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25 Settembre 2025Il Ministero della Salute ha chiarito la corretta gestione dei buoni acquisto di stupefacenti inevasi sottoscritti con firma elettronica certificata e trasmessi digitalmente. La Fofi ha diffuso le indicazioni operative per i farmacisti

La restituzione dei buoni acquisto di stupefacenti firmati digitalmente inevasi avviene tramite comunicazione elettronica certificata (PEC) inviata dal fornitore all’acquirente, che attesta l’impossibilità di evadere l’ordine per indisponibilità delle sostanze. Lo ha chiarito il Ministero della Salute in una nota inviata il 18 settembre scorso in risposta a un interpello della Fofi che ha chiesto quale deve essere l’iter che la ditta fornitrice è tenuta a rispettare qualora l’ordine non possa essere evaso per indisponibilità delle sostanze richieste.
La gestione dei buoni acquisto per stupefacenti sottoscritti con firma elettronica certificata e trasmessi digitalmente è stata oggetto di dubbi interpretativi da parte delle farmacie e delle aziende fornitrici e alla Federazione sono giunte richieste di chiarimento da cui l’interpello diretto al Ministero.
I dubbi interpretativi riguardavano, in particolare, la corretta procedura da seguire qualora un ordine non potesse essere evaso per indisponibilità delle sostanze richieste e la non piena applicabilità ai buoni in formato digitale di quanto previsto dalle norme. L’allegato II del DM 18 dicembre 2006 indica, infatti che, “nel caso in cui la richiesta non possa essere soddisfatta, il buono acquisto deve essere restituito alla ditta acquirente”.
Con la nota prot. n. 85493 del 18 settembre 2025, il Ministero ha chiarito il punto: “È parere dello scrivente Ufficio che detta disposizione sia ottemperata mediante comunicazione elettronica certificata (pec) all’acquirente da parte del fornitore destinatario del buono acquisto di impossibilità di eseguire la fornitura richiesta per indisponibilità delle sostanze. In tal modo l’acquirente può annotare sul registro di cui all’art. 60 la mancata evasione del buono acquisto richiesto, facendo riferimento alla citata comunicazione da conservare in modalità elettronica”.
Sul piano operativo quindi non è più necessario restituire materialmente il buono se in formato digitale, la pec inviata dal fornitore vale come atto sostitutivo, sia per documentare l’impossibilità di evasione, sia per consentire all’acquirente di effettuare la registrazione prevista dall’art. 60. La comunicazione elettronica, che va conservata secondo le regole di archiviazione digitale, diventa quindi l’unico documento di riferimento in caso di controlli.
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