Integratori alimentari
13 Novembre 2024Corte Giustizia europea ha accolto il ricorso di aziende del settore annullando il regolamento (UE) 2021/468, che vietava tutte le preparazioni a base di foglie di Aloe contenenti derivati dell'idrossiantracene (HAD). Ecco i motivi
Con la sentenza del 13 novembre la Corte di Giustizia europea ha annullato in toto il regolamento 468/2021 che prevedeva il divieto di commercializzazione di aloe e suoi preparati e prevedeva la restrizione alla vendita delle piante come Senna Rabarbaro e Frangula e Cascara. La sentenza fa seguito all’udienza che si è tenuta a giugno 2023 e ha accolto la richiesta delle aziende del settore che avevano contestato il divieto imposto dal regolamento, di annullamento del regolamento della Commissione Europea, che vietava l’utilizzo di preparazioni a base di foglie di Aloe vera contenenti derivati dell’idrossiantracene (HAD) negli alimenti.
Il regolamento (UE) 2021/468 modificava l’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006, includendo le preparazioni a base di foglie di specie di Aloe contenenti HAD tra le sostanze proibite negli alimenti. Gli HAD, presenti nelle foglie di Aloe, erano stati ritenuti dall'EFSA potenzialmente genotossici e cancerogeni e nel 2017 l'EFSA aveva evidenziato che non era possibile stabilire una dose giornaliera sicura per l’assunzione di HAD e che queste sostanze potevano costituire un rischio per la salute pubblica.
L’Aloe vera, ricorda il tribunale, "è una specie di Aloe la cui foglia è costituita da tre strati, il primo, corrispondente a una spessa buccia verde esterna che protegge la pianta dalle intemperie; il secondo, corrispondente ad uno strato intermedio costituito da un lattice giallastro contenente derivati dell’idrossiantracene (gli HAD), e il terzo, corrispondente ad uno strato interno umido e trasparente di liquido gelatinoso contenente le sostanze nutritive della pianta. Gli HAD costituiscono una categoria di sostanze chimiche con una struttura eterogenea e diversa. Essi sono naturalmente presenti in diverse specie vegetali, come alcune specie di Aloe e alcuni tipi di frutta e verdura. Essi sono ampiamente utilizzati negli integratori alimentari e nei medicinali a base di piante per il loro effetto lassativo".
Secondo le aziende ricorrenti il divieto generalizzato dell’uso di preparati contenenti HAD non era giustificato per i prodotti ottenuti dal gel interno della foglia e non presenta prove specifiche di pericolosità. Secondo le aziende, il divieto sarebbe stato “arbitrario e sproporzionato”, non essendo stata stabilita una soglia di rischio specifica per i preparati da gel.
Come spiega anche Angelo Di Muzio Presidente Nazionale della Federazione erboristi italiani (Fei) aderente a Confcommercio, “la Corte di giustizia europea ha annullato in toto il regolamento 468/2021, che oltre a intervenire sui preparatill’aloe e dei suoi preparati, oltre alla restrizione alla vendita di piante come Senna, Rabarbaro, Frangula e Cascara. Tutte queste piante, inclusa l'aloe, vengono normalmente utilizzate negli integratori alimentari, in erboristeria e per stimolare le funzioni fisiologiche dell'intestino. Sarebbe stato un danno incredibile per l'intero settore degli integratori alimentari, ma questo rischio non era motivato. Gli studi presentati dalle associazioni di categoria hanno dimostrato che il parere sulla genotossicità in vivo non era reale”.
La sentenza spiega Di Muzio oltre a condannare la Commissione “alle spese della causa, che è durata molti anni, ha riconosciuto che non è stato riscontrato alcun effetto nocivo sulla salute di questi principi attivi, presenti in una matrice complessa come la pianta officinale, e non in dosi elevate come quelle usate negli studi dell’EFSA. Tali dosi non sono rapportabili con quelle contenute all'interno della pianta stessa”.
“Il divieto sui derivati dell’idrossiantracene – spiega Di Muzio - si riferiva ai contenuti di aloina, emodina, aloe-emodina presenti nelle preparazioni di aloe. Questi composti, noti come antrachinoni, sono presenti anche nella Cascara, nel Rabarbaro, nella Senna e nella Frangula. Tuttavia, l’EFSA, sulla base di una letteratura scientifica che noi riteniamo incompleta, non è riuscita a determinare una dose sicura per l’uso di queste piante. Abbiamo dimostrato che gli studi considerati erano insufficienti e successivamente diverse relazioni scientifiche hanno smentito le conclusioni dell’EFSA, confermando l’assenza di nocività di questi componenti attivi, soprattutto se presenti nella matrice vegetale”.
“Questa ha un grande impatto economico e rassicura i consumatori, che avrebbero potuto essere spaventati da un divieto ingiustificato. Queste piante, tra le più utilizzate in erboristeria e negli integratori alimentari, se fossero state vietate, avrebbero compromesso la credibilità del settore. Sapevamo che non erano pericolose, anche grazie a una lunga tradizione d'uso, soprattutto in Italia”.
“Questa è una vittoria per il settore e per tutte le associazioni che hanno sostenuto il ricorso, in particolare le aziende capofila, e merita la gratitudine della Federazione Erboristi. Abbiamo lavorato anche sul regolamento, che minacciava di vietare altre piante simili, presentando una serie di studi a sostegno, con un impegno di risorse in parte sostenuto dalle aziende del settore. Ringraziamo anche il Ministero della Salute, che ci ha sostenuto in questa battaglia come unico Stato a opporsi agli altri a livello europeo. Ricordiamo che il 18 novembre era prevista una riunione della Commissione per discutere il regolamento che voleva vietare le quattro piante, ma la riunione è stata annullata”.
Fonte:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62021TJ0189&qid=1731508398915
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