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15 Giugno 2026

Farmaci veterinari, limiti su uso in deroga degli antimicrobici: nuove regole dall’8 agosto

Le nuove disposizioni europee restringono il ricorso in deroga ad alcuni antibiotici e altri antimicrobici considerati critici. Previsti, in molti casi, test di suscettibilità o giustificazioni cliniche da parte del veterinario.

di Redazione Farmacista33


Farmaci veterinari, limiti su uso in deroga degli antimicrobici: nuove regole dall’8 agosto

Dal prossimo 8 agosto entreranno in vigore nuove limitazioni europee all'impiego in deroga di alcuni antimicrobici veterinari, con regole più stringenti per l'utilizzo di antibiotici considerati critici nell'ambito delle strategie di contrasto all'antimicrobico-resistenza. Le novità riguardano principalmente i veterinari prescrittori, che in alcuni casi dovranno supportare la scelta terapeutica con test diagnostici o motivazioni cliniche documentate. Non vengono introdotti nuovi obblighi operativi per le farmacie, le nuove condizioni potrebbero rendere meno frequenti alcune prescrizioni in deroga o richiedere una motivazione clinica più strutturata a monte da parte del veterinario.

Nuovi limiti all'uso in deroga contro l’antimicrobico-resistenza

Le nuove disposizioni derivano dal Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1973, che restringe le possibilità di utilizzo in deroga di alcuni antimicrobici, subordinandole a condizioni specifiche volte a promuoverne un impiego più prudente e mirato.

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle misure europee volte a promuovere un impiego più prudente degli antimicrobici e a contenere il fenomeno della resistenza antimicrobica. Il regolamento interviene sull'applicazione degli articoli 112 e 113 del Regolamento (UE) 2019/6, che disciplinano il ricorso alla cosiddetta "cascata", ossia la possibilità per il veterinario di utilizzare, sotto la propria responsabilità, medicinali non autorizzati per una determinata specie o indicazione in assenza di alternative adeguate.

Come evidenziato dalla Commissione europea, l'obiettivo è limitare il ricorso in deroga ad alcuni antimicrobici di particolare rilevanza, introducendo condizioni specifiche per il loro impiego e, in alcuni casi, restrizioni riferite a determinate specie animali. 

Test diagnostici e motivazioni cliniche documentate: ecco quando servono

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il ricorso a prove diagnostiche preliminari. Per diversi antimicrobici il veterinario dovrà prescrivere il trattamento sulla base, ove possibile, di precedenti prove di identificazione del patogeno e di test di suscettibilità antimicrobica che dimostrino la probabile efficacia del farmaco scelto. Il regolamento riconosce tuttavia che non sempre tali accertamenti siano praticabili. In questi casi il veterinario dovrà essere in grado di dimostrare che le prove di identificazione o i test di suscettibilità non siano stati possibili. Inoltre, quando le condizioni cliniche dell'animale richiedono un intervento immediato, sarà possibile iniziare il trattamento prima della disponibilità dei risultati diagnostici, purché la scelta terapeutica sia supportata da elementi clinici ed epidemiologici pertinenti. Una volta disponibili gli esiti degli esami, il veterinario dovrà rivalutare il trattamento: il regolamento stabilisce infatti che il professionista “adatta la scelta dell'antimicrobico, se necessario, sulla base dei risultati delle prove di identificazione dell'agente patogeno bersaglio o dei test di suscettibilità antimicrobica appena sono disponibili”.

Gli antimicrobici interessati dalle nuove restrizioni

L'allegato al regolamento individua 13 antimicrobici o gruppi di antimicrobici soggetti a condizioni particolari di utilizzo. Tra questi figurano aminopenicilline associate a inibitori delle beta-lattamasi, cefalosporine di terza e quarta generazione, polimixine, amfenicoli, chinoloni e fluorochinoloni, rifamicine, rifaximina, sostanze utilizzate per il trattamento della tubercolosi o di altre infezioni da micobatteri, riminofenazine, acidi pseudomonici, echinocandine, amfotericina B e remdesivir. 

Per alcuni di questi farmaci il regolamento stabilisce inoltre che l'impiego debba essere limitato alla somministrazione a singoli animali oppure vietato in specifiche specie o condizioni di utilizzo. 

Tra i principi attivi espressamente disciplinati compare anche il remdesivir. Il regolamento stabilisce che "il remdesivir può essere impiegato ai sensi dell'articolo 112 del regolamento (UE) 2019/6 esclusivamente per il trattamento della peritonite infettiva felina". 

La disposizione si inserisce nel percorso già avviato in Italia con la circolare del Ministero della Salute del 6 giugno 2025, che aveva consentito l'utilizzo del farmaco per il trattamento della Fip nei gatti.

Nessun nuovo adempimento per le farmacie

Le nuove disposizioni interessano principalmente l'attività prescrittiva e la documentazione clinica a carico del veterinario, mentre, come ricordano ai farmacisti le Federfarma territoriali, non introducono invece nuovi obblighi operativi per le farmacie.

È tuttavia utile conoscere il nuovo quadro normativo, poiché alcune prescrizioni di antimicrobici in deroga potrebbero diventare meno frequenti oppure essere accompagnate da una valutazione clinica più articolata e da una maggiore attenzione agli aspetti diagnostici che giustificano il ricorso alla cascata terapeutica. 

Fonte:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401973 

ph.cr. magnific

TAG: FARMACI VETERINARI

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