Prezzi tamponi rapidi, l’avvocato: ribassi in linea con principio delle liberalizzazioni
La tesi della immodificabilità al ribasso dei prezzi al pubblico dei tamponi rapidi in farmacia "non dovrebbe avere grande fondamento". Il commento dello specialista
La tesi della immodificabilità al ribasso dei prezzi al pubblico dei tamponi rapidi in farmacia, fermo restando che non sono modificabili verso l'alto, "non dovrebbe avere grande fondamento" ed è nella normativa che si evince che il "prezzo di vendita al pubblico di un bene/servizio da parte di una farmacia dovrebbe intendersi semplicemente un prezzo calmierato". Con questa riflessione l'avvocato Gustavo Bacigalupo interviene nel dibattito sulla modificabilità verso il basso del prezzo dei tamponi rapidi definito dal "Protocollo Figliuolo" e risponde a un quesito pubblicato su Sedivanews.
Con Crescitalia liberalizzazione di turni, orari e prezzi
L'avvocato richiama lo «storico art. 125 T.U.San.» che sancisce il divieto di vendita al pubblico "a prezzo diverso da quello indicato sulla tariffa" (galenici) o "da quello segnato sulla etichetta" (specialità medicinali), «uno principi portanti del sistema» che è stato, «purtroppo» sottolinea Bacigalupo, spazzato via dal comma 8 del Crescitalia che ha introdotto quello «della liberalizzazione assoluta, oltre che di turni e orari, anche dei "prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti", con diritto pertanto del titolare della farmacia di "praticare sconti" in sostanza a suo piacimento». «Si tratta del resto - è la riflessione dell'avvocato - di un principio che era pienamente in linea con i venti di liberalizzazione che avevano infatti iniziato a spirare in Europa ancor prima della fine del secolo scorso e sul quale in ogni caso, specie dopo che nella legislazione UE la libera concorrenza ha assunto il ruolo definitivo di principio cardine, la Corte costituzionale prima e la Cassazione poi hanno finito per assumere nel tempo posizioni perfino... integraliste, dalle cui grinfie però - almeno finora e per buona parte delle relative norme settoriali - la farmacia è riuscita fortunatamente a sottrarsi». Dal punto di vista pratico, «il prezzo di vendita/cessione al pubblico di un bene/servizio da parte di una farmacia - anche laddove, come in questo caso, sia bensì una legge statale sopravvenuta a fissarlo, ma senza alcuna ulteriore espressa indicazione o specificazione che lasci pensare a una qualunque deroga a quel principio fondamentale, come sarebbe stato invece imprescindibile se la volontà legislativa fosse stata diversa - dovrebbe intendersi semplicemente (ma non è poco...) un prezzo calmierato, come d'altronde definito dal dl. 127/2021, un prezzo quindi non modificabile verso l'alto ma, per quanto detto, liberamente modificabile verso il basso».
Aspetto fiscale: le indicazioni dell'Agenzia Entrate
Dal punto di vista fiscale, ricorda l'avvocato, l'Agenzia delle Entrate, ha ritenuto prevalente la cessione dei tamponi, considerando il servizio necessario all'esecuzione del test come «strettamente connesso e accessorio alla cessione stessa». Pertanto «il corrispettivo che la farmacia ne ritrae deve essere formalizzato nel registratore telematico come la cessione di un dispositivo medico, e non di un servizio. Di qui, la necessità di includerla nella ventilazione e così via». L'auspicio, è che «in fase di conversione in legge del dl. 127/2021 qualcuno si decida ad aggiungere qualche parola di chiarimento: speriamo che sia così, perché ovviamente questa pur lievissima aura di incertezza che grava sulla vicenda non può certo giovare a un clima già fin troppo concorrenziale tra le farmacie».
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A cura di Redazione Farmacista33
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