farmacia dei servizi
16 Dicembre 2025Il Tar Lazio conferma la legittimità della delibera regionale che avvia la sperimentazione della farmacia dei servizi nel Lazio. Respinte le censure su mancanza di atti ministeriali, disparità di trattamento e natura diagnostica delle prestazioni

Il Tar Lazio ha respinto il ricorso presentato da strutture ambulatoriali e laboratori diagnostici accreditati contro gli atti con cui la Regione Lazio ha avviato e regolamentato la sperimentazione della farmacia dei servizi in materia di telemedicina. Con la sentenza n. 22621/2025, depositata il 15 dicembre, i giudici amministrativi hanno confermato la legittimità della scelta regionale di consentire alle farmacie l’erogazione, a carico del Servizio sanitario nazionale, di prestazioni di telemedicina come elettrocardiogramma ed holter cardiaco e pressorio, ritenendo infondate o inammissibili le questioni sollevate dai ricorrenti.
Il contenzioso nasce dall’impugnazione della delibera della Giunta regionale del Lazio del 19 giugno 2025, n. 461, con cui la Regione ha approvato il Protocollo attuativo della farmacia dei servizi – prestazioni di telemedicina, concordato con Federfarma Lazio e Assofarm, e ha aggiornato il cronoprogramma operativo integrato 2018-2025 della sperimentazione dei servizi in farmacia.
Secondo i ricorrenti, tali atti avrebbero consentito in modo illegittimo alle farmacie di svolgere prestazioni di natura diagnostica, in assenza dei necessari passaggi procedurali ministeriali, con profili di disparità di trattamento rispetto ai laboratori accreditati e con criticità anche sul piano contabile.
Entrando nel merito, il Tar ha ricostruito il quadro normativo della farmacia dei servizi, per arrivare a dimostrare che l’atto regionale impugnato si inserisce in una cornice giuridica già completa e stratificata.
La sentenza richiama anzitutto la legge n. 69 del 2009 e il decreto legislativo n. 153 del 2009, disciplina resa operativa dai decreti ministeriali del 16 dicembre 2010 e successivamente inserita in una sperimentazione nazionale finanziata dal SSN, avviata con la legge di Bilancio 2018 e più volte prorogata fino agli anni 2024 e 2025.
Ha richiamato le Linee di indirizzo Stato-Regioni del 2019, che “disciplinano specificatamente i servizi di telemedicina, con richiamo espresso all’ECG e agli holter pressorio e cardiaco, con riferimento a tutti gli aspetti rilevanti”. Tali linee, aggiunge il Collegio, “richiamano espressamente, nella parte dedicata alla telemedicina, il D.M. 16 dicembre 2010” e dunque “integrano la relativa normativa ai fini della sua concreta applicazione”. A rafforzare questa conclusione interviene anche una nota del Ministero della Salute del 18 aprile 2024, con cui è stata ribadita “la validità tecnico-amministrativa” delle Linee di indirizzo per tutta la sperimentazione in corso.
Il Tar ha tracciato anche un passaggio di principio sulla natura stessa della farmacia dei servizi affermando che rappresenta un’evoluzione strutturale del ruolo delle farmacie, ormai integrate stabilmente nella rete territoriale del SSN. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale, il Collegio ricorda come la farmacia sia passata “da una (più tradizionale) attività di mera distribuzione di prodotti […] verso un ruolo di erogazione di prestazioni e servizi, comunque teleologicamente preordinati ad assicurare la tutela della salute”, e sottolinea che, proprio in ragione della “peculiare affidabilità del servizio” e della “capillarità della presenza sul territorio”, la farmacia costituisce oggi un presidio sanitario di prossimità. In questa prospettiva, “lo svolgimento delle attività previste dalla disciplina della farmacia dei servizi, ivi compresa quella di somministrazione dei test, rientra tra le attività ordinarie della farmacia”.
Entrando nel dettaglio delle prestazioni contestate, il Tar chiarisce che l’holter pressorio “consente il monitoraggio della pressione arteriosa nell’arco delle 24 ore sia di giorno che di notte” e che il farmacista “installa lo strumento sul paziente”, mentre “gli esiti verranno refertati da persone competenti e autorizzate”. Analogamente, per l’holter cardiaco, lo strumento “registra l’attività elettrica del cuore nel corso delle 24 ore” e i dati raccolti verranno poi elaborati da persone competenti e autorizzate. Quanto all’elettrocardiogramma, il farmacista “applica gli elettrodi seguendo lo schema indicato sul manuale” e anche qui i dati rilevati vengono inviati a persone competenti e qualificate nonché autorizzate.
In tutti i casi, la sentenza ribadisce che la farmacia non svolge attività diagnostica né di refertazione, che restano in capo a medici afferenti al SSN, operanti in strutture accreditate o convenzionati.
Il Tar respinge anche le lagnanze sulla disparità di trattamento rispetto ai laboratori e alle strutture diagnostiche accreditate, chiarendo che non esiste un’equiparazione tra il regime giuridico delle farmacie e quello delle strutture sanitarie accreditate.
Il Collegio osserva infatti che le farmacie operano nell’ambito di un diverso modello organizzativo e funzionale, fondato su un rapporto concessorio con il Servizio sanitario nazionale e su una disciplina speciale che ne regola requisiti, controlli e responsabilità. In questo quadro, le prestazioni oggetto di sperimentazione “non sono svolte in autonomia dalla farmacia”, ma si inseriscono in un sistema che prevede il collegamento funzionale con centri e professionisti sanitari abilitati e accreditati, ai quali resta in capo la refertazione e la valutazione clinica.
Proprio per questo, secondo il Tar, non è configurabile una violazione del principio di parità di trattamento, poiché si tratta di attività svolte da soggetti diversi, nell’ambito di regimi giuridici differenti, con “diversi titoli di autorizzazione all’esercizio delle relative attività”. La farmacia, conclude il Collegio, opera come presidio sanitario di prossimità e punto di accesso al servizio, e non come struttura sanitaria alternativa o sostitutiva dei laboratori accreditati.
Ultimo aspetto toccato, quello più regionale, sul cronoprogramma: secondo il Tar, la normativa statale non richiede l’approvazione ministeriale del cronoprogramma come condizione di legittimità dell’erogazione delle prestazioni, ma prevede piuttosto un monitoraggio costante e una valutazione finale degli esiti.
“L’approvazione del cronoprogramma semmai è condizione della sola erogazione del finanziamento statale”, precisano i giudici, aggiungendo che la sperimentazione è delimitata temporalmente e quantitativamente e che le risorse trasferite sono vincolate allo svolgimento del progetto. Quanto al meccanismo di premialità, la sentenza sottolinea che gli esami possono essere eseguiti solo “a fronte di una prescrizione rilasciata dal MMG, PLS o specialista cardiologo”, escludendo il rischio di prestazioni inappropriate.
Da qui la conclusione: “Conclusivamente il ricorso è infondato nel merito per le considerazioni tutte svolte nei punti che precedono e deve, pertanto, essere respinto”.
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