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09 Giugno 2020

Contratti a termine, bonus e tutela lavoratori più a rischio. Le misure per i dipendenti nel Dl Rilancio


Tante le misure contenute nel decreto Rilancio e tra queste molte sono dirette anche al sostegno ai dipendenti. In attesa dell'iter, ecco i principali contenuti che possono essere di interesse per i farmacisti dipendenti

Sono circa 8mila gli emendamenti al decreto Rilancio, il cui iter di conversione è in corso in commissione Bilancio alla Camera e che dovranno vedere una sforbiciata entro domani per l'esame. Tante sono le misure contenute nel provvedimento e tra queste molte sono dirette anche al sostegno ai dipendenti. In attesa di vedere l'iter, vale la pena ricapitolare i principali contenuti che possono essere di interesse per il settore.


Stop a licenziamenti e contratti a termine più agili

A fare il punto è una recente circolare della Fofi che ripercorre le principali misure che ricadono su farmacie e farmacisti. In particolare, tra quelle per i lavoratori, c'è lo stop ai licenziamenti per il periodo emergenziale: «Si estende di cinque mesi» si legge «il termine previsto dal D.L. 18/2020 entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso». Mentre per quanto riguarda i contratti a termine, che due anni fa, con la cosiddetta Legge Dignità, avevano ricevuto una stretta, «in deroga all'art. 21 del D.Lgs. 81/2015 eÌ possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni previste». In particolare il riferimento è alle «esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività; esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria» sulla base delle quali era possibile derogare al limite di durata dei contratti a termine. Ora, invece, tutto torna come prima del Decreto Dignità, almeno fino al 30 agosto.


Aumentano congedi parentali e bonus baby-sitting

Tra le misure di interesse dei lavoratori ci sono anche quelle di sostegno alla paternità e maternità. «Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale eÌ riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. In caso di figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità neì riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Il bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting eÌ aumentato a 1.200 euro».


Lavoratori più a rischio: tutelato chi non può svolgere la propria mansione

Infine, tra le altre misure c'è anche quella relativa alla tutela dei lavoratori più a rischio: «Fino alla cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati (quindi sia gli Ordini provinciali, che i farmacisti titolari di farmacie o parafarmacie) devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. In tal caso, i datori di lavoro che non abbiano il medico competente in quanto non obbligati per l'attività svolta, possono nominarne uno per il periodo emergenziale o richiedere la sorveglianza sanitaria ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro. L'inidoneità alla mansione accertata non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro».

Francesca Giani

TAG: FARMACISTI, CONTRATTI, FARMACISTI DIPENDENTI, CONTRATTI A TERMINE, COVID-19

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