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05 Luglio 2021

Obbligo vaccinale, 500 operatori sanitari fanno ricorso al Tar contro normativa sulla sospensione


Sono 500 gli operatori sanitari, tra cui farmacisti, ad aver fatto ricorso al Tar contro l'obbligo vaccinale e la sospensione professionale: "non una battaglia no-vax ma una battaglia democratica"

Sono in 500 gli operatori sanitari tra medici, infermieri, farmacisti ma anche personale ospedaliero, ad aver presentato ricorso a diversi Tar per l'annullamento del provvedimento che farà scattare la sospensione professionale se non si sottoporranno alla vaccinazione anti-Covid. La definiscono, stando alle dichiarazioni raccolte dalle agenzie stampa, «non una battaglia no-vax, ma una battaglia democratica: qui si obbliga una persona a correre un rischio, altrimenti gli viene impedito di svolgere la professione».

I ricorrenti: non una battaglia no-vax, ma una battaglia democratica

In 300 persone hanno presentato il ricorso al Tar di Brescia, il 14 luglio è previsto il primo appuntamento in aula, e altre 200 hanno presentato un ricorso analogo al tribunale di Milano. «Nessuno dei ricorrenti si è ancora sottoposto alla vaccinazione per la prevenzione dall'infezione da Sars-CoV-2 - spiega l'avvocato Daniele Granara che ha presentato il ricorso a Brescia contro Ast Bergamo, Ats Brescia, Ats Val Padana e Ats Montagna dopo che nelle scorse settimane aveva fatto lo stesso in Liguria, e lo stesso ha fatto a Milano - ma questa non è una battaglia no vax, ma una battaglia democratica. Qui si obbliga una persona a correre un rischio e se non lo corre gli viene impedito di svolgere la professione». "L'Italia - scrive l'avvocato nel ricorso bresciano - è l'unico Paese dell'Unione europea a prevedere l'obbligatorietà per determinate categorie di soggetti della vaccinazione per la prevenzione della Sars-CoV-2". Il ricorso presentato lo scorso 22 giugno e che sarà discusso davanti alla prima sezione del Tar di Brescia "si fonda sulla illegittimità costituzionale, sotto plurimi profili, di diritto interno e diritto europeo, di un obbligo riferito ad un vaccino di cui non è garantita né la sicurezza né l'efficacia, essendo la comunità scientifica unanime nel ritenere insufficiente, sia dal punto di vista oggettivo sia dal punto di vista temporale, la sperimentazione eseguita. Si rivendica la libertà di scelta della cura e la libertà della ricerca scientifica sancite dalla Costituzione, diritti inviolabili e parte integrante del patrimonio costituzionale comune dei paesi dell'Unione europea".
I medici e gli infermieri, ma anche i farmacisti e il personale ospedaliero, che hanno presentato ricorso sostengono che "il Legislatore italiano ha inteso prevedere un singolare obbligo vaccinale in danno degli operatori sanitari e sociosanitari, costretti a sottoporsi ad uno dei quattro vaccini autorizzati in Italia, senza avere certezza circa la loro efficacia e sicurezza e, peraltro, senza nemmeno avere la possibilità di scegliere a quale tra i quattro sottoporsi". Per l'avvocato Granara «non sono ancora note le potenzialità dei vaccini sotto il profilo della loro capacità di impedire la trasmissione del virus, la capacità di impedire la contrazione della malattia e la durata temporale dell'efficacia preventiva, dall'altro, che non sono ancora note le conseguenze, soprattutto a lungo termine, derivanti dalla somministrazione dei vaccini».

Ministero: Asl accerti osservanza dell'obbligo da cui discende la sospensione "ex lege"

Secondo il testo di legge: «Fino alla completa attuazione del piano strategico vaccinale - si legge - e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, gli operatori sanitari che svolgono attività presso strutture sanitarie, sociosanitarie, farmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19, a meno di specifiche condizioni cliniche documentate. La vaccinazione costituisce requisito essenziale all'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati». Pochi giorni fa la Federazione degli ordini dei medici (Fnomceo) ha fatto sapere di essere "intervenuta presso il ministero della Salute per acquisire l'esatta interpretazione degli obblighi normativi scaturenti dalle disposizioni su menzionate al fine di fornire precisi indirizzi agli Omceo, gli ordini dei medici territoriali". La risposta è stata che la norma attribuisce "all'Azienda sanitaria l'accertamento della mancata osservanza dell'obbligo vaccinale dalla quale discende la sospensione "ex lege" dall'esercizio della professione sanitaria e dalla prestazione dell'attività lavorativa. L'accertamento viene comunicato dalla Asl all'interessato, al datore di lavoro e agli ordini professionali perché ne prendano atto e adottino i provvedimenti e le misure di competenza". Quindi "una volta ricevuto l'atto di accertamento della Asl, l'ordine e, nello specifico, la competente commissione d'albo deve adottare tempestivamente delibera di Commissione avente carattere di mera presa d'atto della sospensione del professionista interessato riportando l'annotazione relativa nell'albo".

TAG: VACCINAZIONE, VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, OBBLIGO VACCINALE

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