veterinaria
04 Settembre 2024Il Ministero della salute, in risposta a un quesito avanzato dall’Associazione Nazionale dei Medici Veterinari Italiani relativo a prescrizioni di medicinali stupefacenti e sostante psicotrope utilizzate nel settore veterinario ha precisato le regole su timbro e firma del veterinario sulla ricetta elettronica veterinaria (Rev)
La completa digitalizzazione della ricetta veterinaria fa sì che non sia necessario apporre firma e timbro da parte del medico veterinario per le operazioni di erogazione. Tali adempimenti, infatti, sono superati dall’identificazione univoca del medico veterinario, direttamente dal sistema informativo di tracciabilità, attraverso il numero di iscrizione registrato all’albo. La precisazione arriva dal Ministero della salute, in risposta a un quesito avanzato dall’Associazione Nazionale dei Medici Veterinari Italiani relativo a prescrizioni di medicinali stupefacenti e sostante psicotrope utilizzate nel settore veterinario.
La questione era stata sollevata a luglio dall’Anmvi, a seguito di alcune segnalazioni da parte di veterinari «circa la richiesta di apporre la firma e il timbro sulla prescrizione di medicinali stupefacenti, pena la mancata consegna della terapia e nonostante la dematerializzazione della ricetta. La difformità di condotta tra le autorità competenti locali in materia» aveva scritto il Presidente dell'Anmvi Marco Melosi «genera, a ricaduta, una difformità di indirizzo da parte di chi eroga il farmaco».
“La ricetta elettronica veterinaria” è il contenuto della circolare di risposta del Ministero, datata 5 agosto, “ha visto la sua ufficializzazione nell’aprile 2019”, mentre la dematerializzazione della prescrizione veterinaria per i medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle sezioni B, C, D ed E della tabella dei medicinali è stata introdotta con il cosiddetto decreto Prevenzione - di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429 - ed è in vigore da fine settembre 2022, con l’estensione delle regole già applicate per la prescrizione delle altre categorie di medicinali utilizzati negli animali. “La ricetta veterinaria elettronica” continua il Dicastero, riprendendo quanto era già stato chiarito in quella occasione, “contiene quindi tutti gli elementi previsti dal DPR 309/90 e, pertanto, è da considerarsi valida la prescrizione emessa per il tramite del Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza”.
In ogni caso, la raccomandazione relativa alla “stampa, apposizione del timbro e della firma da parte del medico veterinario”, va ricordato, era stata formulata in maniera provvisoria “nelle more dell’entrata in vigore di tale decreto legislativo”.
“Tali adempimenti sono pertanto superati dall’identificazione univoca del medico veterinario, direttamente dal sistema informativo di tracciabilità, attraverso il numero di iscrizione registrato all’albo professionale degli ordini provinciali”. A essere ribadita è quindi “la completa digitalizzazione della ricetta veterinaria, che non necessita né di firma né di timbro da parte del medico veterinario per le successive operazioni di fornitura”.
In una recente circolare sul tema, da parte di Fofi viene comunque ricordato che “la dematerializzazione della prescrizione veterinaria riguarda i medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle sezioni B, C, D ed E della tabella dei medicinali di cui all’articolo 14 del DPR 309/90, mentre continuano a essere esclusi dalla prescrizione elettronica veterinaria quelli compresi nella tabella dei medicinali sezione A, che prevedono l’apposito ricettario a ricalco - di cui al D.M. 10.3.2006. Tali medicinali sono prescrivibili tramite REV solo in caso di richiesta di approvvigionamento da parte di medici veterinari”.
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