Ecm
12 Dicembre 2025Una nuova delibera della Commissione ECM chiarisce quando l’obbligo formativo sussiste nei casi di cancellazione e reiscrizione all’Ordine, introducendo una data spartiacque e confermando che crediti e debiti formativi non si azzerano

Sono state definite le regole per la gestione dei crediti formativi obbligatori dei professionisti sanitari che si cancellano e si reiscrivono all’Ordine professionale finora privo di una soglia temporale per determinare se l'obbligo formativo sussistesse o meno per l'anno in corso. La modifica della disciplina nasce da una proposta formulata dal Gruppo di lavoro per la riforma e la valorizzazione del sistema Ecm nella seduta del 24 settembre 2025, successivamente esaminata dal Comitato di Presidenza il 15 ottobre e trasmessa al Comitato tecnico delle Regioni, che ha espresso il proprio parere il 12 novembre. Il testo è stato quindi approvato in via definitiva dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua nelle sedute del 20 novembre 2025 (delibera n. 5/2025).
La delibera chiarisce che l’obbligo formativo ECM è strettamente collegato alla permanenza dell’iscrizione all’albo nel corso dell’anno, introducendo il 30 giugno come data di riferimento unica.
In caso di cancellazione dall’albo, l’obbligo formativo per l’anno in corso viene meno solo se la cancellazione è ratificata dall’Ordine professionale entro il 30 giugno; se invece la delibera di cancellazione interviene dopo questa data, l’obbligo ECM resta valido per l’intero anno.
La stessa scadenza temporale vale in senso opposto per la reiscrizione: se la delibera dell’Ordine che ratifica la reiscrizione è adottata entro il 30 giugno, l’obbligo formativo si applica anche per quell’anno, mentre se la reiscrizione avviene dopo il 30 giugno l’obbligo non sussiste per l’anno in corso.
La Commissione precisa inoltre che, qualora il professionista si cancelli e si reiscriva nello stesso anno solare, l’obbligo ECM per quell’anno permane in ogni caso. In tutti gli scenari disciplinati dalla delibera, crediti formativi già acquisiti e debiti formativi residui restano invariati e non vengono azzerati né dalla cancellazione né dalla successiva reiscrizione.
Fonte:
https://ecm.agenas.it/storage/uploads/allegati/delibera-n-5-del-2025-signed-signed-1.pdf
Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!
POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
27/07/2026
Il Pharmacy Compounding Advisory Committee ha raccomandato l'inserimento di sei peptidi nell'elenco delle sostanze utilizzabili dalle farmacie galeniche statunitensi. Il voto non vincolante riapre il...
A cura di Redazione Farmacista33
24/07/2026
Via libera della Conferenza Stato-Regioni all'accordo sul fabbisogno formativo per il prossimo anno accademico. Per i farmacisti resta confermata la quota di 1.500 unità, invariata rispetto al...
A cura di Redazione Farmacista33
24/07/2026
Prenderà il via nell'anno accademico 2026/2027 il nuovo corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia dell'Università dell'Insubria, con sede a Como. Ad accesso libero e abilitante alla...
A cura di Redazione Farmacista33
24/07/2026
Per l'Ordine di Agrigento dall'audizione del presidente dell'Enpaf indicazioni strategiche per la professione, dalla solidità della gestione dell'Ente alle future riforme del settore.
A cura di Redazione Farmacista33

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)