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12 Dicembre 2025

Obblighi Ecm, nuove regole per i farmacisti in caso di cancellazione e reiscrizione all’Ordine. La delibera della Commissione

Una nuova delibera della Commissione ECM chiarisce quando l’obbligo formativo sussiste nei casi di cancellazione e reiscrizione all’Ordine, introducendo una data spartiacque e confermando che crediti e debiti formativi non si azzerano

di Redazione Farmacista33


Obblighi Ecm, nuove regole per i farmacisti in caso di cancellazione e reiscrizione all’Ordine. La delibera della Commissione

Sono state definite le regole per la gestione dei crediti formativi obbligatori dei professionisti sanitari che si cancellano e si reiscrivono all’Ordine professionale finora privo di una soglia temporale per determinare se l'obbligo formativo sussistesse o meno per l'anno in corso. La modifica della disciplina nasce da una proposta formulata dal Gruppo di lavoro per la riforma e la valorizzazione del sistema Ecm nella seduta del 24 settembre 2025, successivamente esaminata dal Comitato di Presidenza il 15 ottobre e trasmessa al Comitato tecnico delle Regioni, che ha espresso il proprio parere il 12 novembre. Il testo è stato quindi approvato in via definitiva dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua nelle sedute del 20 novembre 2025 (delibera n. 5/2025).

La nuova delibera definisce le scadenze 

La delibera chiarisce che l’obbligo formativo ECM è strettamente collegato alla permanenza dell’iscrizione all’albo nel corso dell’anno, introducendo il 30 giugno come data di riferimento unica. 

In caso di cancellazione dall’albo, l’obbligo formativo per l’anno in corso viene meno solo se la cancellazione è ratificata dall’Ordine professionale entro il 30 giugno; se invece la delibera di cancellazione interviene dopo questa data, l’obbligo ECM resta valido per l’intero anno. 

La stessa scadenza temporale vale in senso opposto per la reiscrizione: se la delibera dell’Ordine che ratifica la reiscrizione è adottata entro il 30 giugno, l’obbligo formativo si applica anche per quell’anno, mentre se la reiscrizione avviene dopo il 30 giugno l’obbligo non sussiste per l’anno in corso. 

La Commissione precisa inoltre che, qualora il professionista si cancelli e si reiscriva nello stesso anno solare, l’obbligo ECM per quell’anno permane in ogni caso. In tutti gli scenari disciplinati dalla delibera, crediti formativi già acquisiti e debiti formativi residui restano invariati e non vengono azzerati né dalla cancellazione né dalla successiva reiscrizione.

Fonte:

https://ecm.agenas.it/storage/uploads/allegati/delibera-n-5-del-2025-signed-signed-1.pdf 

TAG: CREDITI ECM, COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA, FARMACISTI

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