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22 Luglio 2023

Farmaci Sop e Otc. Nuove regole per messaggi pubblicitari su social e siti internet: Ministero aggiorna le Linee Guida

Il Ministero della salute ha aggiornate le Linee guida sulla pubblicità sanitaria dei medicinali di automedicazione (OTC) e dei medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP). Rimarcato il ruolo del farmacista con dicitura obbligatoria


di Francesca Giani


Farmaci Sop e Otc. Nuove regole per messaggi pubblicitari su social e siti internet: Ministero aggiorna le Linee Guida

A fronte dell’evoluzione dei canali di comunicazione e delle tecniche di marketing, dal Ministero della salute sono state aggiornate le Linee guida sulla pubblicità sanitaria dei medicinali di automedicazione (OTC) e dei medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP). Il documento, che potrà essere oggetto di ulteriori adattamenti, raccoglie tutte le indicazioni che nel corso del tempo si sono rese necessarie per declinare la disciplina alle novità e contiene chiarimenti in merito alle modalità consentite per la diffusione di tali messaggi.

Linee guida per pubblicità di Sop e Otc: il caso di Internet
A causa del “costante sviluppo di nuove tecniche di marketing e di comunicazione”, oggi disponiamo di “nuovi mezzi di diffusione dei messaggi pubblicitari dei medicinali” si legge nelle Linee Guida ministeriali. Se il quadro normativo di riferimento resta costituito dal decreto legislativo 219/2006, nel tempo si sono resi necessari vari “chiarimenti in merito alle modalità consentite e all’utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione”, confluiti ora in un unico documento, aggiornato a inizio settimana e reso pubblico oggi. Un primo aspetto trattato riguarda il fatto che “l’autorizzazione di un messaggio pubblicitario già concessa per uno o più mezzi di diffusione (carta stampata, televisione, radio, internet, ecc.) può essere estesa ad un altro mezzo di diffusione che utilizzi il medesimo supporto tecnico”. La condizione è che “il messaggio sia identico a quello precedentemente autorizzato”. Dal Ministero, al contempo, viene rimarcato un concetto fondamentale: “Internet è considerato, a tutti gli effetti, un mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario, pertanto, ogni forma di presentazione dei medicinali su Internet (testo, video, immagine, audio), ivi compresi i siti istituzionali aziendali-istituzionali, deve essere oggetto di autorizzazione”. Inoltre “il materiale già autorizzato per altri mezzi di diffusione (stampa, radio, televisione, cinema, punto vendita) non può essere direttamente inserito in rete ed è necessario, pertanto, ottenere una specifica autorizzazione. La responsabilità della domanda ricade in capo al soggetto che promuove il prodotto, indipendentemente dal sito nel quale il messaggio è inserito”.

Pubblicità non consentita su grandi canali di vendita a distanza
È comunque “consentito pubblicare messaggi pubblicitari di medicinali OTC e SOP (immagini, script, video, audio) su siti internet non di proprietà aziendale, a condizione che siano stati preventivamente autorizzati”. Ma “tenuto conto che la vendita on-line è consentita unicamente ai soggetti autorizzati attraverso il sito registrato nell’elenco del Ministero e che non è consentito, per la vendita, l’utilizzo di siti web intermediari, piattaforme per l’e-commerce (marketplace) come Amazon, Ebay, ecc., APP funzionali alla gestione dei processi di acquisto di medicinali offerti dai siti autorizzati, la pubblicazione di messaggi pubblicitari sui tali grandi canali di vendita a distanza non è ammessa” e questo è “al fine di non generare confusione nel consumatore sui luoghi fisici e virtuali deputati alla vendita dei medicinali”. Mentre “è consentito pubblicare messaggi pubblicitari autorizzati su siti che effettuano la vendita online di medicinali - farmacie o parafarmacie on line -, a condizione che si tratti di siti regolarmente autorizzati. Sul sito è necessario specificare che l'autorizzazione si riferisce solo al messaggio pubblicitario”.

Social network: ecco in quali e a che condizioni è possibile la pubblicità
Un ulteriore approfondimento riguarda i social network: “la pubblicità sanitaria riveste carattere di staticità, nel senso che il messaggio non può essere modificato né dall’Azienda titolare, né da altri soggetti. L’utilizzo dei social network - che in via generale consentono all’utenza di manifestare le proprie opinioni - può compromettere tale requisito”. Per questo, l’impiego di tali canali per la diffusione di messaggi pubblicitari autorizzati è consentito esclusivamente a determinate condizioni. Nel dettaglio “il social network deve consentire tecnicamente che siano disabilitate tutte le funzionalità riguardanti i “commenti” e le reazioni (like pubblici, emoticon e simili); deve essere disabilitata anche la funzione “condivisione” e, ove ciò non fosse tecnicamente possibile, tutti i messaggi diffusi sui canali social devono contenere il seguente disclaimer: “Il Ministero della salute autorizza esclusivamente il contenuto del messaggio pubblicitario. Eventuali commenti sono di esclusiva responsabilità dell’utente, l’azienda si dissocia dai commenti degli utenti”. Infine, “non è ammessa la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso altri social network al momento non disciplinati”. Tra quelli presi in considerazione ci sono “Facebook, Instagram, Youtube, Tik Tok”.

Sop, rimarcato ruolo professionale: il medicinale “può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo”
Una riflessione va poi alle specifiche dei messaggi pubblicitari relativi ai Sop: per quanto riguarda tali medicinali, requisito indispensabile è che nella dicitura obbligatoria si faccia riferimento al farmacista: il medicinale “può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo”. Considerato poi che per “i SOP non è consentito l’accesso diretto da parte dei clienti”, presso “il punto vendita non è ammesso l’utilizzo di mezzi pubblicitari quali espositori, reglette per gli scaffali o di qualsiasi altra forma di pubblicità che consenta, in contrasto con la norma, un’ostentazione della/delle confezione/i del medicinale”. In generale, “le autorizzazioni alla pubblicità sanitaria dei medicinali hanno validità di ventiquattro mesi, ma nel caso in cui nei messaggi pubblicitari si utilizzino dei termini che evidenzino le caratteristiche di novità la validità sarà di un anno”.

TAG: AUTOMEDICAZIONE, FARMACI, SOP, OTC

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