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12 Aprile 2024Nel mese di marzo il ministero della Salute ha aggiornato le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope con 4 diversi decreti: ecco le novità inserite
Nel mese di marzo il ministero della Salute ha aggiornato le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope con 4 diversi decreti che hanno inserito un sedativo benzodiazepinico ad azione ultrarapida, un sedativo a uso veterinario e diverse nuove sostanze psicoattive.
Con il Decreto 15 marzo 2024 in Gazzetta ufficiale del 3 aprile (GU Serie Generale n.78 del 03-04-2024) è stato disposto l’inserimento della sostanza remimazolam nella Tabella IV, dove trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno, oggetto di abuso e come tali non commercializzabili nelle farmacie, nella Tabella dei medicinali, sezione B. È stato inoltre disposto l’inserimento delle composizioni per uso parenterale a base di remimazolam nella Tabella dei medicinali, sezione D, nella sezione “Composizioni per uso parenterale contenenti”.
Nella stessa uscita della gazzetta sono stati pubblicati gli altri due decreti. Nello specifico, il Decreto 18 marzo 2024, che ha disposto l’inserimento nella tabella I, che contiene le sostanze con potere tossicomanigeno, oggetto di abuso e come tali non commercializzabili nelle farmacie, le sostanze etraidrocannabiforolo; esaidrocannabiesolo e metonitazepina. E il Decreto 27 marzo 2024 che ha inserito la xilazina sia nella Tabella I, dove trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno, oggetto di abuso e come tali non commercializzabili nelle farmacie, sia nella Tabella dei medicinali, sezione A. È stato inoltre disposto l’inserimento della voce “medicinali a base di xilazina ad uso veterinario” nella Tabella dei medicinali, sezione D.
Infine, nella Gazzetta del 9 aprile (G.U., serie generale, n. 83 del 9/04/2024) è stato pubblicato il Decreto 28 marzo 2024 che inserisco nella tabella I nuove sostanze psicoattive, tra cui compaiono oppioidi, derivati del dietilammide dell'acido lisergico (LSD) un cannabinoide sintetico e della specifica indicazione della sostanza 3'-Me-PVP, ma per l’elenco si rimanda al decreto (sotto il link).
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