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19 Novembre 2022

Farmaci veterinari, Rev e gestione stupefacenti. Nuovi chiarimenti su obblighi e operatività

Nuovo intervento del Ministero della Salute chiarisce indicazioni operative per farmacisti e prescrittori su obbligo della Rev per la prescrizione veterinaria di medicinali stupefacenti


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Sull'obbligo della Rev per la prescrizione veterinaria di medicinali stupefacenti - a esclusione di quelli contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nella sezione A - si registra un nuovo intervento da parte del Ministero della Salute, che va a chiarire alcune indicazioni operative per farmacisti e prescrittori e a rispondere ad alcune richieste di chiarimento, che erano state avanzate dalla categoria. Dalla conservazione e spedizione della ricetta per i farmacisti, alle modalità operative relative ad approvvigionamenti e scorte, ecco gli ambiti interessati.

Dematerializzazione prescrizione veterinaria di stupefacenti: ulteriori chiarimenti da Ministero

La dematerializzazione della prescrizione veterinaria per i medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope, contenuta nel D.Lgs. 136/2022, è in vigore dal 27 settembre. In particolare, l'obbligo di utilizzo della Rev è previsto in caso di prescrizione veterinaria di medicinali stupefacenti, con l'esclusione di quelli contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nella sezione A; per le richieste di approvvigionamento da parte dei medici veterinari di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle sezioni A, B e C e per la scorta di quelli a base di sostanze comprese nelle sezioni D ed E. 
Sulle modalità di gestione degli stupefacenti nel settore veterinario, a più riprese, da parte del Ministero della Salute sono state fornite indicazioni operative (circolari DGSAF prot. n. 19051 del 5 agosto 2022 e DGSAF prot. n. 23004 del 26 settembre 2022) e, di recente, anche per rispondere ad alcuni quesiti avanzati, per la categoria, da Fofi, con la circolare del 16 novembre, sono stati previsti ulteriori chiarimenti. In particolare, un primo ambito ha riguardato le richieste di acquisto da parte dei medici veterinari - previste dall'articolo 42, del D.P.R. n. 309/1990: a essere chiarito è che devono "essere inviate in modalità elettronica, con lo stesso sistema REV, alla farmacia o al grossista e alla ASL competente per territorio, che accedono alle stesse inserendo numero della richiesta e PIN. Anche per la scorta dei medicinali veterinari a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, sezioni D ed E, è necessario l'utilizzo con le stesse modalità del sistema REV". Dal Ministero viene ricordato che "il sistema informativo nazionale della farmacosorveglianza (https://www.vetinfo.it) consente al soggetto autorizzato alla distribuzione all'ingrosso di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, in possesso di numero univoco di identificazione, di accreditarsi per accedere e immettere nel sistema i dati relativi all'evasione della richiesta di approvvigionamento dematerializzata".

L'operatività dei farmacisti: le indicazioni su spedizione e conservazione della ricetta

Ma a essere definiti sono poi gli obblighi relativi all'operatività dei farmacisti, su cui erano rimasti alcuni nodi aperti: nel dettaglio, "l'obbligo in base al quale il farmacista è tenuto ad annotare sulla ricetta la data di spedizione e apporre il timbro della farmacia, per quanto riguarda la dispensazione di medicinali veterinari contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni B e C, può ritenersi assolto all'atto della spedizione della ricetta dematerializzata. La prescrizione medico veterinaria dematerializzata, registrata a sistema, non potrà essere spedita più di una volta". 
In parallelo, in merito "all'obbligo di conservazione della ricetta, per i farmaci a base di sostanze comprese nelle sezioni B e C, spedita con la modalità di ricetta dematerializzata (REV), può ritenersi assolto anche con la conservazione digitale, purché per il tempo previsto; eÌ sufficiente l'annotazione del numero e della data della ricetta o della richiesta nella pagina del registro stupefacenti relativa allo scarico del farmaco dispensato (sezioni B e C), al fine di consentire un agevole recupero del documento dal sistema, per l'assolvimento degli adempimenti normativi relativi alla tenuta del registro medesimo". Dal Ministro viene chiarito che "quando si parla di "integrazione dei due sistemi" il riferimento eÌ al Sistema Informativo nazionale della farmacosorveglianza e alla Banca dati centrale della tracciabilità del farmaco (BDC)".

Garantita la continuità in caso di blocco del sistema informativo: ecco cosa fare

Un ultimo punto su cui si registra l'intervento del Ministero riguarda "l'eventuale blocco temporaneo del sistema informativo: questo non impedisce la continuità di prescrizione dei medicinali veterinari nè la loro dispensazione all'utente finale. Infatti, qualora risultasse impossibile accedere al sistema per cause di forza maggiore, si potrà in ogni caso utilizzare in alternativa le precedenti modalità operative cartacee, fermi restando gli obblighi di popolamento del sistema, al ripristino della corretta funzionalità del sistema".

Francesca Giani

TAG: MINISTERO DELLA SALUTE, FARMACI VETERINARI, STUPEFACENTI

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