Ddl Concorrenza, prevista misura per allentare vincoli su galenica. Ecco i contenuti
Il Ddl Concorrenza interviene su diversi ambiti, tra cui l'uso di principi attivi realizzati industrialmente per il farmacista che allestisce preparazioni galeniche
Abrogazione del divieto di utilizzo di principi attivi realizzati industrialmente per il farmacista che allestisce preparazioni galeniche, che non avrà così più la necessità di doverli preparare in via autonoma. È questo uno degli aspetti di rilievo per il settore contenuti nella bozza di Ddl Concorrenza, circolata in queste ore, che interviene su diversi ambiti.
Ddl concorrenza: prevista misura per semplificare galenica
Si appresta a essere portato al pre-consiglio dei ministri di oggi (non ancora avviato nel momento in cui questa testata chiude) il disegno di legge annuale per la concorrenza. All'ordine del giorno del Cdm, ci sono diversi provvedimenti, tra cui il nuovo decreto-legge con i sostegni a famiglie e imprese per le bollette. Per quanto riguarda il Ddl concorrenza, secondo il testo circolato in bozza e rilanciato dal ilFarmacistaonline, di rilievo per il settore c'è una misura che dovrebbe semplificare l'attività galenica in farmacia. All'articolo 8, infatti, viene disposta una modifica al D.lgs 30/2005 (art. 68, comma 1, lettera c), vale a dire al Codice della proprietà industriale, prevedendo la soppressione delle parole "purché non si utilizzino principi realizzati industrialmente". In sostanza, come riferisce il testo, sino ad ora era previsto l'obbligo per il farmacista che allestisce un preparato magistrale di "realizzare in via autonoma il principio attivo necessario, quando vi sia un farmaco prodotto industrialmente che risulti soggetto a diritti di brevetto". L'abrogazione di tale divieto dovrebbe semplificare l'attività - rendendo possibile per il farmacista approvvigionarsi del principio attivo coperto da brevetto - e, d'altra parte, al riguardo "non emergono rischi per la salute del cittadino". Con la modifica, resterebbe comunque invariata "l'impossibilità per il farmacista di utilizzare nella preparazione dei medicinali galenici principi attivi direttamente estratti, tramite il cosiddetto sconfezionamento, dai medicinali industriali presenti in commercio".
L'esigenza avanzata Agcm è di favorire la varietà dei prodotti
L'esigenza era stata ribadita dal Garante per la concorrenza anche nella segnalazione a Parlamento e Governo del marzo 2021 (AS1730) - base per l'elaborazione della legge annuale sulla concorrenza: "L'Autorità" vi si legge "intende ribadire, come ha già fatto in passato, che richiedere al farmacista di produrre da seì le materie prime (e segnatamente i principi attivi) utili alla preparazione del medicinale richiesto, senza poterle acquistare da terzi, induca l'assoggettamento di un'intera categoria professionale a vincoli operativi rilevanti che in generale ne pregiudicano la libertaÌ d'iniziativa economica. Inoltre, tale obbligo restringe ulteriormente una forma di concorrenza che già di per seì appare molto limitata. L'allentamento dell'obbligo per il farmacista allestitore di prodotti galenici di utilizzare di materie prime di origine non industriale, viceversa, incrementerebbe lo spazio di concorrenza esercitabile da parte di questa tipologia di farmaci e attribuirebbe ai pazienti un indubbio beneficio in termini di maggior varietà e più mirata efficacia terapeutica dei prodotti".
Le altre misure di interesse all'esame
Per quanto riguarda gli altri provvedimenti allo studio, sempre in ambito sanitario, va ricordato che nel dl bollette, secondo quanto riferiscono le agenzie, potrebbe essere in arrivo una soluzione per limitare l'impatto del payback per i dispositivi medici: la scadenza per le aziende del settore per coprire i circa 2,2 miliardi di euro richiesti è stata fissata al 30 aprile con il decreto Milleproroghe e, secondo quanto si apprende, potrebbero arrivare circa 1,1 miliardi di euro a sostegno. Prevista poi anche una Disposizione in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario, che prevede un'aggravante se la persona offesa è esercente una professione sanitaria o sociosanitaria nell'esercizio del servizio.
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A cura di Redazione Farmacista33
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