetto di tutela per il titolare. Si tratta di fatto di uno strumento che limita le ricadute di responsabilità del farmacista e che serve a contenere il rischio che possa accadere qualche problema. Predisporre una procedura operativa è un modo per interrogarsi sulle migliori modalità di svolgimento del servizio ed è, al contempo, anche un elemento che può mettere in evidenza l’atteggiamento prudente e diligente del titolare».
I requisiti richiesti su locali e tipologia di servizi
In generale, «i locali in cui vengono effettuati i servizi, che siano distaccati o all’interno della farmacia, devono rispettare la riservatezza e la privacy ed essere, quindi, in un ambiente dedicato, in cui l’utente si senta protetto, e separato. Nel caso vi vengano effettuati servizi di secondo livello, quali Ecg, sono richieste dimensioni tali da consentire uno spazio di manovra, così da garantire la sicurezza degli utenti, nonché la disponibilità di materiale sanitario di pronto intervento. Nel caso in cui poi ospitino professionisti sanitari devono presentare un vano o un luogo di attesa, ed presentare una superficie adeguata. È interessante notare come il termine “adeguato” sia ricorrente, proprio a sottolineare come le indicazioni si basino sul buon senso e non vogliano dettare condizioni troppo specifiche, che rischierebbero di mettere un freno alle attività. Due o più farmacie possono comunque esercitare in comune i servizi di primo e di secondo livello o le prestazioni professionali, previa stipula di un contratto di rete e purché gli esercizi afferiscano alla stessa Azienda sanitaria. Occorrerà individuare il Responsabile della rete».
Guarda l'intervento integrale di Quintino Lombardo e Silvia Cosmo al Regional Meeting
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