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01 Settembre 2025

Farmaci veterinari, chiarimenti del Ministero su sostituibilità in farmacia e parere del veterinario

II ministero della Salute ha reso alcuni chiarimenti in merito alla sostituzione del medicinale veterinario richiamando le normative vigenti e gli effetti del combinato delle disposizioni sulla pratica del farmacista 

di Redazione Farmacista33


Farmaci veterinari, chiarimenti del Ministero su sostituibilità in farmacia e parere del veterinario

Su richiesta dei medici veterinari il ministero della Salute ha reso alcuni chiarimenti in merito alla sostituzione del medicinale veterinario richiamando le normative vigenti e gli effetti del combinato delle disposizioni sulla pratica del farmacista che quindi può sostituire un medicinale veterinario unicamente nei casi in cui il medicinale rientri tra quelli qualificabili come generici o equivalenti “by-passando” l’assenso del medico veterinario. I chiarimenti del Ministero, contenuti nella nota del 22 agosto e resi su richiesta delle associazioni di categoria dei veterinari, sono stati illustrati dalla Fofi in una circolare.

Le disposizioni in vigore

Il Ministero ha richiamato la norma che dà la possibilità ai farmacisti di sostituire un medicinale veterinario prescritto dal medico veterinario, materia disciplinata dal decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218. 
In particolare, ha richiamato l’art.25, che al comma 2 prevede che “Il farmacista, prima della vendita, informa l’utente della possibilità di utilizzare un medicinale veterinario generico o equivalente, quando questo è economicamente più conveniente o quando il medicinale veterinario prescritto non è disponibile nel canale distributivo”
Nello stesso articolo, al comma 3, il legislatore introduce anche la definizione specifica di medicinale veterinario equivalente, cioè medicinale veterinario "diverso da medicinale biologico e immunologico, avente la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive e la stessa forma farmaceutica del medicinale prescritto, autorizzato per la stessa indicazione con identica posologia per la stessa specie animale oggetto della prescrizione e, nel caso di animali allevati per la produzione di alimenti a uso umano, con gli stessi tempi di attesa". E, per facilitare l’applicazione della disposizione, il Ministero della Salute pubblica e aggiorna la Lista dei medicinali veterinari generici autorizzati all’immissione in commercio sul territorio nazionale e dei relativi medicinali veterinari di riferimento.

Richiamato anche l’art. 23 che al comma 1 recita: “La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari è effettuata dal farmacista in farmacia e negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dietro presentazione di prescrizione veterinaria, se prevista come obbligatoria. […]”. 

Cosa può fare il farmacista

“Dal combinato disposto delle disposizioni normative sopra richiamate – scrive il Ministero nella nota - si evince che la sostituzione di un medicinale veterinario prescritto è ammissibile unicamente nei casi in cui il medicinale rientri tra quelli qualificabili come generici o equivalenti. Ne discende che la sostituzione con medicinali veterinari privi dei suddetti requisiti configura una dispensazione - al dettaglio o diretta - di medicinali veterinari in assenza di prescrizione veterinaria, se prevista come obbligatoria”.

Il parere del veterinario: si può by-passare

Altro tema su cui arrivano chiarimenti è quello delle richieste di autorizzazione della sostituzione che arrivano al medico veterinario. Su questo il Ministero ha risposto a Federfarma, a seguito di specifica istanza, che “Il farmacista ha la possibilità di by-passare l’assenso del medico veterinario, che né in Vetinfo né nei servizi offerti dall’IZS AM, risulta come inoltro automatico”. Nella nota viene riportato uno stralcio della documentazione a disposizione delle software house, in cui “l’indicazione fornita consente alle società di software di impostare la regola che può, quindi, essere gestita in autonomia”.

Quindi per il Ministero, in attesa del completamento dell’aggiornamento dei sistemi gestionali informatici delle farmacie, “nei casi di sostituzione, non è più richiesta l’autorizzazione da parte del medico veterinario, fermo restando la piena responsabilità del farmacista nel garantire il rigoroso rispetto delle disposizioni normative vigenti richiamate nella nota”. Chiaramente se ci sono incertezze sulla possibilità di sostituzione il farmacista può sempre confrontarsi “direttamente con il medico veterinario che ha emesso la prescrizione, al fine di assicurare la corretta applicazione della normativa e la tutela della salute e del benessere animale”.

TAG: FARMACI VETERINARI, SOSTITUIBILITà FARMACI EQUIVALENTI, FARMACISTI

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