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16 Novembre 2023 Con due delibere della Commissione nazionale Ecm sono state tracciate le linee di indirizzo per il triennio in corso, andando a sciogliere, in particolare, alcuni dei nodi rimasti
In tema di Ecm, anche per il triennio 2023-2025, l’obbligo formativo viene stabilito in 150 crediti totali, mentre resta confermato l’impianto di regole relativo a esoneri, esenzioni e riduzioni. Fissate, poi, in via definitiva le indicazioni per il recupero del fabbisogno del triennio passato e per lo spostamento dei crediti.
Ecm: nuove delibere dalla commissione nazionale. Al centro anche il recupero crediti
Con due delibere della Commissione nazionale Ecm sono state tracciate le linee di indirizzo per il triennio in corso, andando a sciogliere, in particolare, alcuni dei nodi rimasti. Da sfondo, ci sono le indicazioni del Ministro della salute, Orazio Schillaci, che ha voluto impartire una stretta agli obblighi e non concedere ulteriori proroghe. Nel dettaglio, in merito all’assolvimento del fabbisogno formativo relativo al triennio 2020-2022, viene chiarito che “l’acquisizione dei crediti formativi è consentita fino al 31 dicembre 2023, per eventi con data di fine evento al 31 dicembre 2023”. Mentre “la possibilità di spostare i crediti è permessa fino al 30 giugno 2024”. Questo anche in relazione alla tempistica entro la quale, normalmente, i dati del triennio sono visibili in maniera completa – di solito intorno ad aprile dell’anno successivo –, in connessione al disallineamento tra il momento di partecipazione ai corsi ECM e quello di rendicontazione dei crediti formativi da parte dei Provider con relativo transito nel database del CoGeAPS.
Resta da definite il nodo dei crediti compensativi che erano stati previsti dalla normativa a inizio anno: come si ricorderà, il Milleproroghe aveva stabilito che “la certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua”. Stando a voci vicine alla Commissione Ecm, raccolte da Odontoiatria33, la questione dovrebbe venire affrontata in una delle prossime riunioni. Il nodo è relativo ai trienni passati che non sono più sanabili e l’orientamento che, allo stato attuale, sembra emergere è quello di consentire la possibilità di spostare eventuali crediti in esubero dell’ultimo triennio utile o da quello in corso.
Confermato il fabbisogno totale e l’impianto di regole per le riduzioni
Un altro aspetto preso in considerazione dalla Commissione nazionale Ecm è la conferma del fabbisogno totale di crediti obbligatori, quantificato anche per il triennio 2023-2025 in 150 crediti. Questo obiettivo, va detto, è al netto di “eventuali esoneri, esenzioni e riduzioni” e, a questo proposito, viene confermato il quadro di regole già esistente. Ma quali sono le possibilità di riduzione per i farmacisti? Tra i bonus attivi va ricordato, in particolare, quello legato alla partecipazione al dossier formativo di gruppo. La categoria è stata la prima ad aver declinato questo strumento e, sin dalla sua implementazione, è stata prevista, per tutti gli iscritti all’albo, la partecipazione in maniera automatica, con conseguente fruizione della riduzione. La riduzione, che viene confermata anche per il triennio in corso, era stata ridefinita con la delibera del 2021. In particolare, il bonus è quantificato in 50 crediti, di cui 30 nel precedente triennio e 20 nell’attuale, laddove vi sia stata coerenza – pari ad almeno il 70% - tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato e sia stato rispettato il principio di congruità.
Per chi è in pensione conta il reddito annuo
Tra le altre esenzioni, va ricordata anche la modifica che era stata introdotta tramite delibera sempre nel 2021, con l’esenzione automatica dall’assolvimento dell’obbligo formativo per tutti i farmacisti che abbiano compiuto il 70° anno di età, in caso di svolgimento dell’attività professionale in modo saltuario. Secondo quanto era stato deciso, per “professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale si intendono coloro che maturano un reddito annuo non superiore a 5.000 euro”. L’iscritto che invece eserciti la professione in maniera più continuativa - in forma di titolare individuale o in forma libero professionale - deve comunicare la propria situazione al Co.Ge.A.P.S. tramite apposita funzione, con conseguente rinuncia dell’esenzione. Nel caso in cui questo non avvenga, le conseguenze ricadono sulla polizza assicurativa: “la compagnia potrebbe eccepire con conseguente esclusione dalla copertura”.
Comuni alluvionati: bonus per chi ha prestato attività lavorativa
Infine, un’ulteriore delibera, uscita dalla medesima riunione di settimana scorsa, ha poi “dato mandato al COGEAPS di procedere con l'applicazione, per il triennio 2023/2025, di una riduzione pari a 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale ai professionisti sanitari residenti nei territori dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali di maggio” – tra cui, a titolo esemplificativo “province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena, così come alcuni comuni della provincia di Pesaro e Urbino”. La riduzione viene riconosciuta anche ai “professionisti sanitari non residenti ma che abbiano svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei territori colpiti. La riduzione è computata proporzionalmente ai giorni di attività lavorativa svolti su base annua durante il periodo dell'emergenza e, comunque, entro il tetto definito. Per il riconoscimento del bonus i professionisti sanitari dovranno, all’interno della sezione del portale Co.Ge.A.P.S., entro il 31 dicembre 2025, dichiarare la sussistenza dei presupposti”.
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