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01 Marzo 2024La Corte di Giustizia europea si è espressa in una sentenza pubblicata oggi sulle questioni pregiudiziali poste dalla Corte d’appello di Parigi in merito alla vicenda relativa a Doctipharma (DocMorris). I punti salienti e i nodi aperti

Gli Stati membri possono vietare la fornitura di un servizio consistente nel mettere in contatto, tramite piattaforma, farmacisti e clienti per la vendita di medicinali non soggetti a prescrizione medica, a partire dai siti di farmacie che vi hanno aderito, qualora risulti che il prestatore di tale servizio proceda esso stesso alla vendita di tali medicinali, senza esservi autorizzato o legittimato dallo Stato membro nel cui territorio è stabilito. È questo uno dei principi affermati dalla sentenza della Corte di Giustizia europea pubblicata oggi sulle questioni pregiudiziali poste dalla Corte d’appello di Parigi in merito alla vicenda relativa a Doctipharma - oggi di DocMorris.
Il caso Doctipharma e l’Union des Groupements de pharmaciens d’officine
Al centro c’è la citazione a giudizio, risalente al 2016, della Doctipharma da parte dell’Union des Groupements de pharmaciens d’officine francese – la rappresentanza dei network di farmacisti – in relazione alla legittimità dell’attività di vendita online di medicinali non soggetti a prescrizione medica tramite la piattaforma ideata e gestita dalla stessa. In sostanza, come riferito dal comunicato della Corte, Doctipharma metteva a disposizione i prodotti mediante un catalogo preregistrato, il cliente selezionava i medicinali e il suo ordine veniva poi trasmesso alle farmacie di cui Doctipharma ospitava il sito. Il pagamento avveniva attraverso un sistema unico, comune a tutte le farmacie, a partire da un apposito conto». Per l’Udgpo, riferisce la sentenza, in questo modo la Doctipharma partecipava, di fatto, alla vendita di medicinali, pur non avendo la qualifica di farmacista. La questione è arrivata sino alla Corte di Cassazione di Parigi, che ha investito la Corte di Giustizia europea di alcune questioni pregiudiziali.
La sentenza della Corte di Giustizia europea: i contenuti
Nella sentenza, a essere ripercorsa, in via preliminare, è anche la normativa europea di riferimento e, in particolare, viene richiamato il riconoscimento della Corte di Giustizia europea “del carattere del tutto particolare dei medicinali, che si distinguono sostanzialmente dalle altre merci per via dei loro effetti terapeutici. La Corte di giustizia ha inoltre considerato che la salute e la vita delle persone occupano una posizione preminente tra i beni e gli interessi protetti dal TFUE e che spetta agli Stati membri stabilire il livello al quale essi intendono garantire la tutela della salute pubblica e il modo in cui debba essere raggiunto. Poiché tale livello può variare da uno Stato membro all’altro, occorre riconoscere agli Stati un margine discrezionale per quanto riguarda le condizioni relative alla fornitura al pubblico di medicinali sul loro territorio”. Alla luce di questo, “la giurisprudenza della Corte di giustizia ha riconosciuto che gli Stati membri possono, in linea di principio, limitare la vendita al dettaglio dei medicinali ai soli farmacisti”. Inoltre possono “imporre condizioni, giustificate dalla tutela della salute pubblica, alla fornitura al dettaglio dei medicinali messi in vendita a distanza mediante i servizi della società dell’informazione. Tali condizioni non dovrebbero limitare in modo indebito il funzionamento del mercato interno”.
Le questioni pregiudiziali e le argomentazioni
Un primo punto preso in considerazione nella sentenza riguarda la questione se “un servizio fornito su un sito web, consistente nel mettere in contatto farmacisti e clienti per la vendita, a partire dai siti di farmacie che vi hanno aderito, di medicinali non soggetti a prescrizione medica, rientri nella nozione di servizio della società dell’informazione”, - vale a dire “di servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi”. Per la corte di Giustizia europea, fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, va così classificato.
Le altre questioni interpretative, trattate congiuntamente, sono volte a comprendere se gli Stati membri possano vietare tali prestazioni. A tale riguardo, viene richiamato “l’articolo 1, punto 20, della direttiva 2011/62 che ha inserito, nella direttiva 2001/83, un titolo VII bis, intitolato Vendita a distanza al pubblico che comprende l’articolo 85 quater relativo alla vendita a distanza al pubblico di medicinali”. A essere sottolineato dall’analisi della Corte europea è che “gli Stati membri sono gli unici competenti a determinare le persone fisiche o giuridiche autorizzate o legittimate a fornire medicinali al pubblico a distanza”. Costoro “devono autorizzare la vendita a distanza al pubblico, mediante i servizi della società dell’informazione, di medicinali non soggetti a prescrizione medica. Infatti, un divieto, da parte della normativa di uno Stato membro, della vendita a distanza al pubblico è ammesso solo per quanto riguarda i medicinali soggetti a prescrizione”. Ma gli stati membri “possono imporre condizioni per la fornitura al dettaglio, sul loro territorio, di medicinali venduti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell’informazione”, purché sia “nei limiti in cui esse sono giustificate da motivi di tutela della salute pubblica”.
Il nodo riguarda l’individuazione del “prestatore della vendita”
Pertanto, al fine “di stabilire se un servizio come quello fornito dalla Doctipharma possa essere vietato sul fondamento di normative nazionali - adottate conformemente all’articolo 85 quater, in questione -, spetta al giudice del rinvio valutare se, tenuto conto delle caratteristiche di tale servizio, si debba ritenere che il prestatore si limiti, mediante una prestazione propria e distinta dalla vendita, a mettere in contatto venditori con clienti, o se debba essere considerato esso stesso prestatore della vendita. Se, in esito a tale analisi, si dovesse concludere, che la Doctipharma deve essere considerata essa stessa prestatore della vendita, allora l’articolo 85 quater, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/83 non osterebbe al divieto di tale servizio da parte dello Stato membro nel cui territorio essa è stabilita. Per contro, se il giudice del rinvio dovesse constatare che tale servizio consiste unicamente nel mettere in contatto venditori con clienti, cosicché la Doctipharma fornisce un servizio proprio e distinto dalla vendita, allora tale servizio non potrebbe essere vietato in base al principio che essa partecipava al commercio elettronico di vendita di medicinali senza avere la qualifica di farmacista”.
Le interpretazioni affermate nella sentenza
Le interpretazioni che vengono affermate sono quindi che “un servizio fornito su un sito web consistente nel mettere in contatto farmacisti e clienti per la vendita, a partire dai siti di farmacie che hanno aderito a tale servizio, di medicinali non soggetti a prescrizione medica rientra nella nozione di servizio della società dell’informazione” e che “gli Stati membri possono - sul fondamento dell’articolo 85 quater della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001 - vietare la fornitura di un servizio consistente nel mettere in contatto, tramite un sito web, farmacisti e clienti per la vendita, a partire dai siti di farmacie che hanno aderito a tale servizio, di medicinali non soggetti a prescrizione medica, qualora risulti, tenuto conto delle caratteristiche di detto servizio, che il prestatore del medesimo servizio procede esso stesso alla vendita di siffatti medicinali senza esservi autorizzato o legittimato dalla normativa dello Stato membro nel cui territorio è stabilito”.
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