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10 Novembre 2025

Formazione dei farmacisti, aggiornati e ampliati i requisiti minimi nel decreto di recepimento della direttiva UE

È stato trasmesso in Senato lo schema di decreto che recepisce la direttiva (UE) aggiornando i requisiti minimi della formazione universitaria e il profilo professionale del farmacista, senza introdurre nuovi insegnamenti né oneri aggiuntivi per le università

di Redazione Farmacista33


Formazione dei farmacisti, aggiornati e ampliati i requisiti minimi nel decreto di recepimento della direttiva UE

Lo Schema di decreto legislativo che allinea i percorsi universitari di infermieri, dentisti e farmacisti agli standard europei, approvato a fine ottobre dal Consiglio dei ministri in esame preliminare, è stato trasmesso alla Presidenza del Senato lo scorso 4 novembre 2025 per accelerare l’iter attuativo il cui termine è previsto per il 4 marzo 2026. Il Senato ha reso disponibile il documento accompagnato dalla relazione illustrativa e da quella tecnica in cui si specificano le esigenze emerse e le modalità di adeguamento normativo. 

Un quadro normativo in evoluzione

Il provvedimento si inserisce nel percorso di recepimento della direttiva (UE) 2024/782, che modifica la direttiva 2005/36/CE che disciplina il riconoscimento delle qualifiche sanitarie conseguite all’estero e che è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Lo Schema di decreto interviene proprio su questo testo, recependo le disposizioni introdotte dalla direttiva UE 2024/782 “relativamente ai requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell’assistenza generale, odontoiatra e farmacista”.

Nella Relazione Illustrativa si precisa che l’aggiornamento nasce dalla necessità di “modernizzare i requisiti minimi di formazione, armonizzati in diverse fasi, per le professioni di infermiere responsabile dell’assistenza generale, odontoiatra e farmacista che sono attualmente stabiliti nella direttiva 2005/36/CE e nell’allegato V di detta direttiva”. Le professioni interessate, infatti, “sono notevolmente evolute da quando i loro requisiti minimi di formazione sono stati armonizzati”. Motivo per cui la Commissione europea ha condotto tre studi volti a esaminare “l’evoluzione e gli aspetti comuni dei requisiti in materia di formazione di tutti gli Stati membri […] alla luce dei progressi scientifici e tecnici generalmente riconosciuti”.

Progressi scientifici e tecnici: nuove competenze e abilità dei farmacisti

Con riferimento ai farmacisti, lo studio, riporta la Relazione tecnica, ha individuato i progressi scientifici e tecnici generalmente riconosciuti nei programmi di formazione negli Stati membri e negli Stati EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) di cui non si tiene conto o non si tiene sufficientemente conto negli attuali requisiti minimi di formazione di cui alla direttiva 2005/36/CE.
Gli ambiti citati sono: tecnologia biofarmaceutica e biotecnologia, genetica e farmacogenomica, immunologia, farmacia clinica, assistenza farmaceutica, farmacia sociale, epidemiologia e farmacoepidemiologia, pratica farmaceutica, collaborazione inter- e multidisciplinare, patologia e patofisiologia, economia sanitaria e farmacoeconomia, tecnologia dell’informazione e tecnologia digitale. 
Tali elementi vengono recepiti nello Schema di decreto nell’articolo 3 che modifica il comma 3 dell’articolo 50 del decreto legislativo 206/2007.

Il comma, nella sua nuova versione definita nello Schema, stabilisce che “la formazione di farmacista garantisce l’acquisizione da parte dell’interessato” di una serie di “conoscenze e abilità” tra le quali, oltre a quelle già presenti (dalla lettera a) alla lettera e)), ne vengono introdotte esplicitamente delle altre.
Nello specifico la formazione deve garantire l'acquisizione di:

a) un’adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione; 

b) un’adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali; 

c) un’adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonché dell’azione delle sostanze tossiche e dell’utilizzo dei medicinali stessi; 

d) un’adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate; 

e) un’adeguata conoscenza delle norme e delle condizioni che disciplinano l’esercizio delle attività farmaceutiche;

f) un’adeguata conoscenza della farmacia clinica e dell'assistenza farmaceutica, nonché le competenze relative all'applicazione pratica; 

g) conoscenze e abilità adeguate relative alla sanità pubblica e alle sue ripercussioni sulla promozione della salute e sulla gestione delle malattie; 

h) conoscenze e abilità adeguate in materia di collaborazione interdisciplinare, pratica interprofessionale e comunicazione; 

i) conoscenza adeguata delle tecnologie dell’informazione e della tecnologia digitale e competenze relative all’applicazione pratica.

Invarianza finanziaria garantita da percorsi universitari già aggiornati

Contestualmente, l’articolo 4 dello Schema modifica l’allegato V del decreto legislativo 206/2007, aggiornando i programmi di studio per i tre profili professionali interessati, mentre l’articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In particolare, la Relazione Tecnica afferma che “le disposizioni recate dal presente decreto non determinano effetti sulla finanza pubblica in quanto non incidono sui percorsi formativi in essere, essendo gli adempimenti previsti già presenti negli obiettivi formativi delle attuali classi di laurea. Ne consegue che non sono richiesti adeguamenti specifici in termini di attivazione di nuovi insegnamenti da parte delle Università”.

Il provvedimento, dunque, aggiorna il quadro normativo nazionale in coerenza con le evoluzioni europee, intervenendo sulla definizione delle competenze che la formazione di base deve garantire per l’accesso alla professione, ma senza prevedere nuovi corsi o nuovi oneri a carico degli atenei, poiché le aree indicate risultano già ricomprese nella struttura degli attuali ordinamenti didattici.

Fonte

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/445292.pdf

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206!vig= 

TAG: FARMACISTA, UNIVERSITà, FACOLTà DI FARMACIA

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